Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 gennaio 2020, n. 601
Massima estrapolata:
Si considera non collaborazione la collaborazione “solo parziale” della madre a garantire gli incontri col padre, ma non scatta al contrario l’elusione dell’obbligo collaborativo se il diritto di visita non viene esercitato per ragioni esterne alla volontà della madre, come sono le resistenze dei figli stessi agli incontri. La necessità di collaborare all’esecuzione dei provvedimenti del giudice è realizzata dall’attività di mediazione tra padre e figli anche se poi l’incontro non si realizza.
Sentenza 10 gennaio 2020, n. 601
Data udienza 15 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. GIORDANO Anna Emilia – Consigliere
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 6/12/2018 della Corte di appello di Bologna;
esaminati gli atti, letto il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Aniello Roberto, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per difetto di querela per le condotte anteriori al 5/06/2012 e il rigetto nel resto del ricorso con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per la determinazione della pena.
Udito il difensore della parte civile, avvocato (OMISSIS), che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Udito il difensore dell’imputato, avvocato (OMISSIS), in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Reggio Emilia il 6 giugno 2016, che aveva assolto l’imputata dal reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, accertato il (OMISSIS), perche’ il fatto non costituisce reato, ha condannato la predetta alla pena di mesi sei di reclusione oltre alle statuizioni civili.
1.1. La condotta contestata e’ quella di avere eluso il provvedimento adottato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19 aprile 2011, nonche’ i provvedimenti emessi nel medesimo procedimento di separazione in data (OMISSIS) relativamente alla possibilita’ di (OMISSIS), coniuge separato, di vedere i figli minori nei periodi stabiliti.
2. Avverso la sentenza ricorre (OMISSIS) deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 388 c.p., comma 2.
La sentenza impugnata erroneamente ritiene il carattere permanente del reato in esame e quindi prende in considerazione tutto il periodo al quale l’imputazione si riferisce e non solo un segmento di esso, sostenendo che la condotta dell’imputata di volontaria inosservanza alle prescrizioni del provvedimento giudiziario non e’ mai venuta a cessare.
In realta’ la (OMISSIS) e’ imputata del solo reato di cui all’articolo 388 c.p. essendo intervenuta nel corso delle indagini preliminari l’archiviazione relativamente al reato di cui all’articolo 572 c.p. e, di conseguenza, le condotte relative al reato di cui sopra non possono in alcun modo costituire oggetto di esame essendo il giudicante chiamato a decidere solamente in relazione al reato di cui all’articolo 388 c.p.. La querela in ordine a tale reato e’ stata presentata solo il (OMISSIS) e, pertanto, i soli fatti che possono essere valutati sono quelli relativi ai tre mesi antecedenti alla presentazione della querela (dal (OMISSIS)).
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova.
2.2.1. La Corte, da un lato, ha affermato l’atteggiamento collaborativo (parziale) della (OMISSIS), sulla base della consulenza d’ufficio svolta nel processo civile affidata alla dottoressa (OMISSIS), dall’altro ha riscontrato il dolo del reato ritenendo che la collaborazione parziale sia in realta’ una non collaborazione.
2.2.2. La teste (OMISSIS) ha riferito di rapporti conflittuali tra padre e figli e la dottoressa (OMISSIS) ha ribadito gli innumerevoli tentativi effettuati dalla (OMISSIS) al fine di riavvicinare il padre ai figli.
Ai fini della sussistenza del reato occorre che la condotta posta in essere dall’imputato sia di ostacolo alla realizzazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento giudiziale; tale condotta non e’ ravvisabile, per quanto sopra detto.
2.3. Violazione di legge in relazione all’articolo 43 c.p., difettando il dolo specifico costituito dallo scopo di sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili.
4. In data 25 settembre 2019 sono stati depositati motivi nuovi da parte dell’imputata la quale deduce:
4.1. Vizio di motivazione in relazione alla errata valutazione della testimonianza della dottoressa (OMISSIS), CTU della causa civile, e alla mancata valutazione delle circostanze rilevanti riferite dalla stessa circa i rapporti dei minori col padre e i loro sentimenti nei suoi confronti (la figlia (OMISSIS) ha definito il padre cattivissimo e il figlio (OMISSIS) ha dichiarato che non voleva vedere il padre perche’ aveva paura).
4.2. Violazione di legge con riferimento all’articolo 388 c.p. in relazione all’errato significato attribuito al termine “elusione”, alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e in relazione alla ritenuta insussistenza dell’inadempimento giustificato in grado di scriminare la condotta.
Non puo’ costituire elusione il tentativo dell’imputata di mediare tra le richieste dei figli di non vedere il padre e la necessita’ di collaborare all’esecuzione dei provvedimenti del giudice.
4.3. Travisamento della prova testimoniale della parte offesa e dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
La parte civile non e’ stata in grado di indicare un solo episodio nel quale l’imputata avrebbe in concreto apposto ostacoli agli incontri dei figli col padre.
I testi della parte civile si sono limitati a riferire i fatti per come loro riportati dalla stessa.
4.4. Violazione di legge per errata valutazione del significato del provvedimento del Tribunale civile di Reggio Emilia del 12 ottobre 2012.
Dal tenore dell’ordinanza non e’ dato evincere se sia stata l’imputata di ostacolo alla attuazione del provvedimento, ovvero se quest’ultimo sia rimasto inattuato per ragioni esterne. L’ordinanza in questione da una lato da atto della disapplicazione di quanto previsto per l’esercizio del diritto di visita, dall’altro, pero’, sottolinea le gravi condizioni psichiche dei minori le quali ben possono essere ritenute indizio della insussistenza di una volontaria condotta elusiva ascrivibile all’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato in relazione ad un profilo – rilevabile ex officio diverso da quello dedotto dalla ricorrente ed assorbente rispetto agli altri motivi proposti.
2. Deve preliminarmente osservarsi che:
– il provvedimento assolutorio di primo grado si fondava sulla rilevata assenza di prova certa circa la volonta’ della (OMISSIS), nei tre mesi antecedenti la presentazione della querela, di eludere consapevolmente l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile in ordine all’affidamento dei minori;
– l’atto di appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia si incentrava sulla valutazione del Tribunale – stimata erronea – di potere prendere in considerazione esclusivamente un segmento della condotta tenuta dalla (OMISSIS), in considerazione del fatto che il reato di cui all’articolo 388 c.p. e’ procedibile a querela di parte, e sulla conseguente erronea valutazione della responsabilita’ dell’imputata;
– l’appello della parte civile censurava, oltre all’erroneita’ della delimitazione del periodo da valutare all’ultimo trimestre antecedente la querela, anche l’erroneita’ del giudizio di insussistenza del fatto di reato posto che l’istruttoria dibattimentale aveva documentato la mancanza di collaborazione della (OMISSIS), attuata anche spronando i figli ad escludere il padre;
– la Corte d’appello di Bologna e’ pervenuta al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado procedendo ad una diversa valutazione delle prove dichiarative gia’ assunte e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla parte civile e dai testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e della dottoressa (OMISSIS).
3. Ritiene il Collegio che, nel pervenire al giudizio di colpevolezza in radicale riforma dell’appellata decisione, la Corte distrettuale abbia contravvenuto al disposto dell’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, che ha codificato la regula iuris sancita da questa Corte in tema di rinnovazione dell’attivita’ istruttoria in caso di appello proposto dal Pubblico ministero avverso la decisione assolutoria di primo grado (segnatamente nelle sentenze Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 e Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).
Nel caso in esame il Collegio del gravame, dovendo decidere in ordine all’appello dell’inquirente, che si appuntava sulla responsabilita’ dell’imputata per tutto il periodo oggetto di contestazione, dopo avere condiviso la valutazione del Pubblico ministero in ordine alla natura eventualmente permanente del reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, e’ pervenuto ad una sentenza di condanna sulla base di una diversa lettura della prova dichiarativa in violazione dell’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’attivita’ istruttoria, obbligo che incombe sul Collegio d’appello a prescindere da una richiesta del Pubblico ministero in tale senso, richiesta – ove formulata – avente tutt’al piu’ una valenza sollecitatoria del doveroso potere officioso.
3.1. L’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, in quanto norma di natura processuale, doveva, dunque, trovare applicazione del caso di specie in ossequio al principio del tempus regit actum, secondo il quale i singoli atti del procedimento sono disciplinati dalla norma in vigore al momento del loro compimento e non da quella vigente all’epoca di instaurazione del giudizio (Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, PG Cesi, Rv. 275201).
La Corte distrettuale doveva, in conclusione, procedere a rinnovare la prova dichiarativa e, segnatamente, le testimonianze della parte civile e degli altri testi, compresa la dottoressa (OMISSIS), sulla base delle quali si e’ poi determinata a ribaltare la sentenza assolutoria.
3.2. Ferma la doverosita’ della rinnovazione istruttoria nel caso contemplato dall’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, deve, comunque, essere ribadita la validita’ dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte nelle gia’ sopra ricordate sentenze Dasgupta e Patalano, alla stregua del quale la necessita’ della rinnovazione istruttoria in appello non vale indiscriminatamente per tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma riguarda esclusivamente le prove orali ritenute “decisive” ai fini della decisione (v. Sez. U Dasgupta).
3.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, per la celebrazione di un nuovo giudizio in ossequio ai principi di diritto teste’ delineati.
4. Rileva, inoltre, il Collegio che la natura permanente del reato, come correttamente configurato, implica che la prescrizione decorra dalla data della cessata permanenza dello stesso e, pertanto, anche considerando come dies a quo il giorno della presentazione della querela, non e’ ancora decorso il termine massimo di prescrizione.
4.1. Cio’ detto, giova sin d’ora rilevare come, nel motivare l’eventuale giudizio di responsabilita’, in ordine alla valutazione delle prove dichiarative relative alla sussistenza della condotta elusiva, la Corte distrettuale dovra’ attenersi al principio di diritto acquisito – e tuttora valido nonostante l’introduzione dell’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, – secondo il quale come le Sezioni Unite ebbero ad affermare gia’ nella sentenza Mannino – la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio come di condanna, la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).
La sentenza di appello che ribalti il giudizio liberatorio di primo grado deve dunque confutare specificamente – sfociando altrimenti in un vizio di motivazione – le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l’insostenibilita’ sul piano logico e giuridico degli argomenti piu’ rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).
4.2. Va ancora precisato che la Corte di appello, nel valutare la sussistenza della condotta elusiva, dovra’ attenersi al principio di diritto secondo il quale l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori puo’ concretarsi in qualunque comportamento, anche omissivo, da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui (Sez. 6, n. 43292 del 09/10/2013, Rv. 257450), indicando con precisione quali condotte dell’imputata abbiano consapevolmente provocato tale frustrazione in capo alla parte civile.
4.3. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che provvedera’ anche alla eventuale liquidazione degli onorari della parte civile nel presente grado, condizionata all’esito del nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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