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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2014, n. 8144. La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo – che ritarda la formazione dei giudicato – non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  8 aprile 2014, n. 8144 Svolgimento del processo Il Comune di S. Antonio Abate propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 14-5-2009, con la quale la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo grado...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 21 febbraio 2014, n. 4185. Un finanziamento per il quale si invocano le garanzie di cui all’art. 39 del TUB (Testo unico bancario – D.Lgs. 1/09/1993, n. 385) può essere dichiarato nullo, anche parzialmente allorché risulti che le parti avrebbero comunque voluto il contratto, seppure con un contenuto ridotto eliminando le clausole viziate

Suprema Cassazione Civile  sezione i sentenza del 21 febbraio 2014, n. 4185   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 29405/2008 proposto da: T. F.S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), e per essa BANCA S.P.A. (nuova denominazione assunta dalla U. BANCA S.P.A., già...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 28 febbraio 2014, n. 4803. I versamenti effettuati dalla società alla banca nell’anno precedente l’ammissione della società stessa alla procedura di amministrazione straordinaria non hanno natura solutoria, bensì ripristinatoria della provvista e, pertanto, non sono revocabili.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 28 febbraio 2014, n. 4803 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 8218-2010 proposto da: C.F. S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GIUSEPPE...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2014, n. 14776. Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro può considerarsi completamente esonerato da responsabilità solo nel caso in cui le norme che disciplinano la circolazione stradale relative alla fattispecie in questione siano del tutto complete ed esaustive dei comportamenti prudenziali

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 31 marzo 2014, n. 14776 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere Dott. CIAMPI Francesco M – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2014, n. 14812. In tema di superamento dell'alternativa tra certezza e probabilismo; valorizzazione del criterio della certezza processuale; necessita' per il giudice di utilizzare il parametro di prova della elevata credibilita' razionale (che e' il risultato della valutazione del compendio probatorio) e di attenersi al criterio della probabilita' logica e non solo a quello della probabilita' statistica.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 31 marzo 2014, n. 14812 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 2 aprile 2014, n. 7609. L'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' autonomamente organizzata e il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che esercita attivita' di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita' che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualita' il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, essendo onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni

suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 2 aprile 2014, n. 7609 Integrale IRAP – Obbligo di corrispondere l’imposta – Esclusione – Solo per il professionista che opera senza dipendenti e con risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento della professione REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 7 aprile 2014, n. 8049. Rimesso alla Corte di giustizia europea il quesito se in un giudizio di divorzio fra cittadini comunitari (italiani) residenti in un diverso Stato Ue (a Londra), la giurisdizione sul mantenimento dei figli spetti al giudice della separazione, oppure a quello diverso (in questo caso inglese), davanti al quale è pendente il giudizio attinente alla responsabilità genitoriale

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 7 aprile 2014, n. 8049   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sez. Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere Dott. VIVALDI Roberta –...