SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 5 novembre 2014, n. 45847 Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2014 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato, ex art. 310 c.p.p., l’ordinanza con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Roma aveva rigettato il 13 marzo 2014 l’istanza di...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307. Addebito della separazione al coniuge che con la propria condotta “impoveriva” il patrimonio familiare e le risorse da dedicare alla famiglia per avere lo stesso effettuato, un’ingente donazione in favore del fratello
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307 Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Precisa il giudice a quo che i comportamenti “vessatori”della moglie non sono affatto provati nè possono identificarsi con le iniziative giudiziarie da essa intraprese (nella specie domanda di interdizione). Quanto alle prove testimoniali...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2014, n. 24201. In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realta' socio-economica nella quale la somma liquidata e' destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiche' tale elemento e' estraneo al contenuto dell'illecito
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2014, n. 24201 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco...
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.». (14A08730)
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 novembre 2014, n. 5513. Con l’impugnativa di un provvedimento negativamente reso l’interessato introduce una specifica azione avente ad oggetto una precipua richiesta di tutela giurisdizionale, quella coincidente con la rimozione dal mondo giuridico dell’atto impugnato, sfavorevolmente assunto nei suoi confronti. Caratteristica di detta azione è che essa lascia comunque impregiudicato il successivo agere della P.A., con il riconoscimento di un potere-dovere per l’Amministrazione di emanare una “nuova” determinazione, sia pure in conformità ai principi, alle regole a e alle disposizioni contenute nel dictum giurisdizionale prima intervenuto.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 11 novembre 2014, n. 5513 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8461 del 2013, proposto da: Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Procura Generale della Repubblica Presso la Corte d’Appello di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 5836. L'interdittiva antimafia, in quanto espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, non postula l'accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell'impresa con associazioni di tipo mafioso. La misura, pertanto, può essere legittimata anche dal rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale, i quali indizi, tuttavia, devono essere almeno accertati in esito ad una coerente e compiuta istruttoria
Consiglio di Stato sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 5836 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4367 del 2014, proposto da: Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi per legge...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48314. Ai sensi dell'art. 146 c.p., co. 1, n. 1, l'esecuzione della pena, quando deve aver luogo nei confronti di donna incinta, deve essere differita. Tale disposizione è stata completata in termini molto significativi con la modifica all'ordinamento penitenziario approvata con l. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha introdotto (art. 13 della novella) l'art. 47-ter, il cui comma I-ter ha riconosciuto al tribunale di sorveglianza la possibilità, ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 146 e 147 c.p. eppertanto le ipotesi del rinvio obbligatorio ovvero facoltativo della pena, di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare. La conseguenza dell'inserimento nel sistema normativo di questa nuova regola è che il differimento obbligatorio ha perso questo suo carattere, giacché ormai superato il quadro iniziale collegato alla disciplina codicistica, la quale, come è noto, prevedeva l'alternativa secca tra carcerazione e libertà. Questo attraverso il riconoscimento di un potere discrezionale al tribunale di sorveglianza di concessione della misura penitenziaria della detenzione domiciliare in luogo della sospensione della esecuzione della pena, senza peraltro alcuna indicazione dei criteri di valutazione applicando i quali il tribunale dovrà decidere il caso concreto, salva comunque la considerazione, attesa la natura delle disposizioni in esame, che il legislatore ha inteso fornire la giurisdizione di sorveglianza di uno strumento flessibile, tale da consentire il superamento di circostanze negative collegate alla pericolosità sociale del soggetto, comunque in ogni caso bilanciando il diritto alla salute del condannato con le esigenze di tutela della collettività
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 novembre 2014, n. 48314 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 9 gennaio 2014, applicava nei confronti di B.L. , in espiazione del cumulo di pene di cui al provvedimento del P.M. del 7.1.2013 con fine pena...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2014, n. 46498. È diffamazione definire moroso un condomino al di fuori dell'assemblea e davanti a terzi estranei. La critica nei confronti di un condomino può legittimamente estrinsecarsi all'interno di un'assemblea condominiale o nei rapporti con l'amministratore, ma non può di certo legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi, tanto più se ignari ospiti della persona offesa (con riferimento alla condotta di colui che aveva definito un condomino "moroso" e "aduso a non pagare le rate condominiali").
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2014, n. 46498 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO P. – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085. Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 3, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonchè dalla citata Legge, art. 2, comma 4, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo. In altri termini, l'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, (blindatura del proiettile), alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dalla L. n. 110 del 1975, art. 2 e la disposizione di cui successivo art. 2, comma 4 per il quale "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti…". Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente – Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere – Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere – Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere – Dott. CENTONZE...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48264. Ciò che caratterizza l'attività di vigilanza o custodia (di proprietà mobiliari od immobiliari) e di investigazioni, ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati, di cui tratta l'art. 134 r.d. n. 733 del 1931 (T.U.LP.S.), è che detta attività sia svolta, per conto terzi, in forma professionale. La sottoposizione a controllo amministrativo dell'attività di vigilanza e custodia, svolta in forma imprenditoriale, è qualificata dal fatto che essa è suscettibile di interferire con la funzione di polizia, in quanto costituente attività integrativa di essa. La subordinazione dell'attività di vigilanza al rilascio dell'autorizzazione prefettizia dipende, quindi, dal pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini, pericolo che può derivare anche dall'attività – integrativa – diretta alla segnalazione dei reati contro il patrimonio mobiliare o immobiliare e non solo dall'esercizio di attività professionali svolte con l'impiego di armi. Tanto ineludibilmente postula, perciò, da un lato che essa sia svolta in forma professionale, o imprenditoriale che dir si voglia (e non sembra doversi qui ricordare che l'impresa può essere anche individuale); dall'altro che sia rivolta alla protezione o al soddisfacimento di interessi di un numero indeterminabile a priori di "terzi", giacché solo la potenziale diffusione della attività e il generico coinvolgimento di qualsivoglia terzo consente di ritenere configurabile quell'astratto pericolo per la "pubblica sicurezza" che integra l'oggettività giuridica della violazione sanzionata ai sensi, appunto, del "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 novembre 2014, n. 48264 Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 17 novembre 2008 del Tribunale di Monza, sezione di Desio, appellata dalla parte civile C.M.T. , che aveva assolto con la formula...