Sì ai servizi sociali al posto dei domiciliari se i beni già in sequestro sono adeguati al danno

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12324.

Massima estrapolata:

Sì ai servizi sociali al posto dei domiciliari, anche senza riparazione, se i beni già in sequestro sono adeguati al danno. La misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali era stata negata, malgrado il richiedente avesse superato gli 80 anni, perché considerata troppo blanda per assicurare rieducazione e prevenzione

Sentenza 16 aprile 2020, n. 12324

Data udienza 20 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – Affidamento in prova ai servizi sociali al posto dei domiciliari – Assenza di una riparazione – Domanda per il servizio sociale – Diniego – Assenza di precedenti penali e attività di collaborazione aziendale da parte dell’imputato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. MAGI Raffael – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/05/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAGI RAFFAELLO;
lette le conclusioni del PG DELL’OLIO M. che ha chiesto dichiararsi inammissibilita’ del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 16 maggio 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha applicato nei confronti di (OMISSIS) la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda del piu’ ampio affidamento in prova al servizio sociale.
1.1 (OMISSIS) e’ ultraottantenne e risulta condannato alla pena di anni due di reclusione per condotte di bancarotta risalenti al 2012.
La distrazione e’ stata quantificata in oltre 750.000 Euro.
In motivazione il Tribunale rileva che pur in assenza di elementi negativi sulla personalita’ (non vi sono altri procedimenti pendenti, e’ in corso attivita’ di volontariato, e’ in corso attivita’ di collaborazione aziendale) non risulta una attivazione del condannato a fini risarcitori.
Pur considerando l’avvenuta conversione di un sequestro in pignoramento, l’entita’ del passivo avrebbe reso necessaria simile condotta e la sua assenza viene ritenuta indicativa della mancata revisione critica da parte del condannato.
Si reputa, pertanto, non accoglibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi escludere che le “blande prescrizioni” correlate a tale misura siano adeguate a conseguire l’obiettivo di rieducazione, oltre quello di prevenzione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS), deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
2.1 n ricorrente evidenzia che, pure a fronte di una evidente assenza di pericolosita’ sociale, il Tribunale ha basato la negazione dell’affidamento in prova sulla assenza di iniziative risarcitorie.
Cio’ determina violazione di legge, atteso che l’avvenuto risarcimento del danno non rientra tra i presupposti della misura alternativa, trattandosi di uno degli adempimenti che e’ possibile porre a carico del condannato nel corso della sua esecuzione.
Si citano, a sostegno, alcune decisioni emesse da questa Corte di legittimita’, evidenziando il costante orientamento giurisprudenziale teso ad escludere la natura di presupposto per l’accesso all’affidamento delle condotte risarcitorie.
Si sostiene, inoltre, che il danno cagionato ai creditori non superava – in ogni caso – il valore dei beni gia’ in sequestro e liquidati a titolo di provvisionale, ne’ e’ stata operata verifica alcuna sulla esistenza della concreta capacita’ economica del (OMISSIS) di adottare iniziative ulteriori.
3. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 L’assenza di indicatori di attuale pericolosita’ sociale del (OMISSIS) e’ attestata dal Tribunale e rappresenta – unitamente alla funzionalita’ della misura a contribuire alla rieducazione del reo – il presupposto di ammissione alla misura alternativa.
La valutazione negativa sulle iniziative risarcitorie operata dal Tribunale e’ inidonea a sostenere il diniego perche’ – al di la’ dei profili relativi alla esatta quantificazione del danno residuo e della assenza di verifica alcuna sulla effettiva possibilita’ di adempiere da parte del (OMISSIS) -, tende a valorizzare in sede di decisione sulla meritevolezza o meno del beneficio un aspetto che puo’ venire in rilievo nella fase di avvenuta ammissione, trattandosi di sperimentare – anche attraverso la mostrata sensibilita’ verso le vittime del reato – l’effettiva adesione del soggetto al percorso risocializzante intrapreso.
E’ stata, in tal senso, piu’ volte affermata da questa Corte di legittimita’ la non conformita’ alle disposizioni di legge di decisioni di merito di rigetto della misura alternativa basate esclusivamente sulla constatazione della assenza di iniziative risarcitorie, posto che per espressa volonta’ legislativa (ai sensi della L. n. 354 del 1975, articolo 47, comma 7) la riparazione del danno e’ ricompresa tra le prescrizioni applicabili al soggetto nei cui confronti l’affidamento e’ stato disposto, peraltro nei limiti della possibilita’ di sostenere l’adempimento medesimo (v. Sez. 1, n. 5981 del 21.9.2016, rv. 269033; Sez. 1, n. 23047 del 19.5.2009, rv. 244070 ed altre).
Dalla collocazione della attivita’ risarcitoria nella fase di esperimento e’ logico, in altre parole, desumere che la voluntas legis non sia quella di richiedere che simile condotta concorra a determinare le condizioni “per” l’affidamento.
Un piu’ risalente orientamento interpretativo, che riteneva possibile l’inserimento di tale indicatore nella complessiva valutazione preliminare sulla meritevolezza del beneficio (sez. 1, n. 39474 del 25.9.2007, rv. 237740 ed altre antecedenti) risulta di recente riaffermato da Sez. 1, n. 39266 del 15.6.2017, rv. 271226, pronunzia che il Collegio non ignora ma che non puo’ essere condivisa nei suoi contenuti, per le ragioni sopra esposte, ragioni che non risultano concretamente apprezzate nel precedente in parola.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere MAGI Raffaello, e’ sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio per impedimento alla firma del suo Presidente e dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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