Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30722.
È nulla la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure effettuata mediante notificazione dell’originario atto di citazione con allegato il verbale di udienza recante l’ordine giudiziale di rinnovazione. Infatti, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, si richiede il compimento di un’attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall’articolo 163 cod. proc. civ.