Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 7 luglio 2014, n. 29569 Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione A.S. , avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 4 aprile 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 2009), di condanna in ordine al reato...
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Corte di Cassazione, sezione unite, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593. La giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso), emesso ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e i si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25 quinquies, dei d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale, modificando l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. Ma va applicata la giuridizione del giudice ordinario quando la domanda proposta non investe il rapporto tributario (requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali), ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – causa del danno lamentato – tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario
Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593 Ritenuto in fatto 1. L.C., dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15676. Nell’ipotesi di contenzioso instaurato per accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., ove il terzo pignorato sia una persona giuridica che si avvalga di un servizio di tesoreria unica, è territorialmente competente il giudice ove il terzo pignorato abbia una filiale dotata di autonomia organizzativo-gestionale essendo l’unica ad essere abilitata a compiere le operazioni volte a vincolare il relativo ammontare e retta da un preposto autorizzato a stare in giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 luglio 2014, n. 15676 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 18 e il 19 maggio 2011 Credifarma s.p.a., quale creditore pignorante, ha convenuto innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la locale Azienda Sanitaria Provinciale, debitore esecutato, e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., terzo pignorato, perché...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 luglio 2014, n. 3446. La legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell’organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all’organo di cui fa parte
CONSIGLIO DI STATO sezione v SENTENZA 7 luglio 2014, n. 3446 SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 8414 del 2013, proposto dai signori BELLONI PASQUALE LUIGI, STEFFENINI MAURO, rappresentati e difesi dall’avvocato. Massimo Letizia, con domicilio eletto presso il suo studio...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 giugno 2014, n. 14119. Rispettato il dettato normativo dell'articolo 602 cod. civ., quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volonta' e' stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziche' in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla. Nella specie la Corte territoriale ha appunto giustificato la mancanza di sottoscrizione in calce alle disposizioni di ultima volonta' con il fatto che nella seconda pagina della ritenuta scheda testamentaria, costituita da un mezzo foglio uso bollo, non vi era lo spazio sufficiente per apporvi la firma, sicche' ha specularmente considerato valida la sottoscrizione presente all'inizio del primo foglio, quale ideale prosecuzione dello scritto (ovverosia, come inizio di una virtuale terza pagina).
Suprema Corte di Cassazione Sezione II sentenza 20 giugno 2014, n. 14119 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 15109 del 2 aprile 2014. Risponde di concorso omissivo in violenza sessuale ex artt. 40 co. 2 e 609 bis c.p. la madre che, essendo a conoscenza (o potendo conoscere) degli abusi perpetrati dal proprio marito in danno dei figli, non interviene a scongiurare il verificarsi degli episodi illeciti o quantomeno la loro perpetuazione, avendone la concreta possibilità.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 2 aprile 2014, n. 15109 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 6.2.2013, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce, emessa il 6.12.2011, con la quale G.F. , applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato,...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 luglio 2014, n. 15070. Il D.M. n. 44/2011 che nel dettare le regole tecniche del processo telematico ha definito con maggior precisione le modalità attuative delle precedenti disposizioni chiarendo che una volta ottenuta da parte dell’ufficiale giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la necessaria comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa il solo responsabile della gestione della propria PEC e non può invocare malfunzionamenti della stessa per contestare irregolarità di notifica.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 2 luglio 2014, n. 15070 Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 marzo 2013) dichiara improcedibile l’appello proposto, con ricorso depositato il 4 dicembre 2012, da I.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1604/2012 del 6...
Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 7 aprile 2014, n. 1609. Le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale, seppur secondari, della persona, praticabili invece senza impedimenti dai soggetti che non vi fanno parte. Né può giovare rilevare, nel caso specifico, il richiamo ad alcune fogge che non sono incompatibili col decoro, ma tipiche: in quei casi, infatti, l’aspetto esteriore non usuale per un militare trova fondamento o in compiti operativi particolari o in immagini caratterizzanti storicamente il corpo di appartenenza, risultando perciò tollerate se non autorizzate da prassi o disposizioni interne al medesimo.Ne consegue che è legittima legittimità la sanzione disciplinare della consegna semplice irrogata al militare in ragione del taglio di capelli alla “skinhead”, ritenuto in contrasto con i doveri di decoro sanciti dal regolamento militare.
Consiglio di Stato Sezione IV Sentenza 7 aprile 2014, n. 1609 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2011, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza,...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 aprile 2014, n. 18267. Rapporto di contiguità tra la confisca di prevenzione e quella contemplata dall'art. 12-sexies della L. 356/1992. E' stato escluso che tra de due ipotesi di confisca possa ipotizzarsi un vero e proprio ne bis in idem, ha ritenuto prospettabile una specie di preclusione processuale, come quella conosciuta nella materia cautelare, che si caratterizza per una minore stabilità rispetto al giudicato vero e proprio, in quanto è suscettibile di essere messa in discussione con la sopravvivenza di fatti nuovi. Tale tipologia di preclusione opera solo in presenza di pronunce aventi ad oggetto i comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie, come la titolarità dei beni ovvero la sproporzione tra redditi e disponibilità, dovendo escludersi che la pregiudizialità possa fondarsi su ragioni processuali ovvero su presupposti non comuni, ad esempio sulla esclusione della pericolosità del prevenuto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Sentenza 30 aprile 2014, n. 18267 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente – Dott. CONTI Giovanni – Consigliere – Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere – Dott. FIDELBO Giorgio –...