Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza|4 marzo 2020| n. 6013.

La massima estrapolata:

Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di “aliud pro alio” che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico–sociale della “res” venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta.

Ordinanza|4 marzo 2020| n. 6013

Data udienza 4 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Vendita – Vizio del bene – Risoluzione del contratto – Risarcimento danni – Presupposti – Articoli 1453 e 1495 cc – Decadenze – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 24148 del 2013 – Criteri
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23409-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
E contro
(OMISSIS) e (OMISSIS) S.P.A.
– intimati –
avverso la sentenza n. 20494/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 12/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. innanzi il Tribunale di Bologna esponendo di aver acquistato dal primo una stufa a pellet prodotta dalla seconda; che detto bene aveva presentato difetti e malfunzionamenti che avevano reso necessari alcuni interventi di assistenza; che infine la stufa si era rivelata inadatta all’uso. Invocava pertanto la risoluzione del contratto di acquisto e la condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo versato, al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni ed al risarcimento del danno. Si costituivano in giudizio i convenuti resistendo alla domanda.
Con la sentenza n. 20494/2017 il Tribunale di Bologna rigettava la domanda, ritenendo l’attrice decaduta dal diritto di proporre azione per vizi della cosa venduta e comunque non raggiunta la prova dell’inadempimento grave, essendo stata la stufa di cui e’ causa utilizzata dalla (OMISSIS) per diversi anni.
Interponeva appello avverso detta decisione la (OMISSIS) e si costituivano le parti appellate. Con ordinanza ex articolo 348 – bis c.p.c. del 21.5.2008 la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile il gravame.
Propone ricorso per la cassazione della sentenza di prime cure (OMISSIS) affidandosi a cinque motivi. (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A., intimati, non hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1495 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ il Tribunale dovuto ravvisare la vendita di aliud pro alio, essendosi il bene rivelato del tutto inadatto all’uso per il quale esso era stato acquistato.
Con il quinto motivo, logicamente connesso al primo, la ricorrente lamenta l’ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1495 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ il giudice felsineo avrebbe dovuto riconoscere sia la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del bene rivelatosi inservibile, sia il rimborso delle spese inutilmente sostenute per i tentativi di riparazione, sia il danno derivante dalla mancata fruizione del riscaldamento.
Le due censure, che meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili in quanto esse si risolvono nell’invocazione di una revisione del giudizio di fatto condotto dal giudice di merito, da ritenere preclusa in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Ne’ puo’ essere censurato in questa sede l’inquadramento giuridico della fattispecie operato dal Tribunale, posto che anche questa operazione logica si fonda su un apprezzamento di fatto relativo alla diversa incidenza del vizio denunciato dall’odierna ricorrente in relazione alla tipologia del bene venduto e dalla sua utilizzazione. Peraltro, il giudice di merito si e’ attenuto ai consolidati principi espressi da questa Corte, secondo cui “Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualita’ essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di aliud pro alio che da’ luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’articolo 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’articolo 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilita’ richiesta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007, Rv. 595408; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 18/05/2011, Rv. 617842; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013, Rv. 629238).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, perche’ il giudice bolognese avrebbe erroneamente rigettato le istanze istruttorie con le quali l’attrice mirava a dimostrare che il bene fosse del tutto privo delle qualita’ promesse, con conseguente configurabilita’ di una vendita di aliud pro alio.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ il Tribunale avrebbe interpretato la domanda proposta dall’attrice sulla base di un quadro soltanto parziale, posto che la mancata ammissione delle istanze istruttorie aveva di fatto privato la (OMISSIS) del diritto di dimostrare che la stufa consegnatale come nuova fosse in realta’ usata.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 103 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’ la decisione del primo giudice di non procedere all’istruttoria avrebbe precluso anche l’accertamento dell’eventuale responsabilita’ del produttore della stufa contestata.
Le tre censure, che sono tra loro connesse e meritano un esame congiunto, sono esse pure inammissibili in quanto si rivolgono avverso l’apprezzamento delle risultanze istruttorie condotto dal giudice di merito, da ritenere precluso in questa sede, sia quanto alla scelta di quali, tra i diversi elementi di prova acquisiti al giudizio, valorizzare (Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330), sia quanto alla valutazione circa l’ammissibilita’, l’utilita’ o la rilevanza di ammettere gli specifici mezzi di prova indicati o richiesti dalle parti, ben potendo il giudice denegare l’ammissione di un mezzo istruttorio qualora ritenga che la causa possa essere decisa sulla base agli elementi gia’ acquisiti agli atti del fascicolo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 104 del 14/01/1974, Rv. 367657; nonche’, in relazione allo svolgimento o rinnovazione dell’istruttoria in appello, Cass. Sez.3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012, Rv.621707). Le censure, peraltro, si rivelano anche carenti di specificita’, posto che in esse non vengono neppure riportate le istanze istruttorie che il giudice di prime cure avrebbe ritenuto di non ammettere e dalle quali, invece, sarebbe stato possibile dimostrare la fondatezza della tesi di parte ricorrente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5369 del 16/03/2004 Rv.571239; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv.595004; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017 Rv.645753).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato in questo giudizio di legittimita’.
Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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