L'Ordinanza civile n. 9083 della Corte di Cassazione, del 7 aprile 2025, ha chiarito i principi relativi alla custodia della cosa nell'ambito di un contratto d'appalto, in particolare in relazione al trasferimento del potere di fatto sul bene.
La Suprema Corte ha stabilito che, qualora vi sia un effettivo trasferimento del potere di fatto sulla cosa dall'appaltante all'appaltatore, la custodia del bene è da considerarsi in capo all'appaltante. Ciò implica che la responsabilità per eventuali danni derivanti dalla cosa, in quel periodo, ricadrebbe sul committente.
Tuttavia, l'Ordinanza precisa che se l'appaltatore mantiene un'ingerenza o un potere di disporre della cosa, anche dopo l'inizio dei lavori o il trasferimento del potere di fatto, la custodia è da intendersi in capo ad entrambi, appaltante e appaltatore. In questo scenario, la responsabilità per la custodia diventa concorrente.
In sintesi, la sentenza delinea un criterio di attribuzione della custodia basato sull'effettivo e completo trasferimento del potere di fatto sul bene, o sul mantenimento di un'ingerenza da parte dell'appaltatore che giustifichi una custodia congiunta.





