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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 15721. L’articolo 1588 (coordinato con l’articolo 1218) c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile con la dimostrazione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico con la diligenza richiesta dal caso concreto, e che sia stata identificata in modo positivo la causa dell’incendio ed essa non sia a lui imputabile. Non attiene al contenuto della prova liberatoria, invece, ai fimi della liberazione dalla responsabilita’ contrattuale del conduttore verso il locatore per i danni subiti o il perimento della cosa locata, l’individuazione dei soggetti in concreto responsabili dell’incendio stesso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 luglio 2015, n. 15721 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 luglio 2015, n. 32674. Un atto può ritenersi molesto non solo in ragione dell’intrinseco contenuto, ma anche per il contesto in cui viene posto in essere e per le condizioni soggettive di chi lo subisce. E’ necessario essere in grado di apprezzare fino a che punto le condotte dell’imputato siano da ritenere oggettivamente moleste e soprattutto se la loro reiterazione abbia potuto qualificare la condotta come tipica in virtù delle peculiari condizioni soggettive della persona offesa

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 luglio 2015, n. 32674 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio – Presidente Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott. PISTORELLI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 luglio 2015, n. 32787. Nella individuazione dei reati rispetto ai quali è applicabile l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all’articolo 168 bis del Cp e seguenti (“reati puniti…con la pena edittale detentiva non superiore al massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria…”), deve aversi riguardo alla sola pena edittale, senza che si possa tenere conto della sussistenza di eventuali circostanze aggravanti, seppure a effetto speciale. Infatti, sul piano letterale, manca nella disciplina normativa alcun esplicito riferimento alla possibile incidenza delle eventuali aggravanti, mentre ogni volta che il legislatore ha voluto che si tenesse conto delle circostanze aggravanti lo ha espressamente previsto (cfr. articoli 4 del Cpp, 157 del Cp, 278 del Cpp, 131 bis del Cp). Inoltre, anche strutturalmente, ai fini della decisione sull’istanza presentata ex articolo 464 bis del Cpp, al giudice non è consentito pronunciarsi sulla fondatezza dell’accusa, dunque sulla configurabilità o meno del fatto aggravato, se non in termini negativi circa la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento (da queste premesse, accogliendo il ricorso dell’imputato, la Corte, in una fattispecie in cui era contestato il reato di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, punito con una pena ricompresa nella soglia indicata dall’articolo 168 bis del Cp, ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Gip aveva invece rigettato la richiesta di sospensione in ragione della ritenuta contestazione dell’aggravante a effetto speciale di cui all’articolo 80 del Dpr n. 309 del 1990, che secondo il giudicante avrebbe portato la pena oltre la soglia prevista per l’ammissibilità dell’istituto)

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 luglio 2015, n. 32787 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 luglio 2015, n. 15573. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, per effetto dell’azzeramento dei punti, disponga la sottoposizione del trasgressore a revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 24 luglio 2015, n. 15573 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 settembre 2015, n. 17550. L’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a noma dell’art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 settembre 2015, n. 17550 In fatto Con ricorso del 28.6.2010 gli odierni ricorrenti indicati in epigrafe, adivano, insieme con altri, la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24...