Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 817 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...
Categoria: Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2015, n. 665. Il patto di prova è valido in quanto specifico anche se è determinato solo attraverso il rinvio alla categoria prevista nel contratto collettivo
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 gennaio 2015, n. 665 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 818. Chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione è inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza d'un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 818 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 gennaio 2015, n. 3345. Il delitto di cui all’art. 586 c.p. presuppone la consumazione di un delitto doloso, il nesso di causalità tra tale delitto e la morte di una o più persone e la sussistenza di una colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. Ne consegue che risponde di tale reato il comandante di una nave di migranti che con un comportamento gravemente colposo imbarca centinaia di migranti, non prevedendo, né accettando, né volendo la morte di alcuni di essi e l’evento nefasto comunque si verifica.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 23 gennaio 2015, n. 3345 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 9/6/2014, il Tribunale di Catania, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta da R.H.H. avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di naufragio (capo A),...
Corte di Cassazione, sezione V, 15 gennaio 2015, n. 1781. L'espressione "condizione analoga alla schiavitù", contenuta nella formulazione dell'art. 600 c.p., prima delle modifiche apportate a tale disposizione normativa dall'art. 1, l. 11 agosto 2003, n. 228, integra un elemento normativo della fattispecie del reato di riduzione in schiavitù, che non indica una situazione disciplinata in tassative previsioni legislative (diversamente la statuizione sarebbe "inutiliter data") ma quella di fatto, parificabile al parametro legale di schiavitù, indicata nella convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n. 1723, come lo "stato o condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di uno di essi"; situazione che la mutevole realtà può presentare con connotati volta a volta diversi ma fondamentalmente identici nell'ambito dei rapporti interpersonali, nei quali un individuo ha un potere pieno e incontrollato su un altro, assoggettato appunto al suo dominio
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 15 gennaio 2015, n. 1781 Fatto e diritto Con sentenza pronunciata il 17.4.2013, la corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara, in data 21.6.2011, aveva condannato P.R. e P.X. alle pene ritenute...
Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 14 gennaio 2015, n. 1364. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato corrispondente all'ammontare della imposta evasa nei reati tributari puo' legittimamente permanere "fino a quando permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria"; pertanto, in caso di rateizzazione quale piano di rientro dal debito tributario, "le ragioni del sequestro possono venir meno solo con il completamento rateale concordato". Il che non significa che la rateizzazione non incida sulla cautela penale: incide peraltro solo in termini di quantum, legittimando la decurtazione dell'importo corrispondente a quello che frattanto e' gia' stato pagato, poichè in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non puo' essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiche', altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non puo' mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa
Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 14 gennaio 2015, n. 1364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1409. La sentenza di "patteggiamento" che, con riferimento a un fatto illecito relativo a droghe "leggere" abbia applicato una pena secondo i parametri edittali previsti dalla disciplina sanzionatoria dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, va annullata soltanto ove la pena base concordata dalle parti ecceda i limiti edittali previsti dalla normativa antecedente alla legge n. 49 del 2006 dichiarata incostituzionale, mentre nel caso in cui la pena concordata sia comunque compresa entro i limiti edittali nuovamente vigenti dopo la decisione della Corte costituzionale non ne consegue alcun effetto sulla sentenza di patteggiamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 gennaio 2015, n. 1409 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente Dott. LEO Guglielm – rel. Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1751. La trattazione del processo prima dell'orario previsto non vìola il diritto di difesa
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 gennaio 2015, n. 1751 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere Dott. RECCHIONE...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1784. La configurabilità di tale reato resta inevitabilmente esclusa quando le condotte possano essere imposte da concrete esigenze sopraggiunte, che non si pongano in contrasto con gli interessi del minore, atteso che l'elemento costitutivo di tale delitto sussiste solo quando i comportamenti illeciti siano finalizzati ad impedire di fatto l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 15 gennaio 2015, n. 1784 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284. Ai fini della revoca della detenzione domiciliare, concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena per la gravità dei motivi di salute, occorre accertare la persistenza delle pregresse precarie condizioni di salute del condannato per verificare la compatibilità dello stato di salute con il ripristino della detenzione carceraria, nell'ambito di una valutazione comparativa tra le esigenze di tutela della collettività e quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica. A differenza di quanto previsto per la detenzione domiciliare ordinaria, per la cui revoca è sufficiente la valutazione della condotta del soggetto contraria alla legge, nel caso di una situazione di salute particolarmente grave e tale da giustificare la incompatibilità con il regime carcerario devono essere, infatti, "sottoposte a valutazione e comparazione anche le condizioni sanitarie del soggetto, la cui salute può essere sacrificata soltanto in presenza di condotte altamente negative e del tutto incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere"
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato, ai sensi degli artt. 51-ter e 47-ter, comma 6, Ord. Pen., la misura della detenzione domiciliare, prorogata nei confronti di C.C.D. dallo stesso Tribunale, con...