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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 marzo 2014, n. 12021. Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, qualora si trovino davanti ad una condotta la cui riconducibilità ad una fattispecie di reato non è chiara, non possono essere condannati per omessa denuncia ai sensi dell'art. 361 c.p..

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 marzo 2014, n. 12021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DE...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 marzo 2014, n.1312. L’art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, non corrisponde all’attribuzione di una potestà, che consente all’Amministrazione – già parte di un rapporto contrattuale a regolazione civilistica – di intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e modalità autoritativa, in modo tale da svincolarsi dagli obblighi contrattuali assunti per affermate esigenze di interesse pubblico. Non confermano tale indirizzo, infatti, né il testo, né la ratio della norma in esame: il primo, in quanto assegna in modo esplicito all’Amministrazione un “diritto” di recesso e la seconda, coincidente con la possibilità di ottenere prestazioni “migliorative”, in base ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, viene perseguita con una fattispecie di recesso unilaterale del contratto, che costituisce mera specificazione di quanto comunque consentito al committente, nell’ambito dei contratti di appalto, a norma dell’art. 1671 Cod. civ.

CONSIGLIO DI STATO sezione VI sentenza 17 marzo 2014, n.1312 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2013, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Sisma s.r.l., rappresentata e difesa...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 50 del 14 marzo 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale)

  Sentenza   50/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore GROSSI Camera di Consiglio del 12/02/2014    Decisione  del 10/03/2014 Deposito del 14/03/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 3, c. 8° e 9°, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23. Massime: Atti decisi: ordd. 206/2012, 49, 78, 169 e 225/2013 SENTENZA N. 50 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 febbraio 2014, n. 9695. Il giudizio di alta probabilità logica non definisce il nesso causale in sé e per sé, ma piuttosto il criterio con il quale procedere all'accertamento probatorio di tale nesso, il quale, diversamente da quanto accade per l'accertamento di ogni altro elemento costitutivo del reato, deve consentire di fondare, all'esito di un completo e attento vaglio critico di tutti gli elementi disponibili, un convincimento sul punto, dotato di un elevato grado di credibilità razionale (nella specie si condannava un medico che, a causa di una errata manovra nei confronti di una donna durante il parto, aveva provocato un intempestivo distacco della placenta che "con un elevato grado di probabilità logica" non si sarebbe diversamente verificato qualora l'imputato non avesse esercitato una o più spinte sull'addome della partoriente, con la mano prima e con il braccio poi, sebbene non risultasse che la testa del bambino avesse già impegnato il canale del parto, e dunque in un momento in cui quella manovra non era consigliabile).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 27 febbraio 2014, n. 9695 Ritenuto in fatto  1. Con sentenza del 18/10/2012 la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva, per insussistenza del fatto, S.A. dal delitto p. e p. dagli artt. 590, commi 1 e 2, e 583, comma 2 n....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014, n. 6032. La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria; inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  14 marzo 2014, n. 6032 Ritenuto in fatto e in diritto 1.- A.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza della Corte di appello di Perugia (depositata il 14.5.2012) con la quale è stata rigettata la sua domanda di delibazione...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 7 marzo 2014, n. 5365. In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti (emanati ai sensi dell’art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973); dall'altro, essa dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

SUPREMA Corte di Cassazione SEZIONE TRIBUTARIA  sentenza 7 marzo 2014, n. 5365 Svolgimento del processo A seguito di controllo effettuato nei confronti di A.M., il quale aveva dichiarato di avere acquistato due terreni per un valore complessivo di lire 940.000.000 grazie ai conferimenti in denaro della madre C.P., l’Ufficio procedeva alla rideterminazione del reddito dichiarato...