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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 settembre 2014, n. 4556. Il termine di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 104 del 2010 ha natura processuale, per cui nel computo dello stesso ai fini dell'accertamento in ordine alla tempestività o meno del ricorso giurisdizionale, occorre, altresì, considerare i 46 giorni di sospensione feriale. Trattandosi, invero, di termine di impugnazione del silenzio formatosi, non vi sono ragioni per non applicare allo stesso la sospensione feriale

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 9 settembre 2014, n. 4556 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9144 del 2013, proposto da: Co.Ma., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 luglio 2014, n. 3863. La possibilità che altri soggetti pubblici diversi dagli enti locali possono indire una gara per la distribuzione del gas naturale non è esclusa: ai consorzi costituiti per legge ed equiparati agli enti pubblici economici è consentito indire gare di tale tipologia in qualità di stazione appaltante

  Consiglio di Stato sezione VI sentenza 18 luglio 2014, n. 3863 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9590 del 2013, proposto da: En. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 settembre 2014, n. 4460. La mancata astensione del giudice, nelle ipotesi di sua obbligatorietà, non può costituire motivo di nullità della sentenza, ma solo motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.. L'omesso esercizio del potere di ricusazione del giudice, entro i termini previsti, preclude alla parte di far valere, in sede di impugnazione, la nullità della sentenza pronunciata dal giudice che abbia violato l'obbligo di astensione

  Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 settembre 2014, n. 4460 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3000 del 2009, proposto da: Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8 settembre 2014, n. 4532. In materia sanitaria, ai fini della retribuibilità delle mansioni superiori e nei soli confronti dell'aiuto svolgente funzioni primariali, oltre i sessanta giorni nell'anno solare, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 761 del 1979 è del tutto irrilevante il difetto di un formale atto di incarico. La funzione primariale è, infatti, indefettibile e l'obbligo di sostituzione, in capo all'aiuto anziano, deriva direttamente dall'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 128 del 1969; di qui discende l'inconfigurabilità di alcuna forma di retribuzione. E' pertanto illegittimo il comportamento dell'amministrazione che dopo essersi giovata della facoltà concessale dalla norma in esame (esercizio delle funzioni superiori senza retribuzione) mantiene l'assegnazione, o tollera l'esercizio delle mansioni, oltre il termine ivi previsto. Questa illegittimità non si risolve in nullità assoluta, con il conseguente travolgimento di tutti gli effetti derivanti dall'atto o comportamento amministrativo

Consiglio di Stato sezione III sentenza 8 settembre 2014, n. 4532   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8514 del 2008, proposto da: Gestione liquidatoria ex USL n. 12 della Conca Ternana, rappresentata e...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 luglio 2014, n. 3344. In base all'art. 186 bis R.D. 267/1942 (legge fallimentare) è ammissibile la partecipazione alle gare pubbliche d'appalto sia delle imprese già ammesse al concordato "con continuità aziendale", e che hanno già ottenuto il decreto di ammissione, sia di quelle che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo previa autorizzazione del Tribunale

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3344 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8202 del 2013, proposto da: Sa. Ma. S.p.A. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Ati, Ati-Co.-Co.S. Ed....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 19 agosto 2014, n. 4267. Il ricorso incidentale è preordinato a tutela di un interesse conservativo del controinteressato che, in quanto beneficiario di un vantaggio per effetto del provvedimento impugnato, intende preservare la disponibilità del bene della vita minacciato dall’altrui ricorso principale e perciò paralizzare con il ricorso incidentale l’azione del ricorrente principale. Ciò che comporta, per converso, che se il controinteressato asserisce di essere leso dal provvedimento, ovvero intenda conseguire vantaggi ulteriori, deve agire con l’impugnazione del provvedimento in via principale chiedendone l’annullamento nel termine decadenziale.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 19 agosto 2014, n. 4267 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8715 del 2013, proposto da ——————————-, rappresentato e difeso dagli avvocati ———————–, ————————–, con domicilio eletto presso —————————; contro ——————-, rappresentata e difesa dall’avvocato —————, con domicilio eletto presso ——————–; nei confronti di Comune di Ruvo di...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 settembre 2014, n. 4443. E' infondato il ricorso esperito avverso il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, dello straniero, destinatario del decreto di espulsione, con accompagnamento alla frontiera, in quanto, ai sensi del comma 13, dell'art. 13, del D.Lge. n. 286 del 1998, è previsto che lo straniero espulso non possa rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell' Interno non consentendo, la formulazione della norma, alcun dubbio in merito alla valenza ostativa del provvedimento di espulsione al reingresso nel territorio nazionale facendo salva, peraltro, la possibilità di richiedere l'autorizzazione al rientro anticipato. Ne discende che nel caso di specie l'appellante non aveva titolo al rilascio ab origine del permesso di soggiorno e nemmeno al rinnovo dello stesso, né alcun margine di discrezionalità era lasciato all'amministrazione, la quale, una volta accertato che il richiedente era colpito dalla misura dell'espulsione, non poteva far altro che decretare il rigetto dell'istanza di rinnovo trattandosi di atto dovuto, per la cui adozione è esclusa alcuna valutazione dell'inserimento sociale dell'interessato

  Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 settembre 2014, n. 4443 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2009, proposto da: Ol.Be., rappresentata e difesa dall’avv. Lo.Bu., con domicilio eletto presso Lo.Bu....