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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 luglio 2015, n. 16197. Il danno morale non è ricompreso nella nozione di danno biologico e va liquidato autonomamente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 luglio 2015, n. 16197 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2002 P.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Trieste D.F.D. , la s.c.a.r.l. Dinamica Autotrasporti e la s.p.a. Assicurazioni Generali, rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice di un autocarro Fiat IVECO che il (omissis) omettendo di...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 22 luglio 2015, n. 15350. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza 22 luglio 2015, n. 15350 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente Sezione – Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione – Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Sezione – Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13225. La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; sicchè grava sul soggetto danneggiato – come testualmente stabilito dall’art. 8 dpr cit. (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non già tra `prodotto’ e danno, bensì tra `difetto’ e danno; solo a seguito del raggiungimento di tale prova (avente pertanto ad oggetto la relazione ‘difetto-danno’ quale prerequisito normativo costituente al contempo limite e fondamento della responsabilità del produttore), viene a gravare sul produttore la dimostrazione (art.6 dpr cit.) della causa liberatoria insita nel fatto che i difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia; il danno riportato non prova di per sé, ex artt.5 dpr cit., né direttamente né indirettamente, il difetto né “la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore, se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 giugno 2015, n. 13225 Svolgimento del giudizio Nell’aprile `95 V.S. – con i suoi familiari C.Z., L., T. e P. S. – conveniva in giudizio la Finterm spa, chiedendone la condanna, ai sensi del dpr n. 224 del 24 maggio 1988, al risarcimento dei danni da lui...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13225. La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; sicchè grava sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra “prodotto” e danno, bensì tra “difetto” e danno. In materia di responsabilità per danni da prodotto difettoso, solo a seguito del raggiungimento della prova (avente ad oggetto la relazione ‘difetto-danno’ quale prerequisito normativo costituente al contempo limite e fondamento della responsabilità del produttore), viene a gravare sul produttore la dimostratio della causa liberatoria insita nel fatto che il difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia. In materia di responsabilità per danni da prodotto difettoso, il danno riportato non prova di per sé, né direttamente né indirettamente, il difetto, né la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore, se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 26 giugno 2015, n. 13225 Motivi della decisione 1.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art.360,1 1^ co.n.5) cpc messa, insufficiente ocontraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; per avere il giudice di merito individuato la causa dello scoppio nel...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2015, n. 12717. Il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; com’è noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, è stato riconosciuto alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono”. Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi prevedono – con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela – una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell’edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro; per quanto emerge dai “criteri orientativi” che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta”. Deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare – come ha fatto la Corte d’appello – la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 giugno 2015, n. 12717 Svolgimento del processo Cr.Va. e S.L. convennero in giudizio l’Azienda ASL Roma (…) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari dell’Ospedale di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11192. L’articolo 2054 c.c. non può essere applicato, per esplicita previsione contenuta nella stessa norma, ai sinistri in cui sono coinvolti veicoli che viaggiano su rotaie. La sentenza in commento spiega quali siano, in questa particolare fattispecie, le norme applicabili e gli oneri probatori

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 11192 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2015, n. 12705. In tema di risarcimento danni per overdose di un detenuto in favore dei familiari. L’uso consapevole della droga importa senza dubbio assunzione del rischio, ma tanto non produce totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilità

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 giugno 2015, n. 12705 Ritenuto in fatto 1. – Il 24 aprile del 1999 G.P. detenuto presso la casa circondariale di Sassari, venne rinvenuto in stato di coma nella sua cella per abuso di sostanze stupefacenti (overdose da eroina) e, a seguito del ricovero in ospedale, decedette...