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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 giugno 2014, n. 12364. Non può essere presunta l'«origine professionale» dell'epatite cronica soltanto perché contratta da un infermiera. Ella deve, infatti, fornire la prova rigorosa di tempi, modalità e dinamica dell'infortunio, trattandosi di una malattia ad «eziologia plurifattoriale».

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 giugno 2014, n. 12364 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 giugno 2014, n. 12562. Negli infortuni sul lavoro non scatta il concorso di colpa del dipendente per essersi esposto ad un rischio inutile se tale comportamento integrava una prassi nota all'impresa

suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 giugno 2014, n. 12562 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n.24528. La colpa professionale del medico deve valutarsi tenendo conto della qualifica ricoperta dal professionista, delle specializzazioni ricoperte dallo stesso e del grado di difficoltà e urgenza di cui debba occuparsi. Il rimprovero personale che fonda la colpa personalizzata, spostata cioè sul versante squisitamente soggettivo, richiede di ponderare le difficoltà con cui il professionista ha dovuto confrontarsi; di considerare che le condotte che si esaminano non sono accadute in un laboratorio o sotto una campana di vetro e vanno quindi analizzate tenendo conto del contesto in cui si sono manifestate. Da questo punto di vista, si è concluso, l'art. 2236 cod. civ. non è che la traduzione normativa di una regola logica ed esperienziale che sta nell'ordine stesso delle cose. In breve, quindi, la colpa del terapeuta ed in genere dell'esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell'intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si è svolto.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  10 giugno 2014, n.24528 1. Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di C.R. e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata confermata dalla Corte...

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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 5 maggio 2014, n. 9568. La parte, in sede di ricorso per cassazione, "ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, segnatamente "per potersi configurare il vizio di motivazione e' necessaria non solo la puntuale indicazione dei fatti controversi rilevanti e del successivo momento di sintesi

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 5 maggio 2014, n. 9568 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 giugno 2014, n. 12959. La trascrizione della donazione modale non vale a far acquisire all'onere un carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconducibilità della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 giugno 2014, n. 12959 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 11-17 luglio 1997, la Provincia di Teramo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, la società RO.IM.CO. s.r.l. con sede in (omissis) , la società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.l. in liquidazione,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 9 giugno 2014, n.12936. In caso ricorso per cassazione dopo l’ordinanza pronunciata ex articolo 348 bis cpc, l'esercizio del diritto di impugnazione contro la sentenza di primo grado potrà essere consentito solo se l'appello non sia stato tardivo e se i motivi di ricorso per cassazione riguardino punti della decisione di primo grado, che erano stati attinti dall'impugnazione in appello. Rientra tra i requisiti "minimi" dell'esposizione del fatto l'indicazione sia della tempestiva proposizione dell'appello, sia dell'oggetto dei motivi per i quali esso è stato proposto. Inoltre, siffatti requisiti "minimi" dovranno essere integrati anche dall'esposizione dei contenuti dell'ordinanza di inammissibilità, in funzione dell'ammissibilità del motivo di ricorso di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 cpc, stante la limitazione del sindacato di legittimità ai motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della stessa norma, nell'ipotesi in cui «l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza del 9 giugno 2014, n.12936 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE – 3 ORDINANZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO FINOCCFIIARO – Presidente – Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO – Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA – Consigliere – Dott. FRANCO DE STEFANO Vre...