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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 gennaio 2014, n. 1811. I criteri per la determinazione della residenza fiscale per le societa’ di capitali e gli enti sono stabiliti dall’articolo 73 TUIR, il quale dispone che: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale non rappresenta un criterio formale, ma un dato “sostanziale”, che si allinea ai criteri di individuazione dell’effective place of management and control elaborati in ambito internazionale dall’articolo 4 del Modello OCSE, anche se pero’ non vi e’ una perfetta sovrapposizione di concetti, in quanto il requisito di effettivita’ – che impone una ricerca del luogo di residenza in concreto – nella norma nazionale di cui all’articolo 73 TUIR si riferisce alla attivita’ esercitata, mentre nell’articolo 4 del Modello OCSE, al luogo di gestione effettiva, cioe’ il luogo in cui sono prese in sostanza le decisioni importanti di gestione (key management) e quelle commerciali, necessarie per l’andamento dell’ente commerciale nel suo complesso. Nel caso di specie il dato formale della “nazionalita’” della concessione o del mercato di riferimento non si concilia con la definizione di oggetto principale desumibile dal dettato della norma e dalla sua interpretazione giurisprudenziale

Suprema Corte di Cassazione sezione III Sentenza 17 gennaio 2014, n. 1811 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. RAMACCI...

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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 24 gennaio 2014, n. 5. E’ ammissibile un ricorso per revocazione avente per oggetto l’impugnativa di un’ordinanza cautelare, in quanto detto istituto è suscettibile di applicazione anche all’ordinanza che pronuncia sulla domanda di sospensione dell’atto impugnato, essendo assimilabile, quanto ad efficacia decisoria, alla sentenza che definisce il merito

La massima 1. Anche alla luce del nuovo codice del processo amministrativo deve escludersi l’applicabilità della norma di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c. – richiamata dalla norma di rinvio di cui all’art. 17 c.p.a. – che prevede l’obbligo del giudice di astenersi quando abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, allorquando sia...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1164. In tema di separazione non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti, tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, pur ammettendosi che l’altro coniuge desideri continuarla

Suprema Corte di Cassazione sezione I  sentenza  21 gennaio 2014, n. 1164 Svolgimento del processo In un procedimento di separazione personale tra M.R. e T.F. , la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 29/10/2008, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona in data 27/11/2006, che aveva pronunciato la separazione giudiziale tra le parti,...