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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 luglio 2015, n. 14697. In tema di criteri di riparto delle spese riguardanti la manutenzione, ricostruzione e installazione dell’ascensore, la disciplina contenuta negli artt. 1123-1125 cod. civ., sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale che abbia natura contrattuale, inoltre, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime. In quest’ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l’esenzione totale dall’onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa comune (come ad es. l’ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato” In assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà comune del bene impone la partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che concernono detto bene

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 luglio 2015, n. 14697 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il 14 febbraio 2009, che ha accolto l’appello proposto da N.A. avverso la sentenza del Tribunale di Genova, e nei confronti del Condominio via (omissis) . 1.1. –...

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Consiglio di Stato, ordinanza 17 luglio 2015, n. 3587. Ai sensi dell’art. 99 c.p.a. sono rimesse all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni in tema di c.d. giudicato a formazione progressiva: – se nel corrente quadro giuridico del processo amministrativo il concetto di giudicato a formazione progressiva sia ancora attuale – se, in presenza di una sentenza resa in sede di giudizio di ottemperanza, ritenuta idonea ad integrare il giudicato della sentenza di cognizione e, come tale, intangibile, il concetto di ius superveniens, idoneo a circoscrivere l’effetto del giudicato stesso, possa essere applicabile anche all’ipotesi di una giurisprudenza comunitaria sopravvenuta; – se la normativa nazionale sopravvenuta possa incidere sul giudicato a formazione progressiva eventualmente formatosi, determinandone l’inidoneità a produrre gli effetti programmati e stabiliti; – se, dopo la riforma del processo amministrativo attuata con l’adozione del relativo codice e l’introduzione di azioni processuali prima non riconosciute dal sistema processuale amministrativo, abbia ancora senso fare riferimento all’istituto del giudicato a formazione progressiva, elaborato dalla giurisprudenza proprio per sopperire alle limitazioni proprie del processo amministrativo originario, centrato sulla sola azione di annullamento del provvedimento illegittimo, oppure se debba farsi riferimento ad un concetto di giudicato omologo a quello civilistico ed incentrato sul dictum contenuto nella sola sentenza di merito.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V ORDINANZA 17 luglio 2015, n. 3587 ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2007, proposto da: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Annoni, Diego Vaiano, Paolo Vaiano, Felice Eugenio Lorusso e Roberto Mastroianni, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3568. La normativa, comunitaria e nazionale (artt. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita attraverso la presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, e 48, paragrafo 2, lett. a), punto ii), della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, secondo cui le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate attraverso la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni), nel richiedere la prestazione o effettuazione/esecuzione dei servizi nell’ultimo triennio, dà chiara ed univoca prevalenza al dato sostanziale relativo alla concreta esecuzione del rapporto, su quello meramente formale relativo al momento genetico della stipulazione del contratto, in coerenza alla ratio immanente al requisito in esame, di dimostrare il possesso dell’idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa concorrente, presupponente l’esecuzione effettiva di servizio analoghi nel triennio.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 16 luglio 2015, n. 3568 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2015, proposto da: Prodeo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Fantini, con domicilio eletto presso lo Studio Tonucci & Partners, in Roma, via Principessa Clotilde, 7; contro IVASS...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3560. Nel sistema della verifica prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, non è configurabile alcun silenzio significativo idoneo a far cessare quella condizione di bene culturale della cosa oggetto di tutela. Questa conclusione è in linea con l’intera configurazione della verifica dell’art. 12 del Codice che prevede – in luogo del precedente sistema degli “elenchi” – una presunzione legale relativa di culturalità e una sottoposizione al regime integrale di bene culturale fino a che il procedimento di verifica non si sia espressamente concluso con un provvedimento amministrativo negativo di quell’interesse, con gli effetti di condizione risolutiva di quel regime; ovvero con un provvedimento positivo che conferma e consolida il regime medesimo, spiegando gli effetti di un’ordinaria dichiarazione di bene culturale (art. 12, comma 7). D’altra parte, se si considera che il provvedimento negativo ha gli effetti sostanziali di fuoriuscita giuridica del bene dal patrimonio culturale nazionale e di sottrazione al relativo regime, è ragionevole ritenere che le conseguenze giuridiche negative di un’eccessiva durata del procedimento non debbano prevalere, grazie a una fictio iuris, sull’esigenza superiore e immanente della tutela fino a che di questa non si sia dimostrata la mancanza di giustificazione. Non v’è dubbio infatti che – nelle more del completamento del procedimento – quella fuoruscita potrebbe essere di pregiudizio all’integrità effettiva del bene e rendere inutile il ritorno della tutela se, successivamente, ne venisse riconosciuta la buona ragione. Il provvedimento adottato oltre il termine di cui all’art. 12, consolida legittimamente gli effetti provvisori di sottoposizione presuntiva al regime di bene culturale

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3560 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9439 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3571. Un contratto atipico, espressione di autonomia negoziale, non è estraneo all’ambito dell’attività contrattuale di diritto privato che l’Amministrazione è abilitata a svolgere, pur nell’osservanza delle regole procedurali pubblicistiche circa la formazione della volontà negoziale e l’individuazione del contraente, per rispettare i parametri di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti – anche attraverso esternalizzazione di alcuni servizi – non richiede quindi, necessariamente, il ricorso a forme contrattuali tipiche disciplinate dalla legge, ma può all’occorrenza essere modulato in termini particolari, eventualmente misti, benchè col minore possibile discostamento, rispetto ad anologhe fattispecie tipizzate e, comunque, nel rispetto dei concorrenti parametri legislativi (di natura mista, a titolo esemplificativo, sono stati ritenuti i contratti, rispondenti a criteri di housing sociale, nonché i contratti di sponsorizzazione

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3571 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2997 del 2015, proposto da Sa. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 luglio 2015, n. 28067. Una condizione di difficoltà economica non può legittimare, ai sensi dell’art. 54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa, atteso che non può parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 luglio 2015, n. 28067 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere Dott. DI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27575. La realizzazione di una tettoia, tale essendo la struttura in questione, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, né si configura quale pertinenza atteso che essendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art.44 DPR 380/01

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27575 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...