Immissioni illecite: azione reale e risarcimento
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Immissioni illecite: azione reale e risarcimento

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Ordinanza n. 5637 del 3 marzo 2025, ha chiarito che l'azione intrapresa dal proprietario di un fondo danneggiato, di natura reale, per accertare l'illegittimità delle immissioni e richiederne l'eliminazione tramite modifiche strutturali, deve essere indirizzata al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni. Tale azione può essere cumulata con una domanda di risarcimento del danno personale (responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), proponibile anche contro un convenuto diverso.

Atto via posta: deposito irrituale, non nullo
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Atto via posta: deposito irrituale, non nullo

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Sentenza n. 5644 del 3 marzo 2025, ha stabilito che l'invio tramite posta di un atto processuale alla cancelleria (nel caso specifico, la costituzione in giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo) costituisce un deposito irrituale, in quanto non contemplato dalla legge. Tuttavia, poiché questa è un'attività materiale senza un requisito volitivo autonomo, che può essere svolta anche da un "nuncius" (cioè un incaricato), tale modalità può comunque raggiungere il suo scopo. Di conseguenza, il vizio viene sanato ai sensi dell'articolo 156, comma 3, del codice di procedura civile, con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere, e non dalla data di spedizione.

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
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Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5580 del 3 marzo 2025, ha chiarito un aspetto del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'Articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile.

La pronuncia stabilisce che, qualora la proposta di decisione accelerata riguardi l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della certificazione di conformità del provvedimento impugnato, e l'intimato non si sia costituito con controricorso, il ricorrente ha la facoltà di presentare istanza per la decisione della causa e, contestualmente, depositare la certificazione mancante.

In tale contesto, la proposta del giudice ha l'effetto di sollecitare il contraddittorio sulla presenza di vizi formali del processo che sono ancora sanabili. Tuttavia, una volta fissata l'udienza camerale e intervenuta la sanatoria del vizio, non è più applicabile l'ultima proposizione del comma 3 dell'Articolo 380-bis c.p.c., poiché il giudizio non viene più definito in conformità alla proposta originaria di improcedibilità.

Diffamazione a mezzo stampa: irrilevante conoscenza diretta
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Diffamazione a mezzo stampa: irrilevante conoscenza diretta

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5642 del 3 marzo 2025, ha stabilito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la conoscenza diretta da parte del danneggiato della pubblicazione da cui ha avuto origine la notizia diffamatoria è irrilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio.

La Suprema Corte ha chiarito che l'evento lesivo non è rappresentato dalla diretta cognizione del danneggiato della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma piuttosto dalla diffusione che tale notizia ha avuto presso l'opinione pubblica e dal discredito che ne è derivato per la sua figura nella collettività.

Nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto un danno da lesione della reputazione, a prescindere dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte dell'attore, della notizia diffamatoria relativa al suo coinvolgimento in un pluriomicidio.

Inadempimento Contrattuale: Chi Prova Cosa?
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Inadempimento Contrattuale: Chi Prova Cosa?

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5629 del 3 marzo 2025, ha ribadito i principi in materia di onere della prova dell'inadempimento di un'obbligazione.

Quando un creditore agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno o l'adempimento, è sufficiente che provi la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza. A tal fine, il creditore deve limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte.

Spetta invece al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa altrui, ovvero l'avvenuto adempimento.

Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova si applica anche nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'Articolo 1460 del Codice Civile. In questa situazione, i ruoli delle parti si invertono: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

Volontà e incompatibilità oggettiva per transazione novativa
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Volontà e incompatibilità oggettiva per transazione novativa

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5565 del 3 marzo 2025, ha delineato i requisiti per la configurazione di una transazione novativa. Affinché tale transazione si realizzi, devono coesistere due elementi distinti: uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva.

Sul piano oggettivo, è indispensabile che le parti, con l'intento di risolvere o prevenire una controversia, abbiano concordato una rinuncia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese. Questa rinuncia deve essere finalizzata a modificare e ad estinguere la precedente situazione negoziale, instaurandone una nuova che sia obiettivamente incompatibile con il rapporto originario.

Sul piano soggettivo, è richiesta un'inequivocabile manifestazione della volontà delle parti in tal senso. Ciò significa che esse devono aver palesato chiaramente l'intenzione di stabilire tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello preesistente, conferendo a tale volontà una forma e un contenuto adeguati.

Occupazione Illegittima: Prova Danno e Liquidazione
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Occupazione Illegittima: Prova Danno e Liquidazione

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2610 del 3 febbraio 2025, ha stabilito gli oneri probatori per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un immobile.
La Suprema Corte ha precisato che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario che chiede il risarcimento del danno è tenuto ad allegare e provare specifici pregiudizi.

Per quanto riguarda il danno emergente (la perdita subita), il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta del bene. Per il lucro cessante (il mancato guadagno), deve indicare uno specifico pregiudizio subito, come la perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o canone superiore a quello di mercato. A fronte di una specifica contestazione del convenuto, il proprietario è chiamato a fornire la prova di questi pregiudizi, anche attraverso presunzioni o il richiamo a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

La Corte ha ribadito che, qualora il danno da perdita subita non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo con valutazione equitativa. In questi casi, un parametro utile per la liquidazione è il canone locativo di mercato, che può servire da riferimento per stimare il mancato guadagno del proprietario.

Inammissibilità Appello: Requisiti Ricorso Cassazione
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Inammissibilità Appello: Requisiti Ricorso Cassazione

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2649 del 4 febbraio 2025, ha precisato i requisiti per dedurre l'inammissibilità dell'appello in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha affermato che la deduzione dell'inammissibilità dell'appello a norma dell'articolo 342 del Codice di Procedura Civile (integrante un error in procedendo, che legittima la Corte di Cassazione a esaminare direttamente gli atti) presuppone sempre l'ammissibilità del motivo di censura.

Questo motivo deve rispettare il principio di specificità di cui all'articolo 366, comma 1, numeri 4 e 6, del c.p.c. Tale principio deve essere interpretato in conformità alle indicazioni della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), che richiede criteri di sinteticità e chiarezza. Ciò si realizza attraverso la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse. Lo scopo è contemperare la necessità di semplificare l'attività del giudice di legittimità con la garanzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non comprometterne la sostanza.

Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, il ricorrente si era limitato a un generico rinvio all'atto di appello e non aveva spiegato per quali motivi o profili l'impugnazione della controparte avrebbe dovuto essere considerata inammissibile per violazione dell'articolo 342 c.p.c., rendendo la doglianza inammissibile.

Collegamento negoziale: nesso funzionale e intento unico
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Collegamento negoziale: nesso funzionale e intento unico

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2612 del 4 febbraio 2025, ha definito i criteri per la configurazione del collegamento negoziale e i limiti del sindacato di legittimità sulla sua valutazione.
La Suprema Corte ha chiarito che affinché si possa parlare di un collegamento negoziale in senso tecnico, che comporta la considerazione unitaria di più negozi, devono ricorrere due requisiti fondamentali:

Requisito Oggettivo: Esiste un nesso teleologico (funzionale) tra i negozi. Questi sono volti a regolare gli interessi reciproci delle parti all'interno di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario. In sostanza, i diversi contratti sono collegati perché mirano a raggiungere un unico scopo economico complessivo.

Requisito Soggettivo: C'è un comune intento pratico delle parti. Le parti non vogliono solo gli effetti tipici dei singoli negozi posti in essere, ma anche il loro coordinamento per la realizzazione di un fine ulteriore, che trascende gli effetti tipici di ciascun contratto e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Questo significa che le parti intendono che i contratti operino insieme per un obiettivo più ampio.

La Cassazione ha sottolineato che l'accertamento della natura, dell'entità, delle modalità e delle conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito. L'apprezzamento di quest'ultimo non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretto da una motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. In altre parole, la Corte di Cassazione non entra nel merito della valutazione, ma verifica solo la correttezza logica e giuridica del ragionamento del giudice inferiore.

Titoli amministrativi responsabilità locatore se impossibili
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Titoli amministrativi responsabilità locatore se impossibili

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2791 del 4 febbraio 2025, ha delineato i casi in cui il locatore è responsabile per il mancato ottenimento di titoli amministrativi da parte del conduttore.

La Suprema Corte, in tema di locazione ad uso non abitativo, ha chiarito che il mancato conseguimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento della sua attività imprenditoriale può generare responsabilità per il locatore in specifiche circostanze:

Se l'ottenimento di tali titoli è impossibile a causa delle caratteristiche intrinseche del bene locato. Ciò significa che l'immobile stesso presenta delle limitazioni strutturali o urbanistiche che impediscono l'attività del conduttore.
Se il locatore ha formalmente assunto l'impegno di conseguire tali titoli. In questo caso, la sua responsabilità deriva da un'obbligazione contrattuale esplicita.
Se, in virtù del principio della buona fede contrattuale, il locatore deve ritenersi comunque tenuto a collaborare con il conduttore, in quanto la sua fattiva partecipazione al corrispondente procedimento amministrativo è indispensabile per la realizzazione della causa contrattuale, desumibile dalla volontà negoziale delle parti. Si tratta di un obbligo implicito, derivante dalla necessità che il contratto raggiunga il suo scopo.
Nel caso specifico, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore. La Corte territoriale non aveva adeguatamente evidenziato gli indici di fatto che avrebbero giustificato l'obbligazione, ex fide bona, del locatore di attivarsi per regolarizzare una trasformazione (da magazzino a laboratorio per la lavorazione della carne) compiuta abusivamente dal precedente conduttore, in una situazione in cui l'oggetto del contratto era indicato come "magazzino" in conformità alla previsione catastale.