Separazione personale dei coniugi e l’assegnazione di una porzione della casa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22266.

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l’unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile.

Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22266

Data udienza 1 luglio 2020

Tag/parola chiave: Separazione e divorzio – Assegnazione parziaria della casa coniugale – Concessione – Condizioni – Unità indipendente o agevolmente divisibile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28150-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/OPRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 25/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

FATTO E DIRITTO

Relazione n. 28150 del 2018 ruolo generale.
Il Tribunale di Salerno aveva rigettato le reciproche domande di addebito della responsabilita’ della separazione personale, avanzate dai coniugi, (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva affidato il figlio a collocazione presso la madre nella casa coniugale che veniva assegnata alla (OMISSIS) e aveva posto a carico del (OMISSIS) un assegno mensile ammontante a Euro 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla meta’ delle spese straordinarie.
Il (OMISSIS) ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Salerno, chiedendo la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, la collocazione del minore presso il padre nella casa coniugale, con conseguente assegnazione della medesima o di una parte di essa al (OMISSIS). L’appellata si e’ costituita, deducendo l’inammissibilita’ e l’infondatezza dell’appello e ha proposto appello incidentale affinche’ la separazione fosse addebitata al (OMISSIS) e fosse disposto l’aumento dell’assegno di mantenimento per il figlio a Euro 300,00. Il giudice di secondo grado ha respinto l’impugnazione, considerando infondati sia l’appello principale che quello incidentale. In particolare, ha evidenziato che la pronuncia di addebito, richiesta da entrambi, non potesse fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa e il fallimento della convivenza coniugale. Ha confermato la collocazione del figlio presso la madre, non essendo ravvisabili condotte pregiudizievoli della stessa e neanche disagi del minore a causa della convivenza con il nuovo compagno della madre. Poi, ha assegnato l’immobile nella sua interezza alla (OMISSIS), escludendo l’ammissibilita’ di un’assegnazione parziaria, stanti le modeste dimensioni della stessa e la conflittualita’ accesa tra i due coniugi. La Corte d’appello ha respinto il ricorso incidentale anche relativamente all’aumento dell’assegno di mantenimento richiesto dall’appellata, considerando le condizioni economiche del (OMISSIS).
Il (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione e formula tre motivi di ricorso. La (OMISSIS) deposita controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo, si deduce la illegittimita’ della sentenza impugnata e la mancata valutazione di una prova in relazione al rigetto della domanda di addebito. Il giudice di secondo grado, ha erroneamente escluso alla luce delle prove espletate che l’infedelta’ dimostrata potesse essere la causa dell’intollerabilita’ della convivenza, avendo omesso di considerare i messaggi pubblicati dalla (OMISSIS) sui social network nei quali si dichiarava disponibile a incontri amorosi che si sono reiterati, come accertato dalla relazione investigativa.
Con il secondo motivo si deduce l’illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione di legge e la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 151 c.c.. Il ricorrente ritiene che la persistenza della relazione extraconiugale della (OMISSIS) avrebbe giustificato la pronuncia di addebito, infatti, ex articolo 151 c.c. la separazione puo’ essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio alla prole, indipendentemente, dalla volonta’ di uno o entrambi i coniugi.
Con il terzo motivo si deduce l’illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione di legged omesso esame di un fatto decisivo in relazione al rigetto della domanda relativa all’assegnazione parziaria della casa coniugale. In particolare non e’ stato considerato che il (OMISSIS) risiede nel vano cucina della proprieta’ della madre confinante con la casa coniugale. Inoltre, l’assegnazione parziale della casa coniugale secondo il ricorrente non provocherebbe conflitti, anzi ne eviterebbe l’insorgenza.
I primi due motivi sono inammissibili in quanto volti a censurare la valutazione dei fatti svolta insindacabilmente dal giudice del merito in relazione alle reciproche condotte degli ex coniugi e alla conseguente mancanza di rilevanza in ordine all’incidenza causale sull’insorgenza dell’intollerabilita’ della vita coniugale.
Il terzo motivo e’ manifestamente infondato perche’ la Corte d’appello si e’ attenuta al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilita’ di assegnare una porzione della casa coniugale al genitore non collocatario possa essere prevista solo nel caso in cui l’unita’ immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia agevolmente divisibile (sent. n. 23631 del 2011).
In conclusione il ricorso e’ inammissibile. Si applica il principio della soccombenza alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidare in Euro 4000 per compensi, 100 per esborsi oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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