Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 24 ottobre 2018, n. 48625
La massima estrapolata:
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito da somme di denaro disponibili su un conto corrente bancario puo’ avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che e’ stata acquisita attraverso l’attivita’ criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, a condizione che vi siano indizi del deposito del denaro di provenienza illecita in banca, attesa l’esigenza di assicurare una diretta derivazione causale della “res” dall’attivita’ del reo per evitare un’estensione indefinita della nozione di profitto tale da ricomprendere qualsiasi vantaggio patrimoniale indiretto o mediato che possa scaturire da un reato
Sentenza 24 ottobre 2018, n. 48625
Data udienza 24 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
(OMISSIS) S.R.L.;
(OMISSIS) S.R.L.;
(OMISSIS) S.R.L.;
avverso l’ordinanza del 24/04/2018 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SCORDAMAGLIA IRENE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore:
L’avvocato (OMISSIS), preliminarmente eccepisce la tardivita’ del ricorso del P.M.; in subordine ne chiede il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale medesimo in data 24 aprile 2018 che, in parziale accoglimento della relativa richiesta di riesame proposta nell’interesse delle societa’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l., quali terze interessate, ha disposto l’annullamento del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro del Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale in relazione a plurime contestazioni provvisorie afferenti a delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione elevate nei confronti di (OMISSIS), quale dominus della societa’ (OMISSIS) S.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 13 febbraio 2017, in concorso con altri, limitatamente alle somme di denaro riferibili alle societa’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l..
A ragione della statuizione adottata ha motivato nel senso che, avuto riguardo alla natura della misura cautelare imposta, riconducibile allo schema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei delitti di bancarotta ipotizzati, doveva escludersi il richiesto rapporto di pertinenzialita’ tra le somme di denaro depositate sui conti correnti delle societa’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. e le condotte distrattive addebitate agli indagati, ancorche’ questi ultimi fossero amministratori anche delle societa’ impugnanti e, percio’, avessero la disponibilita’ dei relativi conti correnti, “non risultando che tali societa’ siano state destinatarie, anche indirettamente, del profitto delle condotte distrattive in addebito”, difettando: “elementi indicativi del fatto che le somme distratte dalla (OMISSIS) siano pervenute nella loro disponibilita’”.
2. L’atto di impugnativa e’ affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia la mancanza o erroneita’ della motivazione, sul rilievo che il Tribunale avrebbe ignorato il principio di diritto secondo il quale, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilita’, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 – dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437): donde, nel caso scrutinato, poiche’ i conti delle societa’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. erano nella disponibilita’ degli indagati nessuna rilevanza doveva attribuirsi alla pertinenza di dette somme con i reati ad essi contestati ne’ alla circostanza che tali societa’ fossero state destinatarie di rimesse provenienti dalla fallita.
3. All’odierna udienza il difensore delle parti resistenti ha eccepito la tardivita’ del ricorso del Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In limine va respinta l’eccezione di tardivita’ dell’impugnativa del Pubblico Ministero. Dal consentito esame degli atti processuali emerge, infatti, che l’avviso di deposito dell’ordinanza adottata dal Tribunale del riesame, venne inoltrato all’Ufficio requirente, con il mezzo del telefax, in prima battuta, il 28 aprile 2018, al numero 3055, verisimilmente errato, e, in seconda, il 24 maggio 2018, al numero 3155, da interpretarsi come quello corretto; donde, poiche’ da tale data occorre far decorrere il termine di cui all’articolo 324 c.p.p., comma 1, l’impugnativa del Pubblico Ministero deve considerarsi tempestiva.
2. Il ricorso e’, pero’, infondato.
2.1. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che, ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilita’, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647, nonche’ Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437); e cio’ perche’ la natura fungibile del bene – che, come sottolineato dalle Sezioni Unite Lucci, si confonde automaticamente con le altre disponibilita’ economiche dell’autore del fatto ed e’ tale da perdere, per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo, qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilita’ fisica – rende superfluo accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell’illecito sia stata spesa, occultata o investita. “Cio’ che rileva”, proseguono, tuttavia, le Sezioni Unite, e’ che: “Le disponibilita’ monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell’interesse del reo”.
2.2. Donde, al lume di tali autorevoli arresti, se e’ ben vero che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito da somme di denaro disponibili su un conto corrente bancario puo’ avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che e’ stata acquisita attraverso l’attivita’ criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, cio’, tuttavia, presuppone che vi siano indizi tali da rendere ragione del fatto che realmente il denaro di provenienza illecita, perche’ sottratto alle case dell’ente imprenditoriale fallito, sia entrato nella disponibilita’ della persona fisica o giuridica, terza rispetto al reato, accrescendone il relativo patrimonio: infatti, prima ancora di occuparsi della natura della confisca del denaro, e’ necessario stabilire che questo rappresenti effettivamente il profitto del reato, per tale dovendosi intendere, secondo l’insegnamento impartito dalle stesse Sezioni Unite Lucci (Rv. 264436): “il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito”.
2.3. Sulla base di tali considerazioni, il provvedimento con cui il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di riesame del sequestro preventivo di somme di denaro giacenti sui un conti correnti bancari delle societa’ terze interessate deve ritenersi immune dai rilievi formulati dal Pubblico Ministero ricorrente, essendosi correttamente e logicamente argomentato, a sostegno della decisione adottata, in ordine all’inesistenza di elementi fattuali dai quali inferire che le somme distratte fossero effettivamente pervenute nella disponibilita’ delle societa’ impugnati. Tanto, peraltro, in ossequio alla massima di orientamento secondo la quale: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito da somme di denaro disponibili su un conto corrente bancario puo’ avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che e’ stata acquisita attraverso l’attivita’ criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, a condizione che vi siano indizi del deposito del denaro di provenienza illecita in banca, attesa l’esigenza di assicurare una diretta derivazione causale della “res” dall’attivita’ del reo per evitare un’estensione indefinita della nozione di profitto tale da ricomprendere qualsiasi vantaggio patrimoniale indiretto o mediato che possa scaturire da un reato (Sez. 5, n. 16008 del 12/02/2015, Pmt in proc. Capriotti e altri, Rv. 263702).
3. Ne consegue il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
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