La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18428 del 7 luglio 2025, ha definito in modo dettagliato il regime processuale dell'incapacità a testimoniare (ex art. 246 c.p.c.) e della successiva nullità della prova testimoniale.
La Suprema Corte ha stabilito che:
L'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio dal giudice. Se la parte interessata non eccepisce tale incapacità prima dell'ammissione del mezzo di prova, l'eccezione è definitivamente preclusa. Non è più possibile sollevare, in un momento successivo, una generica eccezione di nullità della prova già assunta.
Nel caso in cui la parte abbia tempestivamente eccepito l'incapacità ma il giudice abbia comunque disposto e dato corso all'assunzione della testimonianza, la prova così acquisita è affetta da nullità. Tale nullità, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., deve essere eccepita dall'interessato immediatamente dopo l'escussione del teste o, se assente il difensore, nella prima udienza successiva. La mancata osservanza di tale onere temporale comporta la sanatoria della nullità.
La parte che ha validamente e tempestivamente eccepito la nullità della testimonianza ha l'ulteriore onere di dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni. Se questa omissione si verifica, l'eccezione si considera rinunciata e non potrà più essere riproposta in sede di impugnazione.




