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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 giugno 2015, n. 12598. Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell’evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 giugno 2015, n.12598 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 106, 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonché omessa o, quanto meno, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il...

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Corte di Cassazione, sezione I, 15 giugno 2015, n.12312. Non può ritenersi opponibile agli eredi un comportamento processuale pregresso che trova le sue ragioni in motivazioni strettamente personali e, come tali, non estensibili all’erede che, subentrato nel processo, ha adottato una condotta processuale del tutto diversa rispetto a quella del proprio dante causa

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 15 giugno 2015, n.12312 Ritenuto in fatto F.L. , nata il (omissis) , ha chiesto al Tribunale di Roma accertarsi la sua filiazione da T.O. , nato il (omissis). Il giudizio è stato interrotto a seguito della morte del T., avvenuta il (omissis), e riassunto nei confronti degli...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 2975. E’ legittima la determinazione assunta dall’Amministrazione, nell’ambito dell’ampia incontestabile discrezionalità che connota le relative valutazioni in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere, di irrogare una sanzione della perdita del grado per rimozione al militare dell’Arma dei Carabinieri che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, a nulla rilevando il dedotto carattere occasionale di tale uso, ovvero le particolari circostanze in cui si sarebbe trovato. La condotta rimproverata è del tutto inammissibile, perché, alla luce dei compiti istituzionali dell’Arma e per la contiguità con soggetti operanti nell’illegalità che l’assunzione di stupefacenti inevitabilmente comporta, pregiudica la relazione fiduciaria con l’Amministrazione di appartenenza, costituisce una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento prestato e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa l’esito negativo di altri accertamenti o l’assenza di sintomi di tossicodipendenza. Né, accertato il consumo di sostanze stupefacenti da parte del militare, può assumere utilità l’esito del processo penale instaurato riguardo agli stessi fatti che hanno portato al provvedimento sanzionatorio

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 2975 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3199 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ma., con domicilio eletto presso Fe.Pe. in...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 giugno 2015, n. 23960. In tema di scommesse sportive lo ius superveniens fa venir meno le esigenze preventive di un sequestro penale.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 giugno 2015, n. 23960 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 giugno 2015, n. 23954. Dichiarazione fraudolenta per chi prende mutui molti più alti del valore della casa e non denuncia i ricavi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 giugno 2015, n. 23954 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. PEZZELLA...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 28 maggio 2015, n. 11131. La giurisdizione sulla controversia della sopensione in applicazione della legge Severino pendente dinnanzi al TAR per spetta al giudice ordinario

  Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 28 maggio 2015, n. 11131   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente Aggiunto Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. MAZZACANE...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 maggio 2015, n. 11067. La nozione di giustificatezza introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di licenziamento e’ nettamente distinta dalle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo Legge n. 604 del 1966, ex articolo 2119 e articolo 3 traducendosi essenzialmente in assenza di arbitrarieta’ e pretestuosita’ o, per converso, nella ragionevolezza del provvedimento datoriale. La nozione di giustificatezza del licenziamento, che rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla indennita’ supplementare, spettante in base alla contrattazione collettiva al dirigente, non coincide con quelle di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento del lavoratore subordinato, ma e’ molto piu’ ampia, e si estende sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l’arbitrarieta’, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede e del divieto dei licenziamento discriminatorio. Ond’e’ che, a differenza dell’esonero del datore di lavoro dal pagamento dell’indennita’ supplementare, generalmente prevista per i dirigenti di azienda dalla contrattazione collettiva, che presuppone la giustificazione del licenziamento, l’esonero dall’obbligo del preavviso o da quello alternativo del pagamento dell’indennita’ sostitutiva presuppone la giusta causa che consiste in un fatto che, in concreto valutato (e cioe’, sia in relazione alle sua oggettivita’ sia con riferimento alle sue connotazioni soggettive), determina una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, tenuto conto altresi’ della natura di quest’ultimo e del grado di fiducia che esso postula, di guisa che possono ricorrere le condizioni per non corrispondere l’indennita’ supplementare, in presenza della giustificatezza del licenziamento, e non sussistere quelle per negare l’indennita’ sostitutiva di preavviso in assenza della giusta causa

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 maggio 2015, n. 11067   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...