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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 febbraio 2016, n. 722. L’art. 167 comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di procedure di approvazione dei progetti, prevede che “il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell’opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare”. Dall’esame della disposizione appena citata, deriva la possibilità di avviare una nuova procedura finalizzata al raggiungimento di un’intesa sulla localizzazione dell’opera in sede di approvazione del progetto definitivo: tale procedura, che garantisce gli interessi dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dell’opera, è consentita non soltanto in caso di assenza o mancata approvazione del progetto preliminare, ma “anche” in caso di approvazione di un progetto preliminare. In ossequio ai principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, infatti, non risponderebbe a canoni di ragionevolezza la riattivazione di tutto l’iter procedimentale a fronte di ogni modifica progettuale da apportare: il coinvolgimento degli interessi dei soggetti coinvolti si sarebbe, dunque, già espresso nel consenso alla localizzazione delle opere contenute

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 febbraio 2016, n. 722   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10716 del 2014, proposto da: It. No. On. ed altri con domicilio eletto presso Gi. Fi....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 febbraio 2016, n. 621. Spetta al Giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per l’adeguamento dei prezzi che sono stabiliti da fonti normative, e che attribuiscono all’Amministrazione appaltante una potestà discrezionale e la possibilità di valutazioni autoritative. La sentenza ha precisato che spetta invece al Giudice ordinario la giurisdizione nell’ipotesi che la clausola per questa revisione sia stata autonomamente pattuita dalle parti ed inserita nel contratto di appalto

Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 febbraio 2016, n. 621 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2015, proposto dalla s.r.l. Mo., rappresentata e difesa dall’avvocato Fa.Pa., con domicilio eletto presso il...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 febbraio 2016, n. 618. Nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza relativi ai figli a carico prevalgono su quelli della minore età. La sentenza ha precisato che il criterio dell’età costituisce soltanto un elemento residuale, e può quindi essere considerato “nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5, comma 4 del dpr 487/1994”

Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 febbraio 2016, n. 618 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2011, proposto dal signor Gi.Va., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi.Ga. e Ma.Co., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016, n. 510. Sussiste l’onere di immediata impugnazione delle clausole di un bando di gara quando le stesse impediscono o rendono ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara, così violando i principi cardine delle procedure ad evidenza pubblica, tra cui quelli della concorrenza e della par condicio dei concorrenti. Hanno carattere escludente non solo le clausole che concernono i requisiti di partecipazione in senso stretto ma anche quelle che impongono, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, ovvero che impediscono o rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnico o economico, ovvero che prevedono condizioni negoziali eccessivamente onerose o obiettivamente non convenienti, ovvero ancora che contengono gravi carenza circa i dati essenziali per la formulazione dell’offerta. Le altre clausole ritenute lesive vanno invece impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva che definisce la procedura ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 8 febbraio 2016, n. 510 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9745 del 2015 proposto da: Fo. Te. de. Ma. Mu. Fi., in persona del legale rappresentante p.t.,...