Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 novembre 2015, n. 23392. La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  16 novembre 2015, n. 23392 Svolgimento del processo Il Credito Fondiario ed Industriale – FONSPA, già s.p.a. Credito Fonadiario, agiva nei confronti del notaio C.R., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per avere il notaio stipulato contratto di mutuo, garantito da ipoteca iscritta sull’appartamento in (omissis) ,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2015, n. 23121. L’azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l’azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell’azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un’azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titolo; pertanto, l’azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata dall’attore in base all’esistenza di un proprio titolo di proprietà e all’assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell’art. 948 c.c., a paralizzare la quale è irrilevante che il convenuto deduca di possedere o di detenere l’immobile in forza di un titolo proveniente da un terzo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2015, n. 23121 Svolgimento del processo Resasi acquirente di un terreno con sovrastante edificio sito in (omissis) , giusta decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma in una procedura esecutiva immobiliare contro terzi, la Ardo s.r.l. con citazione notificata nell’ottobre del 2001...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20313. Le spese sostenute dal querelato per difendersi in sede penale è devoluta alla competenza funzionale del giudice penale, per le ragioni già indicate nella relazione stessa

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20313 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere – Dott. BARRECA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 ottobre 2015, n. 43488. Interpretazione chiara della circostanza aggravante della discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, di cui all’art. 3 del d.l. n. 122/1993; l’imputazione della stessa prescinde da un’indagine autonoma sull’elemento soggettivo, dovendosi procedere dall’analisi delle modalità lesive della condotta che si vale del disprezzo per l’altro da sé

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 28 ottobre 2015, n. 43488 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 ottobre 2015, n. 43448. È valido l’alcoltest anche se l’ora riportata dall’etilometro non è adeguata all’orario solare. Il mancato aggiornamento dell’orario interno dell’etilometro non inficia la regolarità delle operazioni se le circo-stanze di tempo e di luogo sono correttamente riportate nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria e se gli scontrini rappresentativi dell’esito dell’alcoltest sono stati sottoscritti dal conducente

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 ottobre 2015, n. 43448 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto – Presidente Dott. BLAIOTTA Rocco M. – rel. Consigliere Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 ottobre 2015, n. 43425. In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non puo’ concedere di ufficio la pena sostitutiva stessa, pur se richiesta dalla parte in sede di giudizio d’appello. Ed invero, a nulla rileva che trattasi di un beneficio meno consistente della sospensione condizionale della pena, beneficio, questo, che, in forza dell’articolo 597 c.p.p., comma 5, il giudice di appello puo’ concedere di ufficio: infatti, proprio l’espressa previsione, da parte del legislatore, delle facolta’ attribuite, ex officio, al giudice dell’appello preclude un’applicazione estensiva od analogica della norma, ed un ampliamento, per via di interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali specificamente, e tassativamente, conferiti al medesimo giudice. A favore dell’affermazione di tale principio depone, del resto, la natura eccezionale della disposizione in esame, costituente deroga al principio generale dell’effetto devolutivo dell’appello stabilito dall’articolo 597 c.p.p., comma 1, con conseguente sua inapplicabilita’, ai sensi dell’articolo 14 preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 ottobre 2015, n. 43425 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott....