Sentenze pronunciate dal giudice di pace in via equitativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 novembre 2021| n. 34524.

Sentenze pronunciate dal giudice di pace in via equitativa.

Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, comma 3, c.p.c., è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione.

Ordinanza|16 novembre 2021| n. 34524. Sentenze pronunciate dal giudice di pace in via equitativa

Data udienza 15 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: TARI – Difetto di giurisdizione – GDP – Società cooperativa – Risarcimento del danno – Operatività della riforma di cui al d.lgs. n. 40/06 – Applicabilità dell’art. 339 c.p.c. – Inammissibilità del ricorso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23093-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA DI ANCONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
COMUNE DI SENIGALLIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36/2019 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIA, depositata il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c. hanno convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Senigallia, la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il (OMISSIS) societa’ cooperativa, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti al pagamento superiore al dovuto a titolo di TARI.
Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace, con sentenza del 3 aprile 2019, ha ritenuto fondata l’eccezione suindicata ed ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia spettante alla giurisdizione del giudice tributario, ed ha condannato le parti attrici al pagamento delle spese di lite.
2. Contro la sentenza del Giudice di pace di Senigallia propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c. con unico atto affidato ad un solo motivo.
Resistono la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il (OMISSIS) con tre separati controricorsi.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la Provincia di Ancona ha depositato memoria.
Gli avvocati difensori dei ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte atto di rinuncia al mandato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), erroneita’ della decisione per avere il giudicante ritenuto sussistente il proprio difetto di giurisdizione. Sostengono i ricorrenti, al riguardo, che la loro domanda non aveva ad oggetto contestazioni sull’entita’ della TARI, quanto, piuttosto, il risarcimento del danno da loro sofferto per avere il Comune di Senigallia illegittimamente consentito il conferimento in discarica di un quantitativo di materiali superiore rispetto agli anni precedenti, con conseguente aumento indebito del tributo.
1.1. Il ricorso e’ inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’articolo 339 c.p.c., comma 3, e’ l’unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio e’ stato piu’ volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152).
Consegue da tale orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio presta convinta adesione, che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello, consentito in considerazione dell’esito del giudizio di primo grado.
La natura, esclusivamente in rito, della presente decisione esime questa Sezione dall’obbligo di rimettere l’esame del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, come normalmente dovrebbe avvenire per i ricorsi in materia di giurisdizione (articolo 374 c.p.c., comma 1). E poiche’ c’e’ gia’ stata una pronuncia di primo grado, benche’ limitata al solo difetto di giurisdizione, il presente ricorso non puo’ neppure essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione (Sezioni Unite, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14435).
2. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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