Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 30 giugno 2015, n. 27165 Ritenuto in fatto Con sentenza del 16 aprile 2013 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza dei tribunale di Mantova che ha ritenuto P.M. responsabile dei reato di cui all’articolo 589 co.2 codice penale in relazione all’incidente stradale avvenuto...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13184. A norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento dei diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Occorre pertanto che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento: riconoscimento che deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove il semplice invito a sottoporsi a visita medico-legale non presenta assolutamente la valenza che gli vorrebbe attribuire il ricorrente, costituendo una mera tappa della procedura di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato. Giova aggiungere che la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 giugno 2015, n. 13184 Svolgimento del processo Roberto R. convenne in giudizio G.C. e la Compagnia di Assicurazioni la Fondiaria s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un incidente avvenuto il 17 luglio 1990. Espose l’attore di essere stato investito da un motoveicolo condotto dal...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13225. La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; sicchè grava sul soggetto danneggiato – come testualmente stabilito dall’art. 8 dpr cit. (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non già tra `prodotto’ e danno, bensì tra `difetto’ e danno; solo a seguito del raggiungimento di tale prova (avente pertanto ad oggetto la relazione ‘difetto-danno’ quale prerequisito normativo costituente al contempo limite e fondamento della responsabilità del produttore), viene a gravare sul produttore la dimostrazione (art.6 dpr cit.) della causa liberatoria insita nel fatto che i difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia; il danno riportato non prova di per sé, ex artt.5 dpr cit., né direttamente né indirettamente, il difetto né “la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore, se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 giugno 2015, n. 13225 Svolgimento del giudizio Nell’aprile `95 V.S. – con i suoi familiari C.Z., L., T. e P. S. – conveniva in giudizio la Finterm spa, chiedendone la condanna, ai sensi del dpr n. 224 del 24 maggio 1988, al risarcimento dei danni da lui...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13506. Il rispetto del mandato conferito al Servizio sociale e all’UOP presuppone una cooperazione fra i genitori da realizzare con l’ausilio e il controllo del Servizio sociale e che in questa prospettiva solo una reciproca programmazione dell’attività professionale e del tempo aggiuntivo da dedicare al figlio potrà consentire l’operatività di una indicazione finalizzata a garantire un’ampia frequentazione fra la madre e il figlio e la piena fruizione da parte del minore del suo diritto alla bi-genitorialità
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13506 Rilevato che l. I1 30 luglio 2009 L.M. ha depositato ricorso al Tribunale per i minorenni di Firenze con il quale ha chiesto l’affidamento del figlio F.E.C. M., nato a Siena il 26 giugno 2006 dall’unione con G.B., esponendo i seguenti fatti....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13218. Ai fini del diritto al risarcimento del danno iure haereditatis, il convivente more uxorio del defunto a cui sia stata negata la qualità di erede universale si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto agli eredi legittimi. Pertanto, è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 giugno 2015, n. 13218 Svolgimento del processo M.D., M.D.P. e G. P. – il primo nella qualità di convivente more uxorio e gli altri nella qualità di fratelli di E. P. – convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, la Clinica...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n.13183. La mancata indicazione della data di udienza di comparizione rende nullo l’atto di citazione in appello, con conseguente nullità dell’intero procedimento del secondo grado di giudizio, per violazione del principio del contraddittorio. La deduzione di tale vizio, con l’impugnazione, impone la cassazione con rinvio della sentenza stessa e i Giudici del rinvio dovranno disporre la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 giugno 2015, n.13183 Svolgimento del processo Nel 1986 V.E. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, B.C. e la Tirrena Assicurazioni S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale del 23 aprile 1985. Si costituiva in giudizio, come difensore...
Corte di Cassazione, sezione III, 30 giugno 2015, n.13312. La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri (correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall’esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell’arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi vessatoria, avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorali degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all’arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell’assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell’assicurato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 30 giugno 2015, n.13312 Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la ‘violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c.’. La sentenza è errata laddove rileva che la società deduce la nullità della clausola che prevede un meccanismo...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 giugno 2015, n. 24870. L’art. 479 cod. pen. incrimina la falsità ideologica in atto pubblico descrivendo la fattispecie astratta e realizzando rinvio alle pene stabilite dall’art. 476, sicché non può dirsi indispensabile la contestazione espressa della aggravante di cui all’art. 476 co.2 cod. pen. lì dove la falsità ideologica riguardi un tipo di atto – indicato nella contestazione – che abbia la particolare attitudine probatoria richiesta da tale norma
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 giugno 2015, n. 24870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria – Consigliere Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 giugno 2015, n. 24772. La recidiva reiterata può essere riconosciuta dal giudice della cognizione anche se in precedenza l’interessato non è stato dichiarato recidivo semplice. Ai fini del computo del tempo di prescrizione del reato, il termine finale è, pertanto, correttamente aumentato di due terzi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 giugno 2015, n. 24772 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere Dott. GALLO Domenico – Consigliere Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere Dott. RAGO...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 giugno 2015, n. 3243. In considerazione del “carattere accessorio” dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, sussiste la giurisdizione del giudice civile nel caso di impugnazione dei provvedimenti comunali adottati ai sensi dell’art. 23, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con cui è disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati. L’art. 211, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992 va interpretato nel senso che la giurisdizione del giudice civile sussiste non solo in caso di ordinanza-ingiunzione congiuntamente irrogativa della sanzione pecuniaria e di quella accessoria, ma anche in caso di ordinanza-ingiunzione irrogativa della sola sanzione accessoria
Consiglio di Stato sezione V sentenza 26 giugno 2015, n. 3243 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10200 del 2014, proposto dalla s.p.a. Be., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.Si. e Ma.Pr., con domicilio...