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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 9 ottobre 2014, n. 42030. In tema di competenza vige il principio di non impugnabilita' di tutti i provvedimenti negativi di competenza, abbiano essi la forma di sentenza o quella di ordinanza: tale conclusione deve fare leva sull'articolo 28 c.p.p., ossia sulla norma che – come, del resto, anche l'articolo 51 del codice di rito abrogato – riserva a tali provvedimenti, anche in sede di esecuzione, esclusivamente la elevazione del conflitto di competenza

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 9 ottobre 2014, n. 42030 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. CHIEFFI Severo – Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia – Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere Dott. CONTI Giovanni –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 ottobre 2014, n. 41691. Il reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, è configurabile, trattandosi di merce sfusa, anche in capo al mero intermediario nella vendita del prodotto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 ottobre 2014, n. 41691   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 ottobre 2014, n. 41827. In caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento ai figli risarcibile il danno all'ex coniuge nessun danno risarcibile sarebbe stato possibile riconoscere all'ex coniuge, quale conseguenza dell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, in quanto la figlia si manteneva grazie alle erogazioni della pubblica assistenza.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 ottobre 2014, n. 41827 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovann – Presidente Dott. LEO G. – rel. Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. PATERNO’...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della medesima legge; Dichiarata, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.

Sentenza  239/2014 Giudizio Presidente TESAURO – Redattore FRIGO Camera di Consiglio del 24/09/2014    Decisione  del 22/10/2014 Deposito del 22/10/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 4 bis, c. 1°, della legge 26/07/1975, n. 354. Massime: Atti decisi: ord. 103/2013   SENTENZA N. 239 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2014, n. 44263. La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Fattispecie relativa a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente)

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  23 ottobre 2014, n. 44263 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6 novembre 2013, rigettava l’istanza con la quale C.X. aveva chiesto dichiararsi la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza n....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 ottobre 2014, n. 44095. L'ordinanza del Ministro della Salute del 13\1\2007, n. 10, avente per oggetto la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", è previsto l'obbligo per i detentori di cani di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; inoltre di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone. Spetta pertanto al detentore dell'animale scegliere il mezzo più adeguato (museruola o guinzaglio) idoneo a garantire la sicurezza dei terzi presenti in luoghi pubblici. Nel caso che in esame il giudice di merito ha rinvenuto nella omessa vigilanza del cane il profilo di colpa dell'imputata la quale, in presenza di più persone nell'ambito di una mostra, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione ed idonea ad evitare l'evento poi verificatosi (lesioni colpose in danno del minore che pativa un morso da un cane condotto dall'imputata in una villa in cui era in corso una mostra canina).

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 ottobre 2014, n. 44095 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4\4\2013 il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Maglie, confermava la condanna di R.D. per il reato di cui all’art. 590 c.p. per lesioni colpose in danno del minore G.N. che pativa un morso da un...