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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 luglio 2015, n. 33235. Non è ricorribile in cassazione, per il principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento con cui la Corte d’appello si pronuncia, ai sensi dell’art. 27 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dell’esecutività del decreto di revoca del sequestro

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 28 luglio 2015, n. 33235 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovann – Presidente Dott. CITTERIO C. – rel. Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. PATERNO’...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 luglio 2015, n. 32674. Un atto può ritenersi molesto non solo in ragione dell’intrinseco contenuto, ma anche per il contesto in cui viene posto in essere e per le condizioni soggettive di chi lo subisce. E’ necessario essere in grado di apprezzare fino a che punto le condotte dell’imputato siano da ritenere oggettivamente moleste e soprattutto se la loro reiterazione abbia potuto qualificare la condotta come tipica in virtù delle peculiari condizioni soggettive della persona offesa

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 luglio 2015, n. 32674 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio – Presidente Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott. PISTORELLI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 luglio 2015, n. 32787. Nella individuazione dei reati rispetto ai quali è applicabile l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all’articolo 168 bis del Cp e seguenti (“reati puniti…con la pena edittale detentiva non superiore al massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria…”), deve aversi riguardo alla sola pena edittale, senza che si possa tenere conto della sussistenza di eventuali circostanze aggravanti, seppure a effetto speciale. Infatti, sul piano letterale, manca nella disciplina normativa alcun esplicito riferimento alla possibile incidenza delle eventuali aggravanti, mentre ogni volta che il legislatore ha voluto che si tenesse conto delle circostanze aggravanti lo ha espressamente previsto (cfr. articoli 4 del Cpp, 157 del Cp, 278 del Cpp, 131 bis del Cp). Inoltre, anche strutturalmente, ai fini della decisione sull’istanza presentata ex articolo 464 bis del Cpp, al giudice non è consentito pronunciarsi sulla fondatezza dell’accusa, dunque sulla configurabilità o meno del fatto aggravato, se non in termini negativi circa la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento (da queste premesse, accogliendo il ricorso dell’imputato, la Corte, in una fattispecie in cui era contestato il reato di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, punito con una pena ricompresa nella soglia indicata dall’articolo 168 bis del Cp, ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Gip aveva invece rigettato la richiesta di sospensione in ragione della ritenuta contestazione dell’aggravante a effetto speciale di cui all’articolo 80 del Dpr n. 309 del 1990, che secondo il giudicante avrebbe portato la pena oltre la soglia prevista per l’ammissibilità dell’istituto)

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 luglio 2015, n. 32787 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 35934. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice dell’esecuzione dovrà verificare in primis la fattibilità di un nuovo accordo tra le parti (data la nullità del precedente “patto”, nel cui ambito era stata determinata la pena nell’ambito di una cornice edittale prevista da norma dichiarata incostituzionale) e soltanto ove non si addivenga a tale accordo sarà funzionalmente competente a rideterminare la sanzione in via autonoma ed in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen.. Il procedimento seguito nel caso qui scrutinato non rispetta tali cadenze e ciò determina la nullità della decisione per violazione del contraddittorio, oltre alla considerazione per cui in caso di mancata “rinnovazione” del patto il giudice dell’esecuzione è tenuto non già ad effettuare una mera valutazione di “congruità” della pena oggetto di precedente applicazione concordata, ma a realizzare una nuova ed autonoma valutazione – nell’ambito della cornice edittale ripristinata a seguito della declaratoria di incostituzionalità – dando conto in motivazione delle modalità di determinazione ai sensi degli articoli 132 e 133 cod.pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 35934 In fatto e in diritto 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2014 il GIP del Tribunale di Palermo – in sede esecutiva – ha rigettato l’istanza proposta da C.I. , tesa alla rideterminazione della pena oggetto di applicazione ex art. 444...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 luglio 2015, n. 32753. Sulla dicotomia tra la prova statistica, che attiene alla causalità generale ed alle classi di eventi, e la prova logica, capace di particolarizzazione ai fini dell’addebito di penale responsabilità

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 luglio 2015, n. 32753 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – rel. Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 35192. Per la configurabilità della continuazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 35192 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2014, il G.i.p. del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da S.E. , volta all’applicazione della continuazione tra i reati di omesso versamento dell’IVA con riferimento agli anni...