Sequestro di persona e la circostanza attenuante del rilascio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 giugno 2021| n. 21708.

Sequestro di persona e la circostanza attenuante del rilascio.

In tema di sequestro di persona, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell’essersi adoperato concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà, è necessario che il rilascio dello stesso sia stato determinato non da fattori esterni ma da un comportamento oggettivamente rilevante dell’agente volto a far protrarre il meno possibile la privazione della libertà, non potendo coincidere la liberazione della persona offesa con il mero esaurimento della condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso l’attenuante perché il rilascio dell’ostaggio era stato indotto dal timore del sopraggiungere delle forze dell’ordine).

Sentenza|3 giugno 2021| n. 21708. Sequestro di persona e la circostanza attenuante del rilascio

Data udienza 12 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – SEQUESTRO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO;
udito il difensore.

Sequestro di persona e la circostanza attenuante del rilascio

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa citta’ in data 14 marzo 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al delitto di lesioni personali aggravate in danno dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, ed ha rideterminato, nella misura di giustizia, la pena inflittagli per i residui reati di violenza sessuale in danno di (OMISSIS), previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-bis c.p., u.c., e di sequestro di persona aggravato in danno di entrambi i citati minori.
2. Ricorre il difensore dell’imputato e denuncia con quattro motivi, qui enunciati nei limiti stabiliti dall’articolo 173 disp. att. c.p.p..:
I. le “forti perplessita’ sulla ricostruzione dei fatti”, siccome operata dai giudici di merito, in quanto fondata solo sulle dichiarazioni (rese in fase di indagini) dal figlio del ricorrente, successivamente ritrattate;
II. la violazione degli articoli 43 e 605 c.p. e articolo 530 c.p.p. e il vizio di motivazione, censurandosi la stessa, in punto di elemento soggettivo del reato, in quanto non plausibile che il (OMISSIS) avesse voluto, consapevolmente, limitare la liberta’ di locomozione del figlio (OMISSIS) e dalla sua giovane fidanzata (OMISSIS), atteso che egli non poteva prevedere che proprio quella sera il figlio non avesse con se’ le chiavi della sua abitazione, delle quali disponeva sin da quando aveva dodici anni;
III. la violazione dell’articolo 605 c.p., comma 5, n. 1 e il vizio di motivazione, rilevandosi come la Corte territoriale avesse indebitamente negato all’imputato la circostanza attenuante dell’essersi il soggetto agente adoperato affinche’ i minori vittima di limitazione della liberta’ personale riacquistassero la liberta’, non avendo tenuto conto che (OMISSIS) e (OMISSIS) furono portati in strada dal (OMISSIS), che ne curo’, altresi’, la consegna alle rispettive madri;
IV. la violazione degli articoli 62-bis e 133 c.p. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudice censurato valorizzato elementi positivi, quali l’incensuratezza dell’imputato e il comportamento da questi per ridimensionare l’offesa arrecata ai minori, al fine di mitigare la pena inflittagli.
3. Ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor Tomaso Epidendio, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 20 aprile 2021, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

 

Sequestro di persona e la circostanza attenuante del rilascio

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, sviluppando rilievi in ordine alla ricostruzione dei fatti, la quale, giacche’ non rispecchiante quanto in realta’ verificatosi, si sarebbe riverberata negativamente anche sulle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in punto di riconoscimento dell’elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona, di cui al capo b) della rubrica.
Al riguardo, preso atto che la censura del ricorrente finisce per sostanziarsi nella denuncia di travisamento dei fatti, va ribadito che il vizio menzionato non e’ deducibile nel giudizio di legittimita’, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Invero, lo stesso, in tanto puo’ essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimita’, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall’articolo 606 c.p.p., lettera e), sicche’ il suo accertamento richiede la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase di impugnazione degli elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto rilevarlo, di modo che la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). Onere, quello descritto, di cui la difesa deducente non si e’ fatta carico, non avendo affatto segnalato, nel rispetto, peraltro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quali sarebbero gli elementi probatori, debitamente sottoposti ai giudici di merito di entrambi i gradi che, se fossero stati considerati, avrebbero condotto ad un diverso esito decisorio. Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, pero’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).
Con riguardo, in particolare, al profilo della sussistenza del dolo del delitto di sequestro di persona, va soggiunto che le censure risultano anche palesemente generiche, in quanto carenti della necessaria correlazione con le doviziose argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (pagg. 5-6-7-8 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), le quali hanno, conclusivamente, evidenziato il dato decisivo, per la ricostruzione della coscienza e volonta’ del (OMISSIS) di limitare la liberta’ di locomozione dei minori, che: “quando la donna ( (OMISSIS), madre di (OMISSIS)) ebbe modo di parlare con l’imputato, al quale chiese di lasciar uscire (OMISSIS), questi non rispose, come sarebbe stato logico, che nessuno le impediva di allontanarsi dall’appartamento, ma al contrario esclamo’ che nel tempo che la donna avrebbe impiegato per raggiungere la sua abitazione, i ragazzi sarebbero nel frattempo morti”: tanto, in effetti, deponendo, plausibilmente e senza necessita’ di chiose, per la tesi sostenuta in sentenza.
2. Il terzo motivo e’, al contempo, aspecifico e manifestamente infondato.
In disparte la considerazione che vengono introdotti elementi di fatto non emergenti dalla sentenza impugnata, occorre stigmatizzare, delle doglianze articolate in punto di diniego dell’attenuante prevista dall’articolo 605 c.p., comma 4, n. 1, il mancato confronto con le argomentazioni ostese a sostegno della relativa statuizione.

 

Sequestro di persona e la circostanza attenuante del rilascio

Invero, la Corte territoriale, in ossequio alla ratio sottesa alla norma sopra evocata, introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 che ha pure inserito nel corpo dell’articolo 605 c.p. – al comma 3 – la fattispecie aggravata di sequestro di persona a danno di minore, onde assicurare una peculiare tutela alla liberta’ di locomozione del minore medesimo, che, ove ne sia privato, puo’ rimanere esposto al rischio di subire un danno irreparabile nel corretto sviluppo della propria identita’, ha ritenuto che, per quanto emerso dall’istruttoria compiuta (il (OMISSIS) si era determinato a fare uscire i ragazzi solo perche’ (OMISSIS) gli aveva riferito di avere fatto intervenire la polizia, pag. 15 secondo capoverso sentenza impugnata), l’imputato non fosse meritevole di alcun beneficio premiale per il rilascio dei minori perche’ a tanto era stato indotto da fattori esterni, ossia il timore del sopraggiungere delle forze dell’ordine.
Si deve, dunque, affermare che, in tema di sequestro di persona a danno di minori, la circostanza attenuante di cui all’articolo 605 c.p., comma 4, n. 1, dell’essersi il soggetto agente adoperato concretamente affinche’ la vittima riacquisti la propria liberta’, puo’ essere concessa, avuto riguardo alla necessita’ di fare in modo che la privazione della liberta’ personale del minore duri il meno possibile, soltanto quando sia accertato che il suo rilascio abbia luogo attraverso un comportamento oggettivamente rilevante e non determinato da fattori esterni del sequestrante, non potendo la liberazione della persona offesa coincidere con il mero esaurimento della condotta criminosa.
3. Le censure di cui al quarto motivo, in riferimento all’esclusione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondate o, comunque, non consentite nel giudizio di legittimita’.
Le argomentazioni spiegate in sentenza sono senz’altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’articolo 62-bis c.p. e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimita’, purche’ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); donde, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. In ragione dei rapporti tra le parti, s’impone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

Sequestro di persona e la circostanza attenuante del rilascio

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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