L'Ordinanza civile n. 9135 della Corte di Cassazione, del 7 aprile 2025, si è pronunciata sulla decorrenza del termine di prescrizione per l'azione di arricchimento senza causa.
La Suprema Corte ha chiarito che, come per ogni altra azione, la prescrizione per l'azione di arricchimento senza causa inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto all'indennizzo può essere fatto valere. Questo momento coincide con quello in cui si verificano contemporaneamente sia l'arricchimento del beneficiario sia la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte.
Nel caso specifico esaminato, che riguardava un'azione di cosiddetto "arricchimento indiretto" proposta nei confronti di un Comune dal suo direttore dei lavori, il quale cercava di recuperare somme versate a un'impresa appaltatrice in forza di una sentenza di condanna per lavori eseguiti ma non previsti nel progetto principale, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata. Quest'ultima aveva correttamente individuato il dies a quo della prescrizione nella data di realizzazione dell'impoverimento, ovvero nel momento in cui la sentenza di condanna era passata in giudicato, anziché nella data di esecuzione dei lavori.
In sintesi, l'ordinanza stabilisce che per l'azione di arricchimento senza causa, la prescrizione inizia a correre solo quando il danno patrimoniale della parte impoverita è certo e verificabile, e non da un momento precedente che non ne consolidi la certezza.




