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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11346. Un bimbo scivolò e cadde all'interno del parco divertimenti e i genitori lamentando la mancanza di personale addetto a controllare l’accesso degli utenti con richiesta di risarcimento del danno convennero in giudizio la società che gestiva tale parco. Per la Cassazione salire su un gonfiabile galleggiante non può ritenersi pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 maggio 2014, n. 11346 Svolgimento del processo 1. Il 15.6.1997 il sig. F.F. , minorenne all’epoca dei fatti, scivolò e cadde all’interno del parco divertimenti denominato “Aquafelix”, sito a Civitavecchia e gestito dalla società Gestioni Parchi Acquatici s.r.l. (che successivamente muterà la propria ragione sociale in “Euro...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza dell'8 maggio 2014, n.9930. Se è vero che, in tema di prescrizioni presuntive l'ammissione di non avere estinto il debito, da parte del debitore, può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma, l'ammissione, per essere giuridicamente rilevante e determinare, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ. il rigetto dell'eccezione, deve essere resa in giudizio, assumendo altrimenti valore soltanto di atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2944 cod. civ.

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza dell’8 maggio 2014, n.9930 Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21685-2012 proposto da: R I – RICORRENTE – contro E – CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza n. 11/2012 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA del 22.12.2011, depositata il 28/02/2012; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE  ...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2014, n. 20682. In tema di sicurezza sul lavoro, nulle le nomine dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) privi di requisiti

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  21 maggio 2014, n. 20682 Ritenuto in fatto 1. Il Sig. G. , quale legale rappresentante della “Legatoria Lombarda S.r.l.”, è stato tratto a giudizio in ordine alle seguenti violazioni, accertate in data 8/6/2009: a) Art. 17, comma 1, lett.b), per avere designato quale responsabile del servizio di...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 maggio 2014, n.18459. In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che, ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 5 maggio 2014, n.18459   Ritenuto in fatto  1. B.E. , B.F. , R.T. , Bu.Ma. , D.D. , M.G. e M.M. erano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Lecco con l’accusa di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,...

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In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11353. In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c., non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell’immobile (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento. Il...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 maggio 2014, n. 11415. In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova e rientra nella discrezionalita' del giudice di merito, tanto che nemmeno l'omissione di motivazione sul diniego di esercizio di tale potere e' censurabile in sede di legittimita', ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluita' dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Non deriva, dunque, l'esigenza di tali indagini dal mero fatto che vi sia contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, trattandosi di un potere d'intervento a fine d'indagine patrimoniale eccezionale e di natura sussidiaria, che si giustifica e trova ingresso nel solo caso in cui risulti insufficiente o inappagante il risultato dell'ordinaria dinamica dell'attivita' istruttoria espletata dalle parti in giudizio

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 maggio 2014, n. 11415 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...