Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 5 novembre 2014, n. 45844 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 ottobre 2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 15 giugno 2011, che dichiarava G.B.F.M. colpevole del reato di cui all’art. 328, comma 1,...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23522. Il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l'ausiliario ed una o tutte le parti in causa, non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa: o quest'ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso; oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23522 Svolgimento del processo I. – È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 19.2.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Lecce – sez. dist. di Nardò,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528. Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, sicché è inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non solo non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità, ma anzi si evince il conferimento necessariamente in data anteriore al provvedimento impugnato, per essere stato conseguito quest'ultimo in base ad un atto di impulso – sul quale sarebbe apposta la procura – a sua volta necessariamente anteriore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 11.6.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso il decreto della corte di appello di Napoli n. 119 cron....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22523. Nessun risarcimento per l’assistente del dentista danneggiato dal paziente nel caso in cui, durante l'intervento, vi sia una violenta stretta di mano da parte del paziente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22523 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526. La novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in 1.11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348-ter, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno. In applicazione di tale principio alla fattispecie, pertanto, non rileva che la comunicazione dell'ordinanza di appello sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata e sia stata integrale oppur no, visto che essa è pacificamente avvenuta in tempo anteriore di oltre sessanta giorni alla proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 348-ter cod. proc. civ. e che da essa si evinceva la definizione dell'appello con le forme speciali previste dalla novella del 2012 del giudizio di secondo grado, così risultando pienamente idonea ad attivare il termine breve per impugnare, con il ricorso per cassazione, la già ben nota sentenza di primo grado.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 7.5.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 2182 del 22.11.12...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 settembre 2014, n. 20589. Dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del dovere di sinteticità espositiva, mutuando tale concetto dai principi del giusto processo, ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perché ritenuto troppo lungo (100 pagine) e prolisso, affermando che erano sufficienti solo le ultime dodici pagine di motivazioni, rispetto alle 100 pagine presentate.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 30 settembre 2014, n. 20589 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente – Dott. VENUTI Pietro – Consigliere – Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22573. La delimitazione dell'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 cod. civ.: se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione della richiamata disposizione codicistica in quanto la medesima esige che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 ottobre 2014, n. 22573 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4967. È legittimo il provvedimento con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha negato il rilascio del certificato AEOF (Authorized economic operator full) – ovvero di operatore economico autorizzato ai fini della semplificazioni doganali e della sicurezza, disciplinato dal regolamento CE n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006 – ritenendo di non applicare al caso di specie l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (che prevede il c.d. silenzio assenso generalizzato) in quanto non applicabile, tra l'altro, "ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali", quale quello in commento
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4967 COMMERCIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8063 del 2013, proposto da: Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore...
Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 4492. Va accolta l’istanza cautelare presentata in primo grado, relativamente all’obbligo della Consob di adeguare il proprio regolamento sanzionatorio per le sanzioni “penali” alla sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, concernente proprio detto regolamento, ritenuto violativo dell’art. 6 CEDU sotto vari profili, quali, tra gli altri, la mancanza del contraddittorio e la mancata pubblicità del procedimento, sussistendo il dovere di adeguarsi alle sentenze della Corte europea. Al fine della effettività della tutela giurisdizionale cautelare, non è necessario attendere la piena vulnerazione con la eventuale emanazione di sanzioni, per ipotesi viziate perché adottate sulla base di regolamento illegittimo, anche nell’interesse della stessa Autorità emanante.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 4492 ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 7567 del 2014, proposto da: Arepo Bp Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Natale Irti, Giuseppe Morbidelli, Francesco Arnaud, Marco Annoni, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, via Udine N. 6; Matteo Arpe,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 ottobre 2014, n. 43552. Sono utilizzabili le dichiarazioni rese da un contribuente al Funzionario dell'Agenzia delle Entrate senza l'assistenza del difensore prima dell'inizio della verifica fiscale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 ottobre 2014, n. 43552 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott....