Sequestro preventivo di un immobile e normativa antisismica

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 maggio 2021| n. 16876.

Sequestro preventivo di un immobile e normativa antisismica

In tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione è soggetta al rispetto della normativa antisismica, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura, è ispirata a finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento sismico.

Sentenza|4 maggio 2021| n. 16876

Data udienza 5 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave:Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. AMOROSO Maria C. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina del 29/6/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Ricorso trattato Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 29 giugno 2020, il Tribunale di Messina, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del decreto del 26 maggio 2010, in forza del quale il G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobile sito in (OMISSIS), localita’ (OMISSIS) per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma I, lettera b), articoli 93, 94, 95 e 64 e del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
3. Ad avviso dei ricorrenti l’ordinanza del Tribunale di Messina, in violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e, ha omesso di motivare in ordine alla dedotta questione relativa ai presupposti legittimanti il disposto sequestro c.d. impeditivo.
I ricorrenti lamentano che trattandosi di un immobile abusivo realizzato in zona paesaggisticamente vincolata, il periculum in mora non discende dalla mera esistenza della struttura abusiva, ma e’ necessario verificare in concreto se l’utilizzazione dell’immobile sia compatibile con gli interessi tutelati dal vincolo ambientale.
Il tribunale, ad avviso della difesa, invece, non avrebbe preso in considerazione quanto dedotto in merito all’aspetto paesaggistico e si sarebbe erroneamente limitato a motivare solo in relazione al profilo sismico.
4. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
Il provvedimento censurato, infatti, dando conto dell’edificazione in zona del tutto preclusa all’insediamento abitativo, ha richiamato il consolidato principio secondo cui in tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione e’ soggetta al rispetto della normativa antisismica, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, e’ insito nella violazione stessa della disciplina antisismica perche’, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura, e’ ispirata a finalita’ di contenimento del rischio di verificazione dell’evento sismico (Sez. 3, n. 38717 del 10/05/2018, Rizzuti e altro, Rv. 273835; Sez. 6, n. 190 del 14/11/2017, dep. 2018, Limatola, Rv. 271845).
Quanto al prospettato rilascio del nulla osta, esso e’ meramente affermato, ed in ogni caso costituisce circostanza successiva al giudizio di riesame.
6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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