Ampliamento uso parti comuni in condominio
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Ampliamento uso parti comuni in condominio

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 28336 del 4 novembre 2024 chiarisce che, in un condominio, ogni condomino può utilizzare le parti comuni grazie al diritto di condominio. Tuttavia, l'uso delle parti comuni può essere ampliato tramite un titolo che attribuisce maggiori diritti, secondo l'art. 1118 del codice civile. Se invece le parti comuni vengono utilizzate per fornire un'utilità aggiuntiva a una proprietà esclusiva, si crea una servitù.

Dolo incidente: risarcimento senza annullamento contratto
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Dolo incidente: risarcimento senza annullamento contratto

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28291 del 4 novembre 2024 chiarisce che, in caso di dolo incidente, un contraente che subisce raggiri e sostiene che avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse, può chiedere il risarcimento dei danni senza dover annullare il contratto. La richiesta di risarcimento si basa sul presupposto che i raggiri non abbiano influito in modo determinante sul consenso, mantenendo così il contratto valido.

Accertamento data scrittura privata nel fallimento
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Accertamento data scrittura privata nel fallimento

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28214 del 4 novembre 2024 stabilisce che, nel processo di verifica del passivo fallimentare, l'accertamento della data anteriore di una scrittura privata che documenta un credito deve seguire le regole dell'art. 2704, comma 1, del codice civile. Il curatore fallimentare è considerato terzo rispetto ai creditori e al fallito, e il giudice può rilevare d'ufficio la questione. Se il curatore avvia un giudizio separato per contestare l'inadempimento di un creditore, ciò implica il riconoscimento della data anteriore della scrittura, poiché il dovere di lealtà e probità non consente di modificare la propria posizione processuale per convenienza.

Litisconsorzio e riassunzione con successore parte estinta
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Litisconsorzio e riassunzione con successore parte estinta

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28333 del 4 novembre 2024 stabilisce che, in un giudizio rescissorio dopo una cassazione con rinvio, è necessario coinvolgere tutte le parti della sentenza cassata. Se una parte non esiste più, la riassunzione del processo deve essere fatta nei confronti del suo successore. Nel caso specifico, un giudizio è stato riassunto contro il condominio invece che contro gli ex soci di una società estinta.

Prosecuzione attività societaria: non sempre dannosa
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Prosecuzione attività societaria: non sempre dannosa

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28320 del 4 novembre 2024 afferma che, nelle società di capitali, continuare l'attività dopo una causa di scioglimento non è necessariamente dannoso. Gli amministratori non sono automaticamente responsabili se la loro condotta non conservativa non ha causato danni, o se ha persino avvantaggiato la società. La responsabilità non sussiste senza prova di un pregiudizio al patrimonio sociale.

Vittoria in primo grado e le eccezioni assorbite
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Vittoria in primo grado e le eccezioni assorbite

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28295 del 4 novembre 2024 stabilisce che una parte completamente vittoriosa in primo grado non è tenuta a presentare appello incidentale per riesaminare domande o eccezioni respinte o non esaminate. È sufficiente riproporre tali questioni nelle difese del giudizio di secondo grado. La Corte ha cassato con rinvio una sentenza che aveva erroneamente richiesto un appello incidentale per un'eccezione di prescrizione assorbita.

Clausola risolutiva: dichiarazione implicita possibile
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Clausola risolutiva: dichiarazione implicita possibile

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28260 del 4 novembre 2024 chiarisce che, in ambito contrattuale, la volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa può essere espressa anche implicitamente, purché in modo chiaro. Questa dichiarazione può essere inclusa nell'atto di citazione per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari simili, senza necessità di una dichiarazione preliminare separata.

Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa
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Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa

Per la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 18 ottobre 2024, la n. 27089, nella ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l’art. 1588 cod. civ. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l’identità, esulando l’identificazione di tale soggetto dall’attività oggetto della prova liberatoria

Comoda divisibilità di un immobile e il criterio oggettivo
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Comoda divisibilità di un immobile e il criterio oggettivo

Per la Suprema Corte, con la sentenza del 18 ottobre 2024, la n. 27040, l'accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo della concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valore economico, così da poter attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, valutando la fattibilità dell'intervento edilizio necessario per la divisione in relazione alle caratteristiche del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali.

Contratto e l’Interpretazione letterale
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Contratto e l’Interpretazione letterale

La Cassazione ha statuito, con l'Ordinanza del 18 ottobre 2024, la n. 27033, che l’art. 1362 cod. civ., allorché nel primo comma prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.