Divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione
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Divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2024| n. 5978.

In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.

Permanenza dell’assegno di divorzio e nuova convivenza “more uxorio”
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Permanenza dell’assegno di divorzio e nuova convivenza “more uxorio”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 marzo 2024| n. 6111.

In tema di diritto all’assegno di divorzio, lo stesso permane in assenza di un nuovo matrimonio nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche qualora il coniuge assegnatario instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, ossia che venga provato da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia determinato un mutamento “in melius” delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente. L’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.

Azione generale di rescissione per lesione
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Azione generale di rescissione per lesione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6311.

In tema di azione generale di rescissione per lesione, lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni; pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa situazione in relazione al comportamento della controparte contrarre.

Gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione
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Gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6424.

Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova
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Il travisamento del contenuto oggettivo della prova

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 marzo 2024| n. 5792.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

Vendita di immobili destinati ad abitazione e la mancanza del certificato di abitabilità
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Vendita di immobili destinati ad abitazione e la mancanza del certificato di abitabilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5963.

In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l’ipotesi di vendita di “aliud pro alio” qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l’ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l’ipotesi dell’inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.

Qualificazione d’ufficio quale vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero quale vendita di “aliud pro alio”
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Qualificazione d’ufficio quale vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero quale vendita di “aliud pro alio”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5884.

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d’ufficio l’azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di “aliud pro alio”, la quale dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall’art. 1495 cod. civ.

La gravità dell’inadempimento per la risoluzione va commisurata all’interesse 
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La gravità dell’inadempimento per la risoluzione va commisurata all’interesse 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5843.

In materia contrattuale, la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per tale parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti
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Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5961.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.

L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria
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L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5922.

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.