La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale
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La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2024| n. 15643.

La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. In particolare, il danno risarcibile, resta circoscritto al c.d. interesse negativo, quale interesse al ristoro delle conseguenze della lesione della libertà negoziale, perpetrata con l’illecito precontrattuale

Nei giudizi di divisione la prova della comproprietà dei beni da dividere non è quella rigorosa 
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Nei giudizi di divisione la prova della comproprietà dei beni da dividere non è quella rigorosa 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2024| n. 15573.

Nei giudizi di divisione la prova della comproprietà dei beni da dividere non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi.

Morte conducente ed omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata
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Morte conducente ed omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2024| n. 15513.

Nella morte del conducente di un veicolo a causa di un sinistro stradale verificatosi su di un tratto stradale privo di qualsiasi barriera di sicurezza e la presenza di un albero in prossimità della carreggiata ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa, essendo oggettiva la mancata manutenzione del custode della strada ne consegue la logica presunzione della resposnabilità di cui all’art. 2051 c.c. sussistendo il nesso causale tra la mancata apposizione di barriere ed il sinistro da cui è scaturito l’evento morte.

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In tema di circolazione prohibente domino

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 maggio 2024| n. 15237.

In tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione.

Il regime tavolare e la natura costitutiva del trasferimento di diritti reali che non travolge l’applicazione dei principi generali in tema di giudicato
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Il regime tavolare e la natura costitutiva del trasferimento di diritti reali che non travolge l’applicazione dei principi generali in tema di giudicato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 maggio 2024| n. 15234.

Per i beni soggetti a regime tavolare, secondo la disciplina prevista dal r.d. n. 499 del 1929, la natura costitutiva del trasferimento di diritti reali non travolge l'applicazione dei principi generali in tema di giudicato, racchiusi nell'art. 2909 c.c., e in ogni caso non prevale rispetto a diritti derivanti da pronunce del giudice di carattere costitutivo.

Appalto ed il regime probatorio delle variazioni
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Appalto ed il regime probatorio delle variazioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15351.

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l’art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam”, nel secondo, invece, l’art. 1661 cod. civ. consente all’appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.

Prelazione agraria la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo
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Prelazione agraria la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15311.

In tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, e subordinata "al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore" (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti del diritto di prelazione in capo all'avente diritto, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto predetto, si limita a subordinare l'efficacia dell'atto all'eventuale esercizio della prelazione, che va, poi, riscontrata come in concreto esistente nel concorso dei necessari requisiti di legge.

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In particolare nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la motivazione del giudice

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15270.

Il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l’attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. In particolare, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe

Preliminare di vendita di un garage e la risoluzione del contratto per inutilizzabilità del bene per l’impossibilità della manovra di accesso
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Preliminare di vendita di un garage e la risoluzione del contratto per inutilizzabilità del bene per l’impossibilità della manovra di accesso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15309.

In tema di preliminare di vendita di un garage, ove il promissario acquirente chieda la risoluzione del contratto per inadempimento, stante l'inutilizzabilità del bene per l'impossibilità della manovra di accesso, il criterio della facile manovrabilità, di cui agli articoli 3.6.3. e 3.7.2. del Dm 1° febbraio 1986 del Ministero dell'interno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità.

La sottoscrizione del CID da parte di entrambi i conducenti e la presunzione iuris tantum nei confronti dell’assicuratore
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La sottoscrizione del CID da parte di entrambi i conducenti e la presunzione iuris tantum nei confronti dell’assicuratore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 giugno 2024| n. 15431.

In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.