Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5088.
Il conferimento dell’azienda individuale in una società, tanto di persone quanto di capitali, determina, ai sensi degli artt. 2558 e ss. cod. civ., un fenomeno traslativo in virtù del quale l’alienante acquista la posizione di socio della società ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta