Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza interlocutoria 12 gennaio 2014, n. 223 Fatto e diritto Ritenuto che, in data 28 febbraio 2008 e in data 10 marzo 2008, la società Rizzani de Eccher s.p.a. e la Zeudi s.r.l. stipulavano rispettivamente i contratti di subappalto n. (…) e di fornitura n. (…), aventi ad oggetto...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901. nel caso in cui uno spettatore resti vittima di lesioni in quanto colpito al volto da un moschettone da trekking lanciato da un settore dello stadio in occasione di una partita di calcio, non è ravvisabile una responsabilità della società calcistica ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite e della natura dell'oggetto stesso facilmente occultabile e di per sé solo non contundente né pericoloso. Parimenti, non è configurabile neppure una responsabilità per custodia, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell'ambito del quale è maturata la vicenda, la quale si è svolta per ragioni attinenti all'esagitazione del pubblico e non già per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 gennaio 2015, n. 181. In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 gennaio 2015, n. 181 Fatto e diritto Ritenuto che R.G. proponeva dinanzi al Tribunale di Milano, con ricorso ex art. 102-bis cod. proc. civ. depositato in data 21 marzo 2013, opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall’Avv. A.S. per il pagamento di competenze professionali e notificato...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 dicembre 2014, n. 27167. La sostituzione dell'antenna posta sul lastrico solare con una che per consistenza e dimensioni riduca la possibilità di uso comune del terrazzo condominale è illegittima ed espone il proprietario al risarcimento del danno
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 dicembre 2014, n. 27167 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. GIUSTI...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 39. In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 39 Svolgimento del proceso 1– Il Comune di Mortegliano ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 14442/2013 della Cassazione con la quale è stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso in sede di legittimità, contro la sentenza n. 244/2006 della Corte di Appello...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 495. Il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282-ter cpp, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto dei divieto, perché solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l'esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 495 Ritenuto in fatto 1. I difensore di S.G., sottoposto ad indagine con riferimento al delitto di cui all’articolo 612 bis cp, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del GIP presso il tribunale di Fermo, con la quale è stata applicata la misura del divieto...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 301. Il formale riferimento normativo ad "atti diretti a percuotere o a ledere" non esclude la possibilità che questi siano accettati come eventuali; in tale ottica la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale oggettivo dell'azione e l'espressione impiegata come finalizzata a ricomprendere in essa atti realizzanti semplice tentativo del delitto a cui consegua l'evento morte
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 301 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 16.06.2014, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone applicava nei confronti di M.L. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina impropria aggravata (capo A) e omicidio...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2015, n. 302. Quando il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2 legge n.1423 del 1956 (foglio di via obbligatorio) sia motivato con esclusivo riferimento all'attività di prostituzione – esercitata dall'imputata – è doverosa la sua disapplicazione da parte del giudice penale chiamato a pronunziarsi sulla ricorrenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 2 co. 2 l. 1423/'56. Ciò perché la stessa norma dell'art. 2 pone come presupposto dell'ordine di allontanamento non un qualsivoglia comportamento “pericoloso per la sicurezza pubblica” (nozione che aprirebbe il varco a forme incontrollabili di discrezionalità) ma una condotta pericolosa che sia espressione delle riconosciute categorie criminologiche di cui al precedente articolo 1 (n. 1 soggetti abitualmente dediti, sulla base di elementi di fatto, a traffici delittuosi/ n.2 soggetti che per condotta e tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, produttori di proventi derivanti da attività delittuose con cui si sostengono, almeno in parte /n.3 soggetti dediti, sulla base di elementi di fatto, alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica). E' del tutto pacifico che l'esercizio della prostituzione in sé non rientra tra le categorie delle persone pericolose ai sensi della vigente normativa (già in base alla L. n. 327 del 1988 che ebbe ad eliminare il riferimento a coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica ed al buon costume). Né può ritenersi condotta di reato quella consistente in fatti di “adescamento”, stante la depenalizzazione operata con art. 81 della legge n. 689 del 1981 della fattispecie originariamente prevista dall'art. 5 co. 1 legge n.75 del 1958
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 gennaio 2015, n. 302 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2013 la Corte d’Appello di Ancona confermava i contenuti della decisione di primo grado, emessa in data 3 aprile 2012 dal G.M. presso la Sezione Distaccata di S. Elpidio a Mare del...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53428. L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo cio' che nel processo, definitivamente concluso, non e' stato rilevato o non e' stato dedotto, bensi' costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorita' alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da cio' deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non puo' avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensi' l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo . L'istituto della revisione e', invero, diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perche' il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. Si deve pertanto escludere che possa costituire prova nuova una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati gia' valutati, in quanto, cio' si traduce in un apprezzamento critico di emergenze oggettive gia' conosciute e delibate nel procedimento, sostanzia una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto, gia' processualmente accertato in via definitiva. Una prova, perche' possa dirsi "nuova", deve dunque essere tesa ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli gia' presi in considerazione nel precedente giudizio e non soltanto a sollecitare la rivalutazione di essi.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53428 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. BASSI Alessandr...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426. Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'articolo 410 cod. proc. pen., puo' disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioe' che l'opposizione sia inammissibile per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ovvero per l'idoneita' delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non puo' che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e percio' impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della declaratoria de plano di inammissibilita' dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....