Sequestro conservativo se c’è il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 aprile 2020, n. 11945.

Via libera al sequestro conservativo se c’è il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per adempiere alle sue obbligazioni. Mentre non serve che sia, al tempo stesso, configurabile un futuro depauperamento da parte del debitore.

Sentenza 10 aprile 2020, n. 11945

Data udienza 15 novembre 2019

Tag – parola chiave: Sequestro conservativo – Reati di aggiotaggio – Falso in prospetto – Ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia e BCE – Fumus bonis iuris – Periculum in mora – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/03/2019 del TRIB. LIBERTA’ di VICENZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Grazia Miccoli;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento deliberato in data 21 marzo 2019, il Tribunale di Vicenza, per quanto qui rileva, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso le ordinanze dispositive di sequestro conservativo emesse dal Giudice dell’Udienza Preliminare in data 27 febbraio 2018 (su istanza delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) e in data 7 maggio 2018 (su istanza delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS)).
I sequestri conservativi erano stati disposti nell’ambito del processo a carico del (OMISSIS) e di altri soggetti imputati di aggiotaggio, falso in prospetto ed ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, in relazione all’operato della (OMISSIS) negli anni (OMISSIS).
1.1. Con riferimento al fumus boni iuris il Tribunale del Riesame ha rilevato che nel frattempo era stato emesso – in data 20 ottobre 2018 – il decreto che dispone il giudizio anche nei confronti del (OMISSIS).
In ragione di cio’ il Tribunale ha ritenuto che, essendo gia’ stata espressa con il suddetto decreto una valutazione sulla fondatezza delle specifiche imputazioni nell’ottica della sostenibilita’ dell’accusa in giudizio, non vi fosse piu’ alcuna indicazione perche’ in sede di impugnazione delle misure cautelari reali ci si pronunziasse sul requisito del fumus boni iuris.
1.2. Replicando alle censure difensive finalizzate ad escludere la sussistenza del periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che nei provvedimenti di sequestro si e’ correttamente ritenuto che, ai fini dell’applicazione della misura ablatoria in parola, e’ sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie dei crediti (dunque, l’attuale incapienza del patrimonio del (OMISSIS) per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 316 c.p.p., commi 1 e 2), non essendo altresi’ necessario il simultaneo pericolo di dispersione dello stesso patrimonio, conseguente alla tipologia dei cespiti che lo compongono o al comportamento negligente, avventato o fraudolento tenuto dal debitore successivamente al reato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimita’ costituzionale proposta dalla difesa in relazione all’articolo 316 c.p.p., come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale per l’adozione del sequestro conservativo e’ sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 316 c.p.p., commi 1 e 2, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118).
1.3. Con riferimento alla quantificazione del danno a garanzia del cui risarcimento e’ stato disposto il sequestro conservativo, il Tribunale ha ritenuto immune da censure la determinazione effettuata nel provvedimento impugnato sulla base delle richieste formulate dalle parti civili, ossia nel prezzo di 62,50 Euro per azione posseduta o nel diverso prezzo al quale le azioni erano state acquistate. Ha quindi precisato che il Giudice dell’udienza preliminare, in virtu’ di criteri oggettivi e coerenti, ha stimato il danno per ciascuna parte civile, tenendo conto del solo danno patrimoniale, nel 50% circa del valore massimo delle azioni raggiunto nel periodo di riferimento o del prezzo di acquisto.
1.4. In relazione all’insufficienza del patrimonio dell’imputato, il Tribunale ha evidenziato che non risultano cespiti immobiliari su cui fondare garanzie patrimoniali maggiormente solide e non disperdibili (salvo un immobile di scarso valore catastale), sicche’ i beni rinvenuti dalle parti civili – su cui e’ stato possibile, per le stesse, azionare la richiesta di esecuzione del sequestro – sono risultate esclusivamente le somme di denaro depositate dall’imputato su conti correnti aperti presso Istituti di credito e a lui direttamente intestati, ossia beni mobili costituiti dal denaro, per sua natura fungibile e facilmente disperdibile.
1.5. In ordine all’attuazione del vincolo cautelare reale, il Tribunale ha affermato che il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’articolo 675 c.p.c. non determina la decadenza del provvedimento, in quanto il richiamo alle “forme previste dal codice di procedura civile” contenuto nell’articolo 317 c.p.p., comma 3, attiene esclusivamente alle modalita’ di esecuzione. Ne consegue l’irrilevanza del momento storico in cui le parti civili hanno deciso di porre in esecuzione le ordinanze di sequestro e, quindi, della circostanza che alla stessa si sia proceduto oltre trenta giorni dall’emanazione delle stesse ordinanze.
1.6. Quanto alla competenza funzionale del Tribunale del riesame in ordine alla fase esecutiva del sequestro conservativo, nella ordinanza impugnata sono stati indicati i relativi limiti, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 38670 del 21 luglio 2016, ed e’ stato confermato il disposto, contenuto nelle ordinanze emesse dal Giudice dell’udienza preliminare, che indica in modo dettagliato gli esatti importi per cui ciascuna parte civile richiedente e’ ammessa ad eseguire il vincolo reale concesso.
2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Vicenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), avvocato (OMISSIS), articolando i quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell’articolo 316 c.p.p., comma 2, laddove l’inciso normativo “manchino o si disperdano le garanzie” e’ stato interpretato dal Tribunale del riesame nel senso che e’ possibile applicare il sequestro conservativo anche in presenza di una mera incapienza “attuale” del patrimonio dell’imputato, a prescindere da qualsiasi giudizio sull’eventuale depauperamento successivo, idoneo a ledere il diritto di garanzia della parte civile. Si sostiene che, al contrario, il periculum in mora debba essere valutato, oltre che con riguardo all’entita’ del credito, anche con riferimento ad una situazione, almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacita’ reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo.
Si denunzia, altresi’, la violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 316 c.p.p., nella parte in cui il Tribunale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale posta, fornisce una motivazione apparente, peraltro fondata su un presupposto erroneo, ossia che oggetto di sequestro conservativo siano beni “provento o profitto da reato”, come tali esclusi da tutela costituzionale.
In subordine, si chiede di sollevare questione di legittimita’ costituzionale del predetto articolo 316 c.p.p., per contrasto con l’articolo 24 Cost., comma 2, articolo 25 Cost., comma 2, articolo 27 Cost., commi 1-3, articoli 42, 111, 117 Cost. e articolo 1, prot. 1 CEDU, nella parte in cui prevede una presunzione iuris et de iure di pericolo, a prescindere dal comportamento del debitore, per il solo fatto che “il patrimonio dello stesso sia sin da subito incapiente”.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per carenza motivazionale nella parte in cui il Tribunale, pur prendendo atto che allo stato non e’ possibile stabilire nemmeno in via approssimativa il valore del danno subito da ciascuna parte civile ed in assenza di accertamenti sul patrimonio dell’imputato, conclude affermando che mancano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato.
Si lamenta, altresi’, la violazione dell’articolo 316 c.p.p. nella parte dell’ordinanza in cui implicitamente si ritiene che sia possibile considerare come “mancanti” le garanzie anche quando il credito vantato dalla parte civile non sia determinabile, nemmeno con qualche approssimazione concreta, ancorata a dati oggettivi.
In particolare si sostiene che l’affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe stimato il danno “sulla base di criteri oggettivi e coerenti” nel 50% del valore massimo raggiunto dalle azioni (criterio comunque disancorato da qualsiasi parametro oggettivamente riscontrabile), cela un vizio motivazionale in violazione dell’articolo 125 c.p.p., in quanto l’apparato argomentativo si mostra privo di coerenza, ragionevolezza e completezza, poiche’ non considera che nel provvedimento genetico la premessa era costituita dalla circostanza che allo stato il danno “non e’ nemmeno quantificabile”.
2.3. Con il terzo motivo si denunzia l’erronea applicazione dell’articolo 317 c.p.p. e articolo 675 c.p.c. nella parte in cui si esclude che nel rinvio alle forme di esecuzione del sequestro previste dal codice di procedura civile, ai sensi del citato articolo 317 c.p.p., non vi rientri anche la disposizione (di cui all’articolo 675 c.p.c.) secondo la quale il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non e’ eseguito entro il termine di trenta giorni.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo la difesa si duole della violazione degli articoli 316, 317, 318 e 324 c.p.p., nella parte in cui si afferma che il Tribunale del riesame non sarebbe competente a decidere sulla riduzione del sequestro conservativo a cui sia stata data esecuzione, bloccando somme eccedenti rispetto a quelle stabilite con l’ordinanza di sequestro.
Si chiarisce che al Tribunale del riesame, in via subordinata, e’ stato chiesto di provvedere alla riduzione delle somme in sequestro, in quanto sono stati vincolati importi in misura superiore a quello di Euro 365.031,25, complessivamente determinato nelle ordinanze impugnate.
3. In data 6 novembre 2019 e’ stata depositata memoria ex articolo 127 c.p.p., comma 2, dall’avv. (OMISSIS), nell’interesse delle parti civili (OMISSIS) e altri, con la quale vengono svolte delle controdeduzioni ai motivi di ricorso.
3.1. Quanto al primo motivo si deduce la ricorrenza di entrambi i requisiti indicati dall’articolo 316 c.p.p., ovvero la mancanza e il pericolo di dispersione delle garanzie per il risarcimento dei danni. In ogni caso, a pag. 21 del provvedimento impugnato, il Tribunale ha dato atto del fatto che i beni oggetto di sequestro (somme depositate su conti correnti intestati all’imputato) sono per loro stessa natura agevolmente disperdibili ed occultabili, evidenziando la ricorrenza, in realta’, anche del pericolo di dispersione.
Si sostiene, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 316 c.p.p., in quanto la Costituzione tutela, congiuntamente alla proprieta’, anche il credito, a prescindere dalla condotta del debitore e avendo esclusivo riguardo al pericolo di dispersione delle garanzie. Conseguentemente, il sacrificio del diritto di proprieta’ dell’imputato risulta concretamente e adeguatamente giustificato.
3.2. Si deduce l’inammissibilita’ e, comunque, l’infondatezza del secondo motivo giacche’ sono state proposte censure afferenti vizi motivazionali e, peraltro, il danno patito dalle parti civili e’ determinabile. D’altronde, nella fase cautelare l’apprezzamento del danno non puo’ che essere approssimativo, seppur ancorato a dati obiettivi ed illustrato in maniera tale da rendere comprensibile il ragionamento sviluppato per determinarlo.
3.3. Quanto al terzo motivo si evidenzia la conformita’ della pronuncia impugnata ai principi giurisprudenziali consolidati circa l’inapplicabilita’ al sequestro conservativo penale del termine di 30 giorni per l’esecuzione previsto dall’articolo 675 c.p.c.
3.4. In ordine al quarto motivo si deduce l’infondatezza della pretesa mancata valutazione della richiesta di riduzione del pignoramento, evidenziando la fissazione dell’importo complessivo autorizzato ad Euro 365.031,25 (indicato nell’atto di citazione e sequestro presso terzi notificato agli istituti di credito), fermo restando che la questione e’ comunque superata, essendo poi stato attuato il sequestro su concorde richiesta delle parti, con rinuncia della controparte a qualsiasi opposizione e/o riesame. Sono stati quindi allegati alla memoria il verbale di attuazione del sequestro, la dichiarazione di rinunzia al riesame e la comunicazione della rinuncia alle opposizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita il rigetto.
Prima di passare all’esame dei motivi, va detto che la difesa del ricorrente non ha chiarito che conseguenza abbia avuto la comunicazione, contenuta in una mail allegata alla memoria delle parti civili, effettuata dall’avvocato che assiste il (OMISSIS) in sede civile circa l’impegno degli avvocati penalisti di rinunziare al riesame.
In ragione di cio’ e avendo la difesa proceduto alla discussione orale, questa Corte ha proceduto alla trattazione del procedimento.
2. Infondato e’ il primo motivo di ricorso.
2.1. La difesa denunzia violazione di legge, censurando il provvedimento impugnato per erronea applicazione dell’articolo 316 c.p.p., comma 2, laddove il disposto normativo “manchino o si disperdano le garanzie” e’ stato interpretato dal Tribunale del riesame nel senso che e’ possibile applicare il sequestro conservativo anche in presenza di una mera incapienza “attuale” del patrimonio dell’imputato, a prescindere da qualsiasi giudizio sull’eventuale depauperamento successivo, idoneo a ledere il diritto di garanzia della parte civile.
Sul punto, giova preliminarmente precisare che puo’ farsi riferimento alla “mancanza” di garanzie quando sussista la certezza dell’attuale insufficienza del patrimonio del debitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato.
Puo’ parlarsi invece di “dispersione” delle garanzie quando l’atteggiamento assunto dal debitore sia tale da far ipotizzare l’eventualita’ di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia. E’ evidente, allora, che in questo caso si debba fare riferimento al comportamento del debitore idoneo a non assicurare l’adempimento dell’obbligazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, le due suindicate ipotesi possono rilevare autonomamente (come espresso, con la formula disgiunta, dalla lettera dell’articolo 316 c.p.p., comma 1), sicche’ “per l’adozione del sequestro conservativo e’ sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 316 c.p.p., commi 1 e 2, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore” (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118; in senso conforme, prima della pronunzia citata, Sez. 5, n. 13284 del 02/02/2011, P.C. in proc. Frustaci, Rv. 250209; Sez. 5, n. 7481 del 27/01/2011, A. e altro, Rv. 249607; Sez. 2, n. 6973 del 26/01/2011, Grossi, Rv. 249663; Sez. 6, n. 43660 del 26/11/2010, P.C. in proc. Cesaroni, Rv. 248819; Sez. 6, n. 26486 del 06/05/2010, Barbieri e altri, Rv. 247999; Sez. 5, n. 43246 del 26/09/2008, Ronco, Rv. 241933; Sez. 2, n. 12907 del 14/02/2007, P.C. in proc. Borra e altri, Rv. 236387; Sez. 5, n. 30326 del 18/06/2004, Dal Cin, Rv. 229123).
Si e’ precisato, altresi’, che l’applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volonta’ e, quindi, dal comportamento del debitore (garanzie che “manchino”), sia per comportamenti addebitabili piu’ strettamente al debitore (garanzie che “si disperdano”), atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l’obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito (dell’erario e/o dei privati) – (Sez. 2, n. 6973 del 26/01/2011, Grossi, Rv. 249663).
Inoltre, le valutazioni circa lo status patrimoniale del debitore sono frutto di accertamenti di fatto e di valutazioni di merito che non possono essere sottoposte alla valutazione di questa Corte in presenza di una motivazione esistente e non certo apparente sul punto (Sez. 2, n. 51576 del 4/12/2019, Cavacece, in motivazione).
Il ricorrente, riproponendo censure analoghe a quelle dedotte con il riesame, finalizzate a rivalutare la diversa tesi sostenuta in passato da alcune pronunce di questa Corte, sostiene che, al contrario, il periculum in mora – quale indefettibile presupposto applicativo del sequestro conservativo – deve essere valutato, oltre che con riguardo all’entita’ del credito, anche con riferimento ad una situazione, almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacita’ reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Sez. 2, n. 44148 del 21/09/2012, P.M. in proc. Galofaro, Rv. 254340; Sez. 4, n. 707 del 17/05/1994, Corti, Rv. 198682).
2.2. Questo Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dai principi affermati dalla sentenza Sezioni Unite Zambito e che tale interpretazione sia conforme ai principi costituzionali, sebbene vadano fatte delle precisazioni sull’evidente errore di diritto rinvenibile nel provvedimento impugnato, nella parte in cui si afferma che “nel sequestro conservativo i beni sottoposti a vincolo reale cautelare – e provvisorio – risultano possibile frutto di attivita’ illecite, la cui proprieta’ non sarebbe pertanto legittima e tutelabile”, giungendo anche a rilevare che “tale sequestro e’ finalizzato alla confisca” (pag. 18 dell’ordinanza in esame).
E’ evidente che tali affermazioni sono frutto di confusione tra l’istituto del sequestro conservativo e quello del sequestro preventivo, ma cio’ non inficia la tenuta del provvedimento in esame nel suo complesso con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Invero, correttamente il Tribunale ha rilevato che nella specie sussiste il fondato motivo di ritenere la “mancanza” delle garanzie dei crediti, valutando l’attuale incapienza del patrimonio del (OMISSIS) per l’adempimento delle obbligazioni, come quantificate con i criteri di cui si parlera’ piu’ avanti e che, comunque, sono da rapportarsi all’elevatissimo importo dei sequestri richiesti dalle parti civili.
Il Tribunale, richiamando sul punto quanto rilevato gia’ dal Giudice dell’Udienza preliminare e rispondendo alle censure difensive, ha evidenziato che, in base all’annotazione redatta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza, datata 14 dicembre 2017, il patrimonio del (OMISSIS) (come quelli degli altri imputati) e’ allo stato insufficiente ad assicurare la tutela delle richieste risarcitorie delle parti civili, non essendo stati rinvenuti cespiti immobiliari su cui fondare garanzie patrimoniali maggiormente solide e non disperdibili, salvo un immobile di scarso valore (pag. 21 della ordinanza in esame).
Il Tribunale ha inoltre rilevato che non sono state offerte dal (OMISSIS) garanzie diverse e satisfattorie delle pretese risarcitorie, mentre i beni sottoposti a sequestro sono somme di denaro, per loro natura fungibili e facilmente disperdibili.
In effetti, con tale ultima annotazione nell’ordinanza impugnata si e’ argomentato pure sul pericolo di “dispersione”: si e’ infatti ancorato il giudizio prognostico a dati oggettivi, quali la natura del bene sottoposto a sequestro, necessariamente correlato pero’ alla valutazione del comportamento ipotizzabile da parte del debitore, tenuto conto della piu’ agevole possibilita’ di “dispersione” del denaro. Quindi, alla stregua di quanto appena esposto, non puo’ ritenersi – come deduce la difesa – che il Tribunale non abbia motivato sui profili proposti con l’istanza di riesame, cosi’ incorrendo nella violazione di legge di cui all’articolo 125 c.p.p., comma 3.
E, in proposito, e’ bene ribadire che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla L. 8 aprile 2015, n. 47 all’articolo 309 c.p.p., comma 9 sono applicabili – in virtu’ del rinvio operato dall’articolo 324, comma 7 cit. codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del riesame ha il dovere di annullare il provvedimento genetico se questo sia privo di motivazione ovvero non contenga la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonche’ degli elementi forniti dalla difesa (Sez. Un., n. 18954 del 31 marzo 2016, Capasso, Rv. 266789). Tuttavia, il riferimento che compare nella suddetta norma alle “esigenze cautelari”, agli “indizi” e agli elementi forniti dalla difesa, diversamente da quanto imposto, a pena di nullita’ rilevabile di ufficio, dall’articolo 292 c.p.p. (norma all’uopo contestualmente integrata dalla L. n. 47 del 2015, articolo 8) deve essere coordinato – nei limiti dell’adattamento possibile – con la materia delle misure cautelari reali, la cui emanazione prescinde dalla gravita’ degli indizi ed e’ legata ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2.3. Sebbene quanto sopra evidenziato possa rendere ultronea, per irrilevanza, l’analisi della questione di illegittimita’ costituzionale proposta dalla difesa, ritiene questo Collegio di affrontare il tema, sul quale, peraltro, l’avvocato Manes ha insistito in particolare in sede di discussione, ribadendo che l’interpretazione dell’articolo 316 c.p.p., secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronunzia sopra richiamata, sarebbe in contrasto con l’articolo 24 Cost., comma 2, articolo 25 Cost., comma 2, articolo 27 Cost., commi 1-3, articoli 42, 111, 117 Cost. e articolo 1, prot. 1 CEDU, nella parte in cui prevede una presunzione iuris et de iure di pericolo, a prescindere dal comportamento del debitore, per il solo fatto che “il patrimonio dello stesso sia sin da subito incapiente”.
Il tema e’ gia’ stato affrontato da questa Sezione in altre decisioni, nelle quali si e’ sottolineata la funzione propria della misura del sequestro conservativo, finalizzata a “salvaguardare la garanzia patrimoniale nei confronti di un soggetto che non viene arbitrariamente spogliato dei propri beni e cio’ in quanto si assume che lo stesso abbia cagionato ad altri soggetti danni tali da rendere gia’ insufficiente il proprio intero patrimonio. Il sacrificio del suo diritto di proprieta’ trova pertanto concreta ed adeguata giustificazione” (cosi’ in motivazione Sez. 5, n. 7580 del 15/01/2019, Zigliotto Giuseppe, non massimata sul punto).
Si e’ pure gia’ precisato che il periculum in mora e’ dato dal pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, che e’ insito nella insufficienza del patrimonio dell’obbligato, valutata in relazione all’entita’ delle pretese risarcitorie, sicche’ non occorre che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento ad opera del debitore. Ne consegue la superfluita’ dell’indagine sulla “intenzione” dell’imputato e tale “impostazione non confligge con nessuna norma costituzionale, giacche’, insieme alla proprieta’, la Costituzione tutela il credito, sicche’ il bilanciamento tra i due diritti rientra nei compiti esclusivi del legislatore, il quale prescinde, nella specie, dall’atteggiamento del debitore ed ha riguardo, esclusivamente, al pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale (che puo’ derivare anche da fatti accidentali, o non collegati all’azione del debitore)” (cosi’ in motivazione Sez. 5, n. 12804 del 15/01/2019, Vigolo Matteo Mario, non massimata sul punto).
Il bilanciamento cosi’ definito tra i diritti costituzionali della proprieta’ (anche per i riflessi che ha sul diritto alla “vita privata”, nei termini evocati dalla difesa in sede di discussione) e della tutela del credito non collide, quindi, con una interpretazione dell’articolo 316 c.p.p. ancorato all’apprezzamento della sussistenza del periculum in mora correlato al “rischio che all’esito del processo la garanzia del credito non possa trovare soddisfazione con il patrimonio del debitore” (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito).
Punto cruciale nell’individuazione del periculum in mora e’, dunque, il credito nei confronti dell’imputato: pertanto, per l’adozione del sequestro conservativo e’ sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 316 c.p.p., commi 1 e 2, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore.
2.4. L’interpretazione del disposto normativo di cui all’articolo 316 c.p.p. acclarata dalle Sezioni Unite non si pone in contrasto neppure con le garanzie del “diritto di proprieta’” riconosciute dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il diritto di proprieta’ – quale diritto economico costituente “una condizione per l’indipendenza personale e familiare” (lavori preparatori del primo Protocollo addizionale CEDU) – ha trovato una espressa collocazione normativa nell’articolo 1 del Primo Protocollo allegato alla Convenzione (sostanzialmente riprodotto nella disposizione di cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).
L’effettiva portata applicativa di tale disposizione e’ stata definita progressivamente mediante una serie di pronunce interpretative della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
In particolare, secondo la Corte di Strasburgo, la previsione normativa in esame contiene tre diverse disposizioni che disciplinano il tema della proprieta’ privata sotto diverse, ma strettamente connesse, angolazioni: la prima (racchiusa nella proposizione di apertura del primo paragrafo) enuncia il generale principio del riconoscimento del diritto di proprieta’ privata; la seconda (espressa nella successiva proposizione del primo paragrafo) indica le condizioni in presenza delle quali l’espropriazione per pubblica utilita’ puo’ considerarsi legittima; con la terza (secondo paragrafo) si riconosce il potere degli Stati di disciplinare l’uso dei beni in conformita’ all’interesse generale o al fine di assicurare il pagamento delle imposte o di altri tributi o ammende (Corte EDU, Chinnici c. Italia, 14 aprile 2015; Corte EDU, Perdigao c. Portogallo, 16 novembre 2011; Corte EDU, Draon c. Francia, 6 ottobre 2005; Corte EDU, Beyeler c. Italia, 5 gennaio 2000; Corte EDU, Sporrong e Lonnroth c. Svezia, 23 settembre 1982).
Con riferimento alle differenti espressioni di “pubblica utilita’” e “interesse generale” – utilizzate, rispettivamente, nel primo e nel secondo paragrafo della disposizione in parola -, la Corte ha evidenziato l’intenzione del legislatore Europeo di differenziarne il contenuto normativo, rimettendolo alla discrezionalita’ dei singoli Stati, in virtu’ della teoria del c.d. “margine di apprezzamento statale” (Corte EDU, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986). La ragione di tale impostazione risiede nella circostanza per cui la definizione dell’esatto contenuto della nozione di “pubblica utilita’” richiede necessariamente l’esame di questioni politiche, economiche e sociali, rimesso all’insindacabile – purche’ rispettoso di limiti di ragionevolezza – apprezzamento del legislatore nazionale.
In sostanza, con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2 Protocollo addizionale, la Convenzione riconosce la facolta’ dei singoli Stati di prevedere delle delimitazioni del diritto di proprieta’, sempre che le stesse si pongano nei limiti imposti dalla legge e risultino necessarie al soddisfacimento degli interessi di uno Stato di diritto. Si tratta di una espressa riserva di legge formale, che subordina la previsione di misure finalizzate alla soppressione o restrizione della proprieta’ privata alla sussistenza, rispettivamente, di un pubblico interesse e di un interesse generale.
Ne consegue che, anche alla luce della disciplina convenzionale, puo’ ritenersi legittima la scelta del legislatore nazionale di valorizzare rispetto al “diritto di proprieta’” la tutela del credito, prevedendo nell’articolo 316 c.p.p. che il periculum in mora ricorra in tutti i casi in cui sussista un oggettivo rischio che, all’esito del processo, la garanzia dell’obbligazione non possa trovare soddisfazione in ragione della oggettiva insufficienza del patrimonio del debitore, non essendo altresi’ necessaria una valutazione di tipo soggettivo in ordine alla condotta del debitore.
2.5. L’interpretazione qui condivisa e’ stata pure avvalorata dalla sentenza Sezioni Unite Culasso (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016), che nel risolvere il contrasto creatosi sulla deducibilita’ delle questioni attinenti al regime di pignorabilita’ dei beni sottoposti a sequestro conservativo con la richiesta di riesame, ha offerto una panoramica sull’evoluzione normativa che ha riguardato l’istituto del sequestro conservativo penale nella fase della impugnazione e una rassegna sinottica delle discipline di rilievo, nei codici di rito penale e civile e nei codici sostanziali, facendo leva sull’interpretazione letterale e sistematica dell’istituto menzionato, quale si evince dall’articolo 316 c.p.p. e dalle norme susseguenti.
Nella citata pronunzia si e’ quindi sottolineato che il precetto di cui all’articolo 316 c.p.p. e’ stato concepito dal legislatore del 1988 “per ridisegnare attribuendole il giusto rilievo connesso all’incisivita’ della misura, destinata a determinare anche la inibizione di rilevanti attivita’ della persona – una tutela di tipo cautelare reale conservativo, capace di imporsi sulla precedente fisionomia dell’istituto, caratterizzata dall’essere una garanzia patrimoniale di esecuzione”. E cio’, in favore sia di crediti dello Stato dipendenti dalla celebrazione del processo concluso sfavorevolmente per l’imputato, sia di crediti della parte civile per le obbligazioni derivanti dal reato, con espansione della misura cautelare reale anche ai beni immobili e la successiva e coerente previsione, nell’articolo 218 disp. att. c.p.p., della abrogazione dell’istituto dell’ipoteca legale sugli immobili, che era stata prevista a garanzia del pagamento di una serie anche maggiore di crediti dello Stato e della parte civile, unitamente al sequestro dei beni mobili, ritenuto peraltro estensibile anche a somme o cose mobili dovute da terzi all’imputato – previsione poi codificata nella edizione dell’articolo 316 c.p.p. – ma non all’azienda.
Si e’ venuto cosi’ a delineare un istituto che, nelle sue connotazioni, ambisce a contemperare i vari interessi coinvolti, dovendo equilibrare la tutela della persona danneggiata dal reato, i diritti dei terzi creditori e di quelli che sono titolari apparenti dei beni sequestrati all’imputato uti dominus, la pretesa risarcitoria dello Stato e, non ultimo, il diritto dell’imputato a vedere esaminati i profili di legittimita’ della misura, particolarmente afflittiva perche’ destinata ad inibirgli in concreto l’esplicazione di diritti anche di rilevanza costituzionale: cio’ che risulta evidente dalla avvenuta assimilazione, quanto al regime e alla collocazione nel codice, alle misure cautelari personali (v. Relazione al Progetto preliminare del codice di rito, pag. 79).
Parallelamente e contestualmente alla disciplina del codice penale sulla ipoteca legale e sul sequestro conservativo sopra citata, quella contenuta nel codice di rito del 1930 trovava sede negli articoli 616 e segg., con una impronta fortemente pubblicistica derivante dal potere-dovere di iniziativa del solo pubblico ministero (al quale, invece, oggi si aggiunge, come gia’ prevedeva il codice di procedura penale del 1913, quello della parte civile), titolare esclusivo anche del potere di iscrivere direttamente la ipoteca legale, e con la previsione di un sistema di contestazione successiva da parte del colpito, che era di semplice “opposizione” (articolo 618 c.p.p. previgente), da decidersi con le forme stabilite per l’incidente di esecuzione ad opera, a seconda dei casi, della corte di appello o del tribunale. Un complessivo sistema che una parte della dottrina dell’epoca aveva visto come caratterizzato da “provvedimenti di diritto civile del giudice penale” e che la giurisprudenza di legittimita’ reputava limitato al controllo e alla verifica dell’esercizio dei poteri attribuiti al p.m. (Sez. 3, 02/06/1981, Rametta, Rv. 149792), in tal senso venendo riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 136 del 1980).
Il vigente sequestro conservativo penale e’ un istituto ridisegnato anche sulla falsariga del sequestro conservativo civile, previsto dall’articolo 2905 c.c. e regolato, nella procedura, dall’articolo 671 c.p.c., del quale ricalca il limite alla autorizzabilita’ da parte del giudice rispetto a beni impignorabili, e la eseguibilita’ con forme (secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi o mediante trascrizione), che ne rendono evidente la natura di pignoramento anticipato. Omologa e’ anche la norma che prevede la conversione del sequestro conservativo in pignoramento (articolo 686 c.p.c.).
Correttamente, tuttavia, la dottrina ha rimarcato che il carattere simile degli istituti disciplinati dai due codici di rito non deve far perdere di vista il fatto che il sequestro conservativo di cui all’articolo 316 c.p.p. e’ una misura cautelare penale e il suo funzionamento va analizzato utilizzando “i criteri di fondo” di questo sistema”. Si e’ quindi precisato che “l’adozione della misura cautelare reale in sede penale comporta l’accertamento – che puo’ essere operato tanto dal giudice emittente, in un non previsto ma neppure vietato contraddittorio preventivo, quanto dal giudice dell’impugnazione cautelare – dei presupposti applicativi che anche la dottrina classifica come “presupposti di legittimita’” di pari dignita’ e rilevanza: il periculum in mora, descritto come fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie dei crediti erariali elencate nell’articolo 316 c.p.p. e (per quanto riguarda la parte civile) delle obbligazioni civili derivanti da reato; la pendenza del processo penale nella fase di merito e la presenza di un soggetto al quale il reato venga ascritto, cosi’ intesi i limiti di individuazione del fumus boni juris; la deduzione ad opera delle parti legittimate, di uno dei crediti garantiti dalla norma; la disponibilita’ del bene da sequestrare (o sequestrato ad altro titolo), da parte dell’imputato” (cosi’ in motivazione Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso).
2.6. Come si e’ visto, anche nella sentenza Culasso si e’ ritenuta, come aveva gia’ fatto la sentenza Zambito, la stretta analogia del sequestro conservativo penale con l’omologo strumento disciplinato dall’articolo 671 c.p.c., “in un assetto che puo’ dirsi quasi sovrapponibile sia sul piano strutturale sia sul piano funzionale alla disposizione dell’articolo 316 c.p.p., e che appare speculare rispetto alla intentio legis che ha trasformato il regime di garanzia patrimoniale (anche per la parte civile) sistemandolo tra le misure cautelari reali” (cosi’, sentenza Zambito).
Proprio la rilevata identita’ funzionale dei due istituti, entrambi finalizzati ad eliminare il c.d. “pericolo da infruttuosita’” di un’azione giudiziaria, giustifica una lettura dell’articolo 316 c.p.p., quanto al periculum in mora, che prescinde dalla valutazione delle intenzioni del soggetto che subisce il sequestro. Invero, da tempo, le sezioni civili di questa Corte hanno affermato che “in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito puo’, in sede di convalida, far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi (rappresentati dalla capacita’ patrimoniale del debitore in relazione all’entita’ del credito) quanto soggettivi (quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio), senza che, ai fini della validita’ del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere” (Sez. 2, Sentenza n. 2139 del 26/02/1998, Rv. 513090; Sez. 3, Sentenza n. 3563 del 16/04/1996, Rv. 497062; Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 12/11/1984, Rv. 437370).
In sede civile, dunque, si e’ ritenuto che la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo puo’ far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiche’ il requisito del “periculum in mora” puo’ essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacita’ patrimoniale del debitore in rapporto all’entita’ del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 13/02/2002, Rv. 552250).
In dottrina si e’ sottolineato come la giurisprudenza civile sia pervenuta a tale approdo pur dovendo misurarsi con un testo normativo decisamente piu’ generico rispetto a quello dell’articolo 316 c.p.p., giacche’ l’articolo 671 c.p.c. definisce il “periculum in mora” come “il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”. E’ dunque assente in tale norma qualsiasi riferimento alla “mancanza” di garanzie, come invece espressamente contenuto nel testo dell’articolo 316 c.p.p..
Ne consegue l’ulteriore conferma logica della sufficienza, per l’adozione del sequestro conservativo penale, di quella che le Sezioni Unite Zambito hanno definito una situazione “statica” ed oggettiva di insufficienza od inadeguatezza originarie della garanzia patrimoniale, in alternativa a quella “dinamica” e soggettiva, consistente nel pericolo di depauperamento successivo del patrimonio del debitore, per cause a questi comunque imputabili.
2.7. Non appaiono dunque fondati i rilievi critici formulati dalla difesa sulla interpretazione qui condivisa della norma di cui all’articolo 316 c.p.p. Tali rilievi, in effetti, richiamano le perplessita’ avanzate da una parte della dottrina, che ha rilevato come, trascurando il comportamento inaffidabile dell’imputato, si finisce per spogliare di elementi qualificanti e selettivi un istituto gia’ povero di contenuti, dal momento che l’altro presupposto, ossia il fumus boni iuris, nella prassi si risolve nel dato formale della mera pendenza di un processo penale.
Inoltre, si e’ affermato che, poiche’ non e’ necessario che l’importo del credito da garantire col sequestro sia precisamente individuato, essendo invece sufficiente che esso sia determinabile con qualche approssimazione, l’imputato, di fronte a pretese risarcitorie particolarmente elevate, ancorche’ non dimostrate, si troverebbe nella pratica impossibilita’ di provare l’insussistenza di un periculum in mora, con la conseguenza di un pericoloso automatismo tra domanda della parte civile e provvedimento del giudice, e con un correlato squilibrio di poteri tra parte civile ed imputato, lesivo del principio di parita’ delle parti, imposto dall’articolo 111 Cost., comma 2.
Ritiene questo Collegio che tali considerazioni critiche non riescano a confutare l’opzione interpretativa della consolidata giurisprudenza di questa Corte dopo l’intervento delle Sezioni Unite Zambito.
In primo luogo, infatti, non va affatto trascurato che la misura del sequestro conservativo puo’ essere adottata soltanto nel corso del processo e, dunque, con l’avvenuto esercizio dell’azione penale; ne deriva che non e’ discutibile che il fumus richiesto per tal specie di sequestro, ossia il probabile fondamento dell’accusa, risulti finanche assai piu’ denso di quello che e’ sufficiente a giustificare, per esempio, l’adozione di un sequestro preventivo.
La mancanza di un’incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita’ dell’imputato, in sede di applicazione della misura del sequestro conservativo e, di converso, la riconoscibilita’, a fondamento della decisione di rinvio a giudizio, di una valutazione critica di sufficienza, non contraddittorieta’ e comunque di idoneita’ degli elementi probatori svolta, implicitamente, nella prospettiva della probabilita’ di colpevolezza dell’imputato rendono questa seconda valutazione del tutto idonea ad integrare l’apprezzamento relativo al fumus commissi delicti necessario all’adozione della misura reale: il che non priva di effettiva rilevanza l’intervento dei giudici in sede cautelare, chiamati comunque ad apprezzare quanto meno il presupposto cautelare (cosi’, in motivazione, Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019, Spinazze’, non massimata sul punto).
D’altronde il sistema e’ strutturato in maniera tale da garantire la difesa dell’imputato. Invero, mentre in sede di riesame del provvedimento che dispone la misura cautelare reale, l’emissione di un decreto di citazione diretta a giudizio degli interessati non preclude la proponibilita’ della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, atteso che, in tal caso, a differenza di quanto accade con l’emissione di un decreto di rinvio a giudizio, non vi e’ una preventiva verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell’azione penale esercitata (cosi’, in una fattispecie relativa a un sequestro preventivo, Sez. 3, n. 13509 del 10/02/2016, Zecconi, Rv. 266762), solo nel caso sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio la ratio della preclusione e’ “collegata all’intervento di una valutazione del giudice dell’udienza preliminare di idoneita’ e sufficienza degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, che reca in se’ una positiva delibazione di sussistenza dell’ipotizzata fattispecie di reato, piu’ intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura cautelare” (Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906, che ha precisato come la preclusione non operi rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, che tale valutazione non reca, trattandosi di atto della pubblica accusa).
Tale orientamento interpretativo e’ stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’ anche dopo la declaratoria di illegittimita’ degli articoli 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano la possibilita’ di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ipotesi di intervenuta emissione del decreto che dispone il giudizio a norma dell’articolo 429 c.p.p. (Corte Cost., sent. n. 71 del 1996): infatti, rispetto al principio di diritto che esclude la proponibilita’ della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato, l’indicata declaratoria di illegittimita’ costituzionale non ha alcun effetto data “la non omologabilita’ delle situazioni relative alle misure cautelari personali a quelle riguardanti le misure cautelari reali” (Sez. 5, n. 4906 del 21/07/1998, Frattasio, Rv. 211969). Una linea ricostruttiva, quella delineata dalle decisioni ora richiamate, ribadita anche dalle Sezioni unite di questa Corte: “le condizioni generali per l’applicabilita’ delle misure cautelari personali, previste dall’articolo 273 c.p.p., non sono estensibili, per le loro peculiarita’, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimita’ del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravita’ degli stessi” (cosi’ la gia’ citata Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso).
Sotto altro profilo deve ritenersi infondato il rilievo critico dell’ipotizzato “automatismo” tra domanda della parte civile ed adozione della misura, soprattutto in presenza di istanze risarcitorie per importi molto consistenti, ove si consideri che l’istituto del sequestro conservativo non si sottrae alla verifica di proporzionalita’ e di adeguatezza.
In questa prospettiva, il principio di proporzionalita’, con riferimento ai sequestri (non solo cautelari), implica un bilanciamento tra l’interesse alla cui tutela e’ indirizzato l’intervento provvisoriamente ablativo e quello del soggetto nei cui confronti detto intervento e’ adottato: interesse, il primo, relativo, per il sequestro conservativo, alle esigenze di tutela dal “rischio che all’esito del processo la garanzia del credito non possa trovare soddisfazione con il patrimonio del debitore” (Sez. U, n. 51660 del 2014, Zambito, cit.); rischio che deve essere apprezzato in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, prima di tutto, l’entita’ del credito stesso e la natura del bene oggetto di sequestro (Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252865).
Punto di vista centrale nell’individuazione del periculum in mora e’, quindi, il credito nei confronti dell’imputato, a proposito del quale l’orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte e’ nel senso della legittimita’ del sequestro conservativo disposto a tutela di un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, e’, tuttavia, ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702; Sez. 5, n. 35525 del 25/06/2010, Dal Pozzo, Rv. 248494; Sez. 5, n. 28268 del 08/05/2009, Turku, Rv. 244201): tale indicativa quantificazione dell’importo del credito (come si dira’ meglio in seguito analizzando il secondo motivo di ricorso) e’ indispensabile per la verifica della proporzionalita’ della misura, oltre che dell’idoneita’ dell’eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione (Sez. 6, n. 14065 del 07/01/2015, Baldetti, Rv. 262951).
E’ compito, dunque, del giudice valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti in cui la legge lo consente e verificare la ragionevole proporzionalita’ fra crediti da garantire ed ammontare del debito, fermo restando che spetta all’interessato che denunci la sproporzione dare la prova del proprio assunto (Sez. 2, n. 46626 del 20/11/2009, Melis, Rv. 245466).
In un sistema cosi’ garantito non si apprezza la dedotta violazione del principio costituzionale di parita’ tra le parti anche sotto il profilo del diritto alla prova, essendo evidente che spetti all’interessato denunziare (e provare) la sproporzione, a fronte di una richiesta della parte civile che deve essere comunque corredata da elementi che consentano al giudice di valutare la non manifesta infondatezza della domanda risarcitoria, proprio perche’ tale requisito garantisce il rispetto dei principi di necessita’, adeguatezza e proporzionalita’ applicabili anche alle misure cautelari reali (Sez. 6, n. 44899 del 09/07/2019, Schettini Chiara, Rv. 27767901).
Ne’ infine puo’ ritenersi che la ritenuta irrilevanza del comportamento dell’imputato violerebbe i principi costituzionali sotto il diverso profilo dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ai sensi dell’articolo 3 Cost., poiche’ introdurrebbe una discriminazione tra debitori, in ragione delle relative condizioni economiche. Questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire in merito che la ratio della disciplina in questione risiede nella “assorbente e ragionevole esigenza di assicurare ogni piu’ ampia garanzia alle istanze creditorie vantate da soggetti aggrediti da illeciti altrui, in ipotesi pregiudicati dall’eventuale ricorso di indici di rischio obiettivamente connessi alle concrete condizioni economiche dell’autore dell’illecito” (cosi’ in motivazione Sez. 4, n. 44809 del 22/10/2013, Gianferrini).
2.8. Si puo’ allora conclusivamente affermare che e’ manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 316 c.p.p., per contrasto con l’articolo 24 Cost., comma 2, articolo 25 Cost. comma 2, articolo 27 Cost., commi 1-3, articoli 42, 111, 117 Cost. e articolo 1, prot. 1 CEDU, laddove prevede che per l’adozione del sequestro conservativo e’ sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 316 c.p.p., commi 1 e 2, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore.
3. Infondato e’ anche il secondo motivo di ricorso afferente alla quantificazione dei crediti vantati dalle parti civili.
L’ordinanza in esame ha dedicato al tema un apposito paragrafo (§ IV.c), nel quale il Tribunale ha ritenuto corretta l’argomentazione spesa dal Giudice dell’udienza preliminare sulla base delle richieste formulate dalle parti civili; ognuna di esse ha indicato il danno richiesto e calcolato nel prezzo di 62,50 Euro per azione posseduta o nel diverso prezzo al quale le azioni erano state acquistate (il richiamo e’ stato fatto alle rispettive costituzioni di parte civile e a quanto riportato per ciascuna parte nelle ordinanze impugnate).
Si e’ quindi dato conto che le parti civili, nell’atto di costituzione, hanno indicato la titolarita’ del conto corrente e del deposito titoli aperti presso una filiale della (OMISSIS) e la titolarita’ delle azioni, allegando la documentazione relativa (contratti di conto corrente e deposito titoli, ordini di acquisto e vendita delle azioni, questionari di profilatura MiFID, estratti conto).
Il Tribunale ha poi precisato che il Giudice dell’udienza preliminare, sulla base di criteri oggettivi e coerenti, ha stimato il danno per ciascuna parte civile, tenendo conto del solo danno patrimoniale, nel 50% circa del valore massimo delle azioni raggiunto ne(periodo di riferimento o del prezzo di acquisto. Del pari, la riduzione del 50% del valore delle azioni cosi’ determinato, sia pure stimata in via equitativa, non e’ stata ritenuta arbitraria, dal momento che e’ adeguatamente motivata con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate e allo stato del procedimento tale per cui l’esatto ammontare del danno non puo’ essere determinato.
Tale ordito argomentativo non rivela i vizi di carenza motivazionale denunziati dalla difesa del ricorrente, giacche’ si e’ dato atto di criteri oggettivi ai quali ancorare in via approssimativa il valore del danno subito da ciascuna parte civile, non essendo di contro necessario che l’importo del credito da garantire sia determinato. E’ evidente, infatti, che trattandosi di valutazione da farsi a fini cautelari e’ sufficiente una valutazione complessiva e di natura sintetica del presumibile danno arrecato agli istanti.
I giudici di merito, quindi, si sono attenuti al principio di diritto – consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e del tutto condiviso dal Collegio – in forza del quale e’ legittimo il sequestro conservativo disposto a tutela di un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, e’, tuttavia, ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702; si veda anche la gia’ citata Sez. 5, Sentenza n. 8445 del 01/02/2019, Rv. 276123).
Come si e’ visto il Tribunale, richiamando tutti i dati contenuti nelle richieste delle parti civili e le argomentazioni gia’ spese in merito nell’ordinanza dispositiva della misura, ha adottato un apparato argomentativo dotato dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi idoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto), cosi’ rendendo esplicito il giudizio sulla determinabilita’ dei crediti vantati in via approssimativa, essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalita’ della misura, dell’idoneita’ dell’eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione (Sez. 6, Sentenza n. 14065 del 07/01/2015, Rv. 262951).
4. Infondato e’ pure il terzo motivo di ricorso, con il quale si denunzia l’erronea applicazione dell’articolo 317 c.p.p. e articolo 675 c.p.c..
Questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che “in tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’articolo 675 c.p.c. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., sia perche’ il richiamo alle “forme previste dal codice di procedura civile” contenuto nell’articolo 317 c.p.p., comma 3, attiene esclusivamente alle modalita’ esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalita’ diverse e proprie del procedimento civile, sia perche’ il comma successivo del predetto articolo 317 gia’ disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non gia’ ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensi’ al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non piu’ soggetta a impugnazione” (Sez. 6, n. 45480 del 06/10/2015, Conga, Rv. 265456; conformi Sez. 5, Sentenza n. 43576 del 19/09/2001, Rv. 220262; Sez. 2, Sentenza n. 2835 del 10/12/2008, Rv. 242874; Sez. 2, Sentenza n. 3810 del 19/12/2008, Rv. 242539; Sez. 2, Sentenza n. 29113 del 22/06/2011, Rv. 250909).
5. In relazione al quarto motivo va detto che, alla stregua della documentazione allegata dalle parti civili alla memoria depositata, la questione posta dal ricorrente puo’ ritenersi superata: il sequestro, infatti, risulta eseguito su concorde richiesta delle parti, con rinuncia a qualsiasi opposizione e/o riesame.
Va tuttavia precisato che il Tribunale non si e’ affatto dichiarato incompetente a statuire sulle richieste del (OMISSIS), limitandosi ad illustrare il perimetro della valutazione rimessa al giudice del riesame nella materia afferente l’esecuzione del sequestro conservativo, evidenziando come si tratti di un contesto peculiare, in cui i provvedimenti giudiziari in materia penale collimano con le procedure di esecuzione forzata devolute al giudice civile.
In ragione di cio’, il Tribunale ha evidenziato quali sono i criteri ai quali si e’ attenuto per fissare l’importo complessivo autorizzato di Euro 365.031,25 (indicato nell’atto di citazione e sequestro presso terzi notificato agli istituti di credito).
D’altronde e’ incontroverso che il giudice che dispone il sequestro conservativo (e il Tribunale del riesame in sede di impugnazione) debba valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti in cui la legge lo consente e verificare la ragionevole proporzionalita’ fra crediti da garantire ed ammontare del debito, dovendo ritenersi applicabile anche nel procedimento penale l’articolo 496 c.p.c., che consente al giudice, ove risulti l’esorbitanza dei beni originariamente staggiti rispetto all’ammontare del credito, la riduzione del pignoramento (cosi’ la gia’ citata Sez. 2, n. 46626 del 20/11/2009, Melis, Rv. 245466; si vedano, in via generale, sul tema della competenza del giudice penale sulle questioni civilistiche afferenti l’esecuzione del sequestro conservativo Sez. 6, n. 2033 del 22/05/1997, Lentini, Rv. 209111; Sez. 6, Sentenza n. 16168 del 04/02/2011, Rv. 249329).
Il Tribunale si e’ quindi attenuto ai principi affermati anche dalla gia’ citata sentenza delle Sezioni Unite Culasso, secondo la quale – come si e’ gia’ detto “le questioni attinenti al regime di pignorabilita’ dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal tribunale del riesame, al quale e’ demandato un controllo “pieno”, che deve tendere alla verifica di legittimita’ della misura ablativa in tutti i suoi profili”. Puo’ dunque conclusivamente ribadirsi che sia il giudice che dispone il sequestro conservativo sia il Tribunale del riesame in sede di impugnazione devono valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti in cui la legge lo consente, verificare la pignorabilita’ dei beni nonche’ la ragionevole proporzionalita’ fra crediti da garantire ed ammontare del debito, sicche’, nel caso risulti l’esorbitanza dei beni originariamente staggiti rispetto all’ammontare del credito richiesto, deve essere disposta la riduzione del pignoramento nei limiti consentiti.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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