Con l’ordinanza n. 30996 del 26 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per il diritto di difesa nei giudizi di secondo grado: il limite alla produzione di nuovi documenti in appello previsto dall’articolo 345 c.p.c.
Il caso di specie
La vicenda trae origine da un giudizio per il risarcimento dei danni da sinistro stradale. Il ricorrente, soccombente in primo grado sulla quantificazione dell'invalidità permanente, aveva prodotto in appello una nuova perizia medico-legale di parte, redatta successivamente alla sentenza di primo grado, per contestare le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU). La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile tale documento, ritenendolo una "nuova prova" vietata dal rito.
Il principio di diritto: la natura della perizia di parte
La Cassazione ha cassato la decisione di merito, ribadendo un orientamento consolidato ma spesso disatteso: la perizia di parte non costituisce un "documento" o una "nuova prova" in senso stretto ai fini dell'art. 345 c.p.c. Essa rappresenta, invece, una semplice argomentazione tecnica o una memoria illustrativa di natura difensiva.
Di conseguenza:
La sua produzione in appello è sempre ammessa, anche se formata dopo il giudizio di primo grado.
Il giudice ha l'obbligo di tenerne conto nella decisione, poiché essa serve a stimolare il contraddittorio tecnico e a confutare i risultati della CTU.
Rilevanza costituzionale e violazione del contraddittorio
Un passaggio fondamentale dell'ordinanza 30996/2025 riguarda il principio del contraddittorio. La Corte chiarisce che impedire a una parte di depositare una perizia tecnica per criticare la CTU viola il diritto di difesa garantito dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali.
A differenza di quanto ipotizzato inizialmente in sede di definizione accelerata, la Cassazione ha stabilito che tale violazione è rilevante di per sé: non è necessario che il ricorrente dimostri che, se ammessa, la perizia avrebbe sicuramente cambiato l'esito della causa. La mera compressione della facoltà difensiva tecnica giustifica, da sola, la cassazione della sentenza







