Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2024| n. 29050.
La valutazione sull’esistenza di una colpa professionale dell’avvocato deve essere compiuta con un giudizio "ex ante", valutando la possibile utilità dell’iniziativa intrapresa o omessa, senza che l’avvocato possa garantirne l’esito favorevole. Tale giudizio deve seguire le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del “più probabile che non”, in base al quale può ritenersi che l’omissione dell’avvocato abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Occorre distinguere tra l’omissione di condotte che, se tenute, avrebbero evitato l’evento dannoso, dall’omissione di condotte che, invece, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi, possono esserci gli estremi per la responsabilità civile, ma, mentre nella prima ipotesi l’evento dannoso si è verificato, nella seconda il danno, che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante, deve essere oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realizzato e non può essere empiricamente accertato.
Nel caso specifico, relativo a cinque diversi giudizi risarcitori promossi nell’interesse del ricorrente e tutti definiti con pronunce preliminari in rito a causa di una serie di omissioni procedurali imputabili all’avvocato, la Corte di Cassazione, avendo ascritto la fattispecie in esame alla seconda delle due ipotesi, non potendosene stabilire con certezza l’esito, ha confermato l’insussistenza della responsabilità professionale invocata anche in sede di legittimità dal ricorrente.






