Sfruttamento della prostituzione aggravata dall’uso della violenza

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 gennaio 2022| n. 407.

Sfruttamento della prostituzione aggravata dall’uso della violenza.

In tema di sfruttamento della prostituzione, l’ipotesi aggravata dall’uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie di riduzione in schiavitù in quanto, nel primo caso, il soggetto sfruttato sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio, mentre, nel secondo caso, l’uso della violenza o minaccia determina uno stato di soggezione, intesa come significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima.

Sentenza|11 gennaio 2022| n. 407. Sfruttamento della prostituzione aggravata dall’uso della violenza

Data udienza 9 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione – Dichiarazioni della persona offesa – Inapplicabilità dell’art. 192 cpp – Concorso tra il reato di favoreggiamento e quello di sfruttamento della prostituzione – Diversità dell’elemento materiale, dell’elemento psicologico e del bene tutelato – Aggravante dell’uso della minaccia o della violenza – Differenza rispetto al reato di riduzione in schiavitù

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. COSTANTINI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERRAO EUGENIA;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Sfruttamento della prostituzione aggravata dall’uso della violenza

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 6/03/2018, aveva parzialmente riformato la decisione della Corte di assise di Napoli dell’11/05/2016 assolvendo (OMISSIS) dal reato contestato al capo c) limitatamente alla condotta di induzione alla prostituzione di (OMISSIS), cosi’ rideterminando la pena relativamente ai reati di cui agli articoli 110, 81 e 600 bis c.p. nei confronti della minore (OMISSIS) (capo a) (per avere, in concorso con altro imputato condannato con separato rito abbreviato, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, favorito e sfruttato la prostituzione di (OMISSIS), minore degli anni 18, accompagnandola sul luogo di lavoro e ospitando la ragazza stessa presso l’abitazione in uso alla coppia, ricevendo dall’attivita’ di meretrice della ragazza la somma complessiva di Euro 20.000 dal mese di aprile 2013 e fino a settembre 2013); articoli 110 e 81 c.p., L. 20 febbraio 1958, n. 75, articolo 3 e articolo 4, n. 1, nei confronti di (OMISSIS) (capo c) (per avere, in concorso con altro imputato condannato con separato rito abbreviato, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, favorito e sfruttato la prostituzione di (OMISSIS), sottraendole la carta d’identita’ rumena, minacciando di ucciderla, controllandola continuamente, sia sul luogo di lavoro che all’interno delle abitazioni di Napoli e Capodrise, percependo dalla medesima donna, prima la meta’ di quanto guadagnato giornalmente, dal luglio 2009 al mese di aprile 2011, e successivamente, dal maggio 2011 fino a ottobre 2011, l’intero guadagno giornaliero provento dell’attivita’ di meretricio per un importo complessivo quantificato in circa Euro 100.000). Erano state confermate integralmente le pene accessorie e la ricorrente (OMISSIS) era stata assolta dal reato di riduzione in schiavitu’ originariamente contestato.
2. A seguito di ricorso per cassazione dell’imputata, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9278/19 del 30/11/2018, aveva annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli. In primo grado, la Corte aveva interrotto prima del controesame della difesa l’esame della persona offesa (OMISSIS), ritenendo che avesse dichiarato il falso (la dichiarazione falsa era relativa alla data di fissazione dell’udienza del 17 febbraio 2016, che la teste avrebbe dichiarato di aver appreso da molti mesi, sebbene la fissazione dell’udienza fosse avvenuta da quattro settimane), e aveva disposto la trasmissione degli atti all’Ufficio di Procura competente; tale procedura, confermata come legittima in grado di appello, era stata ritenuto dalla Corte di legittimita’ contraria al disposto dell’articolo 63 c.p.p., che consente l’interruzione dell’esame per la nomina di un difensore ma non la cessazione definitiva dell’esame, e all’articolo 207 c.p.p., che prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo all’esito della fase processuali in cui il testimone ha prestato il suo ufficio. La testimonianza era stata, inoltre, considerata decisiva anche per le dichiarazioni dell’altra teste, (OMISSIS), relative alle dichiarazioni de relato ricevute da (OMISSIS). Era stato considerato fondato anche il motivo di ricorso inerente alle pene accessorie, confermate nonostante la pena in appello per il reato piu’ grave fosse stata ridotta al di sotto dei 5 anni.

 

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3. La Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha assolto l’imputata dal reato contestato al capo a) per insussistenza del fatto e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta in relazione al capo c) a 3 anni e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, revocando le pene accessorie di cui all’articolo 600 septies c.p. e articolo 32 c.p., comma 2 e sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione per anni 5.
4. I giudici del rinvio, ammessa la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per nuovo esame della teste (OMISSIS), hanno preso atto dell’irreperibilita’ di quest’ultima, come da verbale di vane ricerche redatto dalla polizia giudiziaria, e hanno pronunciato sentenza di assoluzione dell’imputata dal reato contestato al capo a), ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla minore in occasione della redazione del verbale di denuncia del 22/11/2013 per violazione delle particolari cautele previste dall’articolo 351 c.p.p., comma 1-ter e ritenendo insufficienti, con riguardo a tale capo d’imputazione, le dichiarazioni de relato rese da (OMISSIS).
Con riferimento al reato di cui al capo c), la Corte territoriale ha condiviso il giudizio di piena attendibilita’ della persona offesa (OMISSIS) e ritenuto superabili i rilievi svolti nell’atto di appello, sia perche’ il procedimento non era scaturito su iniziativa di (OMISSIS), chiamata dai Carabinieri su indicazione della cugina (OMISSIS), sia perche’ le dichiarazioni dalla stessa rese nel corso delle indagini preliminari, oggetto di contestazione in sede di esame, erano avvenute in un periodo in cui la donna aveva abbandonato l’attivita’ di meretricio e si era costituita una nuova vita insieme a un compagno italiano da cui aveva avuto un figlio. La Corte ha rilevato che la teste aveva confermato il nucleo essenziale concernente l’attivita’ di prostituzione per lei organizzata e controllata dalla (OMISSIS) e ha rimarcato che le difformi dichiarazioni rese nel corso dell’esame dibattimentale, in quanto tendenti a ridimensionare la portata delle accuse, avvaloravano l’attendibilita’ del dichiarato. Per altro verso, ha attribuito rilevanza all’inattendibilita’ della versione dei fatti resa dall’imputata in quanto contrastante con altre decisive emergenze processuali (come l’esame del teste (OMISSIS) circa gli orari sempre notturni di uscita della ragazza da casa) e illogica alla luce del successivo comportamento delle parti (pag. 10), confermando anche il giudizio di sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 4 (pag. 11).
5. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe deducendo, con un primo motivo, violazione della L. n. 75 del 1958, articolo 3 e vizio di motivazione posto che in sede di appello, relativamente al capo c) dell’imputazione, era stata chiesta l’assoluzione dell’imputata per inattendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie rese da (OMISSIS) in quanto contraddittorie e piene di incongruenze, con particolare attenzione alle maggiori incongruenze emerse in relazione ai fatti di cui ai capi b) e c), laddove le dichiarazioni erano state piu’ particolareggiate. Per il capo b), infatti, il giudice era pervenuto ad una sentenza di assoluzione. Gli elementi a sostegno dell’asserita intrinseca inattendibilita’ del racconto di (OMISSIS) erano stati esplicitati in otto punti ma la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado valorizzando le dichiarazioni rese da (OMISSIS), ritenendo superabili i rilievi svolti dalla difesa con motivazione manifestamente illogica e in contrasto con le regole valutative prescritte dall’articolo 192 c.p.p.. Manifestamente illogico e’ il passaggio con il quale la Corte d’assise di appello di Napoli ha sostenuto che le difformita’ del racconto e le contraddizioni delle dichiarazioni rese in aula rispetto a quanto riferito ai Carabinieri consentissero di apprezzare l’attendibilita’ della persona offesa, laddove le discrasie emerse nel corso dell’esame dibattimentale non possono essere prova dell’attendibilita’ della dichiarante. La ritrattazione non e’, di per se’, motivo implicante l’inattendibilita’ delle originarie dichiarazioni accusatorie quando sia stata ritenuta inattendibile o mendace, laddove nel caso di specie la ritrattazione e’ stata ritenuta genuina, al punto da comportare l’assoluzione dell’imputata dal reato di cui al capo b), in modo da implicare un giudizio di generale inattendibilita’ dell’intero narrato della propalante.

 

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5.1. Con l’atto di appello si era dedotto che la persona offesa si era gia’ avviata all’attivita’ di meretricio prima di conoscere l’imputata, per cui la scelta di lavorare al servizio dell’imputata al solo fine di avere a disposizione una piccola stanza risultava inverosimile; in merito alle circostanze in cui aveva conosciuto l’imputata, che a suo dire le avrebbe inizialmente proposto un lavoro come barista, si era evidenziato che l’imputata non avesse disponibilita’ di simile lavoro; le dichiarazioni della persona offesa erano rimaste, all’esito dell’istruttoria, confutate con riguardo alla pretesa sottrazione della carta d’identita’; con riguardo alle forme di controllo che l’imputata avrebbe esercitato su di lei, in dibattimento la teste aveva ribaltato quanto riferito ai Carabinieri raccontando che, fatta eccezione per il primo giorno di lavoro, si era sempre recata da sola a prostituirsi e aveva avuto sempre la possibilita’ di recarsi dai suoi genitori; contraddittorie e inattendibili le dichiarazioni inerenti alla spartizione dei compensi, in base alle quali inizialmente la (OMISSIS) aveva affermato che gli accordi fossero di dividere in parti uguali indicando di avere interesse come contropartita a prostituirsi per (OMISSIS), pur avendo in precedenza dichiarato di aver gia’ espletato autonomamente tale attivita’; quanto alla spartizione dei compensi e alla conta dei preservativi, la (OMISSIS) aveva sostenuto che il coimputato (OMISSIS) non partecipasse a tali operazioni, mentre in sede di indagini aveva affermato il contrario e, a seguito della contestazione da parte del pubblico ministero, aveva ritrattato quanto dichiarato in udienza. Circa la spartizione del denaro con l’amico di (OMISSIS) la propalante aveva dichiarato che i soldi erano consegnati all’uomo per pagare l’affitto e per mangiare, salvo ritrattare subito dopo; non era chiaro come mai la persona offesa avesse continuato a vivere presso l’imputata, pur avendo avuto ampia liberta’ di movimento per darsi alla fuga; non era stato spiegato il rapporto intercorso successivamente all’arresto dell’imputata ed era inverosimile che la (OMISSIS) avesse potuto suggerire alla cugina (OMISSIS) di andare a lavorare al servizio dei suoi aguzzini.

 

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5.2. Poste tali censure, la difesa ha ritenuto che la conferma della sentenza di primo grado sia sorretta da motivazione manifestamente illogica, laddove si e’ affermato che le contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, anziche’ minarne la credibilita’, abbiano consentito di apprezzarne l’attendibilita’; la ritrattazione in sede dibattimentale e’ stata ritenuta genuina, al punto da comportare l’assoluzione dell’imputata dal reato contestato al capo b), cosi’ da implicare un giudizio di generale inattendibilita’ dell’iniziale narrato della donna. La motivazione risulta contraddittoria laddove dapprima si e’ sottolineato come la deposizione della teste fosse stata particolarmente faticosa ma, successivamente, si e’ affermato che la medesima avrebbe confermato, senza bisogno di sollecitazioni, il nucleo centrale dei fatti oggetto di imputazione. Secondo la difesa, e’ congetturale affermare- che la (OMISSIS) avesse preferito dormire nell’angusto spazio concesso in casa dell’imputata, piuttosto che provvedere con i proventi della propria attivita’ ad un’abitazione autonoma, sulla base di un non dimostrato difetto di autonomia psicologica. Il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, con il quale la versione dei fatti resa dall’imputata e’ stata ritenuta priva di credito, e al quale la Corte di appello si e’ richiamata per relationem, risulta sindacabile per il contrasto tra quanto riferito dalla persona offesa e le dichiarazioni rese da (OMISSIS) circa gli orari di rientro a casa. Essendo la condanna fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, sarebbe stata necessaria quella spontaneita’ e costanza del narrato che difettano nel caso in esame.
5.3. Con un secondo motivo ha dedotto violazione della L. n. 75 del 1958, articolo 4, n. 1 e vizio di motivazione in quanto, a fronte di una condotta dell’imputata consistita esclusivamente nella percezione di un’utilita’ economica in rapporto all’attivita’ di meretricio svolta dalla (OMISSIS), contrasta con il dettato normativo l’affermazione della sussistenza anche della diversa fattispecie di favoreggiamento. Su tale punto e’ mancato ogni argomento che desse conto della sussistenza della diversa e autonoma condotta di favoreggiamento.

 

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5.4. Con un terzo motivo ha dedotto violazione della L. n. 75 del 1958, articolo 4, n. 1 e vizio di motivazione in relazione all’aggravante speciale, avendo la Corte escluso la circostanza fattuale della sottrazione della carta d’identita’ e avendo il giudice di primo grado assolto l’imputata dal reato ascrittole al capo b) escludendo alcune circostanze fattuali che avrebbero dovuto suffragare la tesi della sussistenza del delitto di riduzione in schiavitu’; per tale ragione, i medesimi elementi non avrebbero potuto costituire la ragione fondante l’accertamento dell’aggravante della violenza e della minaccia rispetto al delitto di sfruttamento della prostituzione. Peraltro, la difesa con l’atto di appello aveva evidenziato come (OMISSIS) avesse avuto costantemente la possibilita’ di muoversi e di allontanarsi dall’abitazione dell’imputata e aveva sottolineato come il controllo del cellulare, peraltro non provato, non potesse di svelare alcun intento minatorio, ne’ era stata accertata la privazione della possibilita’ per la ragazza di incontrare i propri genitori. Si era inoltre evidenziato come la contestata aggravante non potesse dirsi sussistente sotto il profilo della ritenuta violenza in relazione a un singolo episodio di percosse.
5.5. Con un quarto motivo ha dedotto violazione degli articoli 62 bis, 69 e 133 c.p., nonche’ mancanza di motivazione in replica alle richieste della difesa di applicazione del minimo edittale della pena, di applicazione dell’aumento a titolo di continuazione nella misura minima, di riconoscere il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla base di specifici elementi quali l’incensuratezza dell’imputata, la risalenza nel tempo del reato, la giovane eta’ e la finalita’ di rieducazione della pena, ma su tale punto la Corte si e’ limitata ad affermare la congruita’ della pena, valorizzando la mancata confessione dell’imputata, che non puo’ essere elemento decisivo per il trattamento sanzionatorio, la protrazione del tempo della condotta illecita, che non puo’ essere valutata allorche’ si tratti di un reato presuppone per sua natura la reiterazione nel tempo. La Corte ha omesso del tutto di motivare in ordine alla individuazione della pena base e all’aumento a titolo di continuazione.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, che nella rubrica reca l’indicazione del vizio di violazione di legge, si risolve nel suo contenuto nell’illustrazione del solo vizio di manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, essendo solo enunciata ma non sviluppata la censura inerente alla violazione delle regole di valutazione della prova dettate dall’articolo 192 c.p.p..
1.1. Giova, in ogni caso, ricordare, con riguardo a tale ultimo profilo, che per principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimita’, le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e opportunamente corroborate da riscontri nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). E, nel caso in esame, i giudici di entrambi i gradi di merito hanno fornito ampia motivazione in merito alla intrinseca attendibilita’ e alla soggettiva credibilita’ della dichiarante, peraltro non costituita parte civile, indicando anche elementi di riscontro esterno, acquisiti per il tramite della prova testimoniale nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
1.2. Con riguardo al dedotto vizio di motivazione, va rimarcato che l’attendibilita’ della persona offesa dal reato e’ questione di fatto, non censurabile in sede di legittimita’, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilita’ (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575).
1.3. Il vizio di manifesta illogicita’ della motivazione deve, poi, risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilita’ di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonche’ i motivi di ricorso su di essi imperniati e a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), e la possibilita’ per il giudice di legittimita’ di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309901). Sotto tale angolo prospettico la sentenza non presenta alcuna illogicita’ manifesta, laddove si e’ desunta la soggettiva credibilita’ della teste dall’esistenza di incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni rese a distanza di tempo dalle indagini, considerate indice di spontaneita’, e laddove si e’ desunta l’intrinseca attendibilita’ del narrato dal tentativo di sminuire la gravita’ della condotta dell’imputata, indice di intento tutt’altro che calunniatorio.
1.4. Ne’ puo’ ritenersi congetturale, con riguardo alla credibilita’ oggettiva, l’argomentazione svolta dai giudici di merito a proposito dello stato di soggezione psicologica in cui (OMISSIS) si trovasse, giunta in Italia nel 2008 e dimorante con i genitori in una baracca presso un campo rom, dopo aver elemosinato e dopo essersi autonomamente prostituita, allorche’ aveva preferito iniziare nel 2009 a lavorare per la (OMISSIS), che le aveva offerto una stabile sistemazione abitativa a fronte della meta’ dei suoi guadagni.
2. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilita’ in quanto inerisce a questione non sottoposta all’esame della Corte territoriale. Si richiama, sul punto, Sez.4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631. Dalla lettura dell’articolo 606 c.p.p., comma 3 e articolo 609 c.p.p., comma 2, in combinato disposto con l’articolo 609 c.p.p., comma 1, che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l’inammissibilita’ delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sara’ inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv. 196414). In ogni caso quanto riportato, in termini fattuali, nell’impugnata sentenza conferma la piena configurabilita’ del delitto di favoreggiamento della prostituzione, in ragione della accertata cooperazione dell’imputata nell’agevolare un’organizzazione di vita funzionale all’esercizio dell’attivita’, nonche’ di quello di sfruttamento, considerata la partecipazione ai guadagni del meretricio, che non a caso erano dopo ogni giornata verificati mediante controllo del numero dei preservativi utilizzati. E’ appena il caso di osservare che il reato di sfruttamento della prostituzione, che non e’ necessariamente abituale, consistendo in qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche occasionale, ai guadagni che la prostituta si procura con il commercio del suo corpo, ben puo’ concorrere con quello di favoreggiamento, anch’esso non necessariamente abituale (Sez. 3, n. 23679 del 01/03/2016, Karaj, Rv. 267674; Sez. 3, n. 17856 del 03/03/2009, La Spada, Rv. 243753; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229370), data la diversita’ dell’elemento materiale, di quello psicologico e del bene giuridico protetto, essendo lo sfruttamento finalizzato a trarre vantaggi economici o altre utilita’ giuridicamente rilevanti per l’agente, laddove il favoreggiamento e’ finalizzato ad agevolare l’attivita’ di meretricio a prescindere da un eventuale profitto economico o altra utilita’ in favore dell’agente (Sez. 3, n. 40539 del 27/09/2007, Pietrobelli, Rv. 238005; Sez. 3, n. 12919 del 13/10/1998, Contessa, Rv. 212362).
3. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato. Il giudizio che ha condotto i giudici di merito a escludere la sussistenza del reato previsto dall’articolo 600 c.p., contestato al capo b) (il comma 2 di tale articolo precisa che ” La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e’ attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita’ o approfittamento di una situazione di vulnerabilita’, di inferiorita’ fisica o psichica o di una situazione di necessita’, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita’ sulla persona”) non poteva condizionare il giudizio inerente alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 4, n. 1, contestata in relazione al capo c) (“se il fatto e’ commesso con violenza, minaccia, inganno”) in quanto il giudice di merito, pur avendo accertato la sussistenza di comportamenti intimidatori e di un episodio di percossa, ha assolto l’imputata ritenendo che la vittima non avesse subito “una compressione significativa e continua della propria capacita’ di autodeterminarsi” (pag.40 sentenza di primo grado) (Sez. 5, n. 15662 del 17/02/2020, U., Rv. 279156); lo stato di soggezione cosi’ inteso e’, infatti, elemento essenziale del reato di riduzione in schiavitu’. In tema di sfruttamento della prostituzione, l’ipotesi aggravata dall’uso della violenza o della minaccia differisce, dunque, dalla fattispecie di riduzione in schiavitu’, in quanto nel primo caso, il soggetto sfruttato, e sul quale vengono applicate la violenza o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio, laddove per la configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 600 c.p. e’ necessario accertare lo stato di soggezione, da intendersi come significativa compromissione della capacita’ di autodeterminazione della vittima ricollegabile all’uso di violenza o minaccia, difettando, pertanto, tra le due ipotesi criminose un rapporto di specialita’.
4. Il quarto motivo e’ inammissibile. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, occorre evidenziare che la Corte di appello ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000 di multa, irrogando la pena base di anni 3 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione. Si tratta, quanto alla pena base, di misura pari alla media edittale. Ne consegue la pertinenza del principio per il quale ricorre un onere attenuato di motivazione, che puo’ essere soddisfatto anche solo attraverso il richiamo al canone dell’adeguatezza della pena inflitta, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p. (ex multis, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso in esame, peraltro, la Corte di appello e’ andata ben oltre la mera evocazione del criterio dell’adeguatezza della pena, esplicitando le ragioni per le quali non fosse possibile riconoscere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (pag. 11). Giova, in proposito, considerare che il tempo di reiterazione della condotta criminosa assume rilievo per ipotesi, come quelle in esame, concretanti fattispecie di reato eventualmente abituale. Con il che il collegio territoriale ha dato prova di aver approfonditamente valutato il tema del trattamento sanzionatorio, dando conto delle ragioni poste a base della commisurazione della pena.
5. Tali sono le ragioni del rigetto del ricorso, al quale segue a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ricorrono i presupposti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 2, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l’omissione delle indicazioni delle generalita’ e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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