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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 gennaio 2016, n. 305. Ben può il giudice rilevare di ufficio la nullità quando, come nella specie, si controverta in ordine alla applicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 gennaio 2016, n. 305 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12/12/2005 B.R. e C.L. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Sestri Levante con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 1232,88, oltre interessi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24853. La disposizione dell’originario proprietario del fondo, successivamente diviso, idonea ad impedire, ai sensi dell’articolo 1062 c.c., comma 2, la costituzione della servitu’ per destinazione del padre di famiglia non deve necessariamente intervenire contestualmente alla divisione del fondo stesso, ben potendo essere effettuata in un momento anteriore ed anche in maniera implicita, purche’ sia resa nota o conoscibile all’acquirente. Le ammissioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli articoli 2733 e 2734 cod. civ., ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare od estinguere gli effetti della confessione, dovendo in tal caso essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto sia del loro contenuto unitario e complessivo sia delle risultanze delle altre acquisizioni probatorie

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 dicembre 2015, n. 24853 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140. L’accordo con il quale le parti, proprietarie di unità immobiliari in un edificio condominiale, si trasferiscano reciprocamente, nel corso di operazioni rivolte alla ristrutturazione dell’edificio, diritti immobiliari su porzioni in proprietà esclusiva e in proprietà comune (gli uni acconsentendo all’abbassamento dell’altezza del soffitto del proprio appartamento e al conseguente trasferimento di volumetria in favore dei proprietari del piano superiore; e questi trasferendo, a loro volta, in corrispettivo, l’esclusiva proprietà su un disimpegno e su un’area di accesso comuni), deve rivestire la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., trattandosi di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (contratto di certo non assimilabile al regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, realizzante un negozio di accertamento libero da forme). Poiché l’atto scritto costituisce, in tal caso, lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà degli effetti negoziali, esso non può essere sostituito da comportamenti concludenti, ed in particolare dalla sottoscrizione, ad opera delle parti, di progetti e da richieste di autorizzazione, essendo evidente che un progetto non può essere considerato un atto negoziale vincolante per le parti che lo sottoscrivono, attesa la sua funzione esclusiva di strumento diretto, unitamente alla relativa istanza, a conseguire la concessione o l’autorizzazione edilizia, in esso, l’espressione delle volontà, che necessariamente devono essere da ciascuna delle parti dirette all’altra, volte a trasferire, in maniera inequivocabile, reciproci diritti reali

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2001, V.C. e C.C. , proprietari di un appartamento ubicato al primo piano di un edificio in (OMISSIS) , assumevano: che – essendo stato raggiunto un accordo con gli altri...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 novembre 2015, n. 23934. Poiche’ i limiti di ammissibilita’ della prova testimoniale avente ad oggetto l’esistenza di un negozio per il quale e’ richiesta la forma scritta ad substantiam, sono dettati da ragioni di ordine pubblico, l’inammissibilita’ della prova per contrasto con la norma (articolo 2725 c.c.) che la vieta non e’ sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata; conseguentemente, la relativa eccezione puo’ essere utilmente formulata anche dopo l’espletamento della prova vietata, e quindi con la proposizione di uno specifico motivo di appello a fronte di un’assunzione avvenuta in primo grado. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha scrutinato “la tematica relativa alle prove testimoniali di cui l’appellante” aveva lamentano “la nullita’ in quanto tendenti a comprovare la costituzione verbale di una servitu’ prediale in dispregio alla fattispecie di cui all’articolo 1350 c.c.”.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 novembre 2015, n. 23934 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NUZZO Laurenza – Presidente Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 novembre 2015, n. 23504. Superato il divario tra programma di fabbricazione e piano regolatore generale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20.3.1978 n. 23, al primo, finche’ non e’ approvato il secondo dall’organo di controllo dell’ente territoriale che lo ha adottato, va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica tipico del territorio comunale, anche quanto ad eventuali varianti apportate con conseguente legittimita’ dei vincoli con esso imposti alla proprieta’ privata anche in tema di distanze tra costruzioni, costituendo detto programma, a decorrere dalla sua pubblicazione o da quella della variante di esso, parte integramene dei regolamenti edilizi locali, mentre, fino a tale data, i rapporti di vicinato sono disciplinati dalle precedenti norme locali o dall’articolo 873 c.c. o dalle leggi speciali, non rilevando l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla Legge n. 1902 del 1952, articolo 1 e della Legge n. 675 del 1967, articolo 3 integrativa dell’articolo 10 della legge 7agoso 1942 n. 1150, poiche’ la normativa ivi contenuta e’ destinata ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non ha effetti nella regolamentazione dei rapporti tra privati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 novembre 2015, n. 23504 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. BIANCHINI...