Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 4 giugno 2020, n. 10578.
La massima estrapolata:
La giurisdizione per l’azione di responsabilità e risarcimento del danno nei confronti degli organi e dei dipendenti di una società concessionaria di servizi pubblici di trasporto con connotati pubblicistici che rientra nel modello delle società in house spetta alla Corte dei Conti, indipendentemente dal fallimento della società medesima. Difatti l’azione civilistica fallimentare e quella contabile sono fra di loro parallele e hanno natura, fini ed effetti autonomi.
Sentenza 4 giugno 2020, n. 10578
Data udienza 28 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Ricorso contro decisioni di giudici speciali – Danno erariale – Azione di responsabilità – Organi e dipendenti società concessionaria con connotati pubblicistici – Società in house – Giurisdizione contabile della Corte dei conti – Sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16736/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO, RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO presso la Corte dei Conti, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 506/2017 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il 29/11/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del febbraio 2013 la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania evocava in giudizio, fra gli altri, l’odierno ricorrente – (OMISSIS) – chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per un ammontare complessivo di Euro 381.334,32.
Il danno per cui e’ causa traeva la propria origine dalla ritenuta violazione, grave e colposa, della disciplina normativa inerente la concessione di premio di produttivita’.
Detto premio fu accordato, a detrimento dell’interesse pubblico, in base ad accordo sindacale sottoscritto in nome di societa’ pubblica, fra gli altri, dal medesimo (OMISSIS).
Nella concreta fattispecie per cui e’ controversia era stato sostituito il premio annuale di produzione aziendale dei dipendenti di societa’ operante nel settore del trasporto pubblico locale di Caserta con buoni pasto ed un tiket aggiuntivo che si sostanziavano in una erogazione generalizzata di premio risolventesi in un bonus stipendiale automatico non preceduto da verifica di produttivita’.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, con sentenza n. 632/2015, condannava – per quanto oggi rileva – l’odierno ricorrente, riconosciuta la responsabilita’ dell’addebito contestatogli, al risarcimento del danno, come ridotto con uso del potere riduttivo ed in favore della Curatela fallimentare della Societa’ (OMISSIS) S.p.a. gia’
esercente il suddetto pubblico trasporto, con pagamento della somma di Euro 45.987,00.
L’odierno ricorrente interponeva appello avverso la suddetta decisione della Corte di prima istanza fra l’altro deducendo, per quanto oggi rileva, la carenza assoluta di giurisdizione contabile e la titolarita’ in capo al curatore fallimentare di ogni azione di responsabilita’.
La detta eccezione era disattesa, con sentenza n. 506/2007, dalla Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, che rigettava il proposto appello.
(OMISSIS) ricorre, quindi, innanzi a questa Corte con atto affidato ad un unico articolato motivo per la cassazione della suddetta decisione di appello, della quale chiede la cassazione.
Resiste con controricorso la Procura Generale della Corte dei Conti ribadendo l’esattezza di quanto affermato dai Giudici contabili in ordine alla natura della societa’, all’inesistenza di carenza di giurisdizione ed alla responsabilita’ del medesimo (OMISSIS). Quest’ultimo ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 8 e articolo 362 c.p.c., si insiste nell’anzidetta, gia’ sollevata e respinta eccezione di difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei Conti con conseguente violazione dell’articolo 103 Cost..
Il motivo si articola, piu’ specificamente, sotto due profili ovvero: a) l’inesistenza, nell’ipotesi per cui e’ giudizio, dei requisiti in base ai quali vi era possibilita’ di configurare una societa’ pubblica in house e, quindi, una ipotesi di responsabilita’ contabile;
b) il difetto di legittimazione ad agire del P.M. contabile e della relativa giurisdizione sui presupposto che la societa’ gia’ esercitante il servizio di trasporto pubblico era fallita e, quindi, le azioni a tutela della stessa spettavano al solo curatore fallimentare.
Il motivo, sotto entrambi gli esposti profili, e’ del tutto infondato e va respinto.
La societa’ de qua, esercente pubblico servizio di trasporto, era innanzitutto – una societa’ concessionaria.
Al riguardo deve richiamarsi il noto precedente con cui si e’ affermato che, per fattispecie analoga a quella in esame, sussiste in capo alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di responsabilita’ promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti di una societa’ concessionaria con connotati pubblicistici, atteso la mera adozione di una formula organizzativa corrispondente a quella della societa’ azionaria on comort a di peer se’ il venir meno della detta giurisidizone (Cass. S.U. 9 luglio 2014, n. 15594).
Per di piu’ la stessa societa’ concessionaria di tarsporti, della quale il (OMISSIS) era organo, rientrava fra quelle che – per ricorrenza dei parametri di legge – sostanziano proprio il modello della societa’ in house, con ricorrenza contemporanea dei prescritti requisiti e, quindi, con configurabilita’ di giurisdizione contabile.
Peraltro, ancora, la pretesa inestistenza della giurisidizone contabile on puo’ in nulla fondarsi (come postulato in ricorso) sulla circostanza che era intervenuto il fallimento della detta medesima societa’ concessionaria di trasporto pubblico.
L’azione civilistica fallimentare e quella contabile sono, infatti, fra di esse parallele ed hanno natura, fini ed effetti autonomi.
2.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
3.- Nulla deve statuirsi quanto alle spese del giudizio stante la natura di parte solo in senso formale dell’intimata Procura Generale della Cote dei Conti.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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