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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 febbraio 2016, n. 3931. Il coerede che abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l’applicazione dell’art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad una indennità, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti stessi. Inoltre, in tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi anche d’ufficio se e nei limiti in cui l’eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo del mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l’esistenza dei poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l’avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 febbraio 2016, n. 3931 Considerato in fatto I germani W.H. e M. convenivano nel 2003 innanzi al Tribunale di Bolzano Sezione Distaccata di Merano la sorella W.A. proponendo domanda di scioglimento della Comunione dei bei ereditati dal padre W.W. , deceduto nel 2001 ab intestato. Costituitasi in...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2016, n. 5689. Una sentenza espressamente emessa secondo il modello di cui all’art. 281 sexies C.P.C. non può convertirsi in una sentenza di tipo ordinario per il solo fatto che – difettando la motivazione- risulti difforme dal modello legale: la sentenza, benché viziata, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l’esonero del Cancelliere dall’obbligo di procedere al deposito ex art. 133 C.P.C. e, altresì, l’irrilevanza della motivazione successiva, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto e proveniente da soggetto che ha esaurito il proprio potere decisorio. Pertanto, deve ritenersi che il termine lungo per l’impugnazione non possa che decorrere dalla sottoscrizione del verbale d’udienza, che il legislatore ha espressamente equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece del tutto irrilevante -anche ai fini della tempestività dell’impugnazione- la successiva (irrituale) pubblicazione della motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 marzo 2016, n. 5689 Svolgimento del processo Pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da L.G. nei confronti della ASL n. 9 di Grosseto e del dott. Armando Natale, il Tribunale di Grosseto la rigettò con pronuncia ex art. 281 sexies C.P.C. emessa in data 22.3.2006 mediante lettura del...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 marzo 2016, n. 5551. Negli edifici in condominio, poiché la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840 comma terzo c.c., l’utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale, pertanto, è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 marzo 2016, n. 5551 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23-10-1991 P.A. e P.P. convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna M.I.M. , per sentirla condannare alla demolizione di un corpo di fabbrica edificato dal padre della convenuta negli anni 1972-1973 in aderenza al fabbricato condominiale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5877. Stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita come di eccezionale intensità, alla luce degli acquisiti dati pluviometrici, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità; la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi – predicabile nel caso di specie – in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 marzo 2016, n. 5877 I fatti La s.r.l. “La Chiocciola di Iseo” convenne dinanzi al Tribunale di Milano il condominio “(omissis) “, il comune di Lissone e le compagnie assicuratrici Helvetia e Sasa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’allagamento (verificatosi in occasione...