Responsabilità avvocato: valutazione prognostica “ex ante”
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Responsabilità avvocato: valutazione prognostica “ex ante”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2024| n. 29050.

La valutazione sull’esistenza di una colpa professionale dell’avvocato deve essere compiuta con un giudizio "ex ante", valutando la possibile utilità dell’iniziativa intrapresa o omessa, senza che l’avvocato possa garantirne l’esito favorevole. Tale giudizio deve seguire le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del “più probabile che non”, in base al quale può ritenersi che l’omissione dell’avvocato abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Occorre distinguere tra l’omissione di condotte che, se tenute, avrebbero evitato l’evento dannoso, dall’omissione di condotte che, invece, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi, possono esserci gli estremi per la responsabilità civile, ma, mentre nella prima ipotesi l’evento dannoso si è verificato, nella seconda il danno, che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante, deve essere oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realizzato e non può essere empiricamente accertato.

Nel caso specifico, relativo a cinque diversi giudizi risarcitori promossi nell’interesse del ricorrente e tutti definiti con pronunce preliminari in rito a causa di una serie di omissioni procedurali imputabili all’avvocato, la Corte di Cassazione, avendo ascritto la fattispecie in esame alla seconda delle due ipotesi, non potendosene stabilire con certezza l’esito, ha confermato l’insussistenza della responsabilità professionale invocata anche in sede di legittimità dal ricorrente.

Contratto agrario: Erede e la coltivazione abusiva
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Contratto agrario: Erede e la coltivazione abusiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2024| n. 28876.

L'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - il quale, in caso di morte del proprietario di fondo rustico, prevede, in capo all'erede che esercita al momento dell'apertura della successione attività agricola sul fondo condotto e di proprietà del "de cuius", il diritto alla continuazione della coltivazione con un contratto di affitto con gli altri coeredi - non trova applicazione qualora l'erede prosegua l'attività agricola già esercitata dal "de cuius" abusivamente e senza alcun titolo, per essere stato il contratto di affitto stipulato con quest'ultimo dichiarato nullo per violazione degli artt. 4 e 8 della l. n. 379 del 1967.

Actio interrogatoria: incide su diritto potestativo
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Actio interrogatoria: incide su diritto potestativo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28666 del 7 novembre 2024, ha chiarito la natura e gli effetti dell'actio interrogatoria (artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.).

L'actio interrogatoria è un'azione che consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato all'eredità deve dichiarare se accetta o rinuncia.

La Corte ha precisato che tale azione non ha lo scopo di risolvere conflitti tra diritti, ma incide sul diritto potestativo del chiamato all'eredità, ovvero sulla sua facoltà di accettare o rinunciare. La dichiarazione di accettazione resa in seguito all'actio interrogatoria non determina una delazione dell'eredità in via succedanea o un accrescimento a favore di altri chiamati.

In altre parole, l'actio interrogatoria serve semplicemente a "sollecitare" il chiamato a prendere una decisione sull'eredità, ma non definisce in modo definitivo chi è erede e quali sono i diritti degli altri chiamati.

Pertanto, restano impregiudicate tutte le questioni che possono sorgere tra i chiamati, compresa quella relativa all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento.

Consegna chiavi cassaforte perfeziona contratto deposito
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Consegna chiavi cassaforte perfeziona contratto deposito

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28565 del 6 novembre 2024, ha stabilito che in un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte costituisce un contratto di deposito, con obblighi per entrambe le parti. Oltre all'obbligo del vettore, vi è un obbligo di custodia delle chiavi e dei valori nella cassaforte. In caso di furto, il depositario è responsabile se non dimostra che l'inadempimento è dovuto a cause non imputabili, secondo l'art. 1218 cod. civ.

Esdebitazione non esclusa per patrimonio scarso
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Esdebitazione non esclusa per patrimonio scarso

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024, ha stabilito che un debitore non può essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione secondo l'art. 142 l.fall., a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio. Questo è valido purché tale condizione non derivi da condotte ostruzionistiche, negligenti o fraudolente del debitore. La valutazione si concentra sui requisiti soggettivi elencati nell'art. 142 l.fall., escludendo l'importanza del requisito oggettivo, in linea con l'art. 280, comma 1, CCII.

Trasferimento immobiliare tra coniugi ed azione revocatoria
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Trasferimento immobiliare tra coniugi ed azione revocatoria

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28558 del 6 novembre 2024, ha stabilito che l'atto di trasferimento immobiliare tra coniugi, effettuato in base agli accordi di separazione consensuale omologata, può essere soggetto ad azione revocatoria ordinaria. Il giudice può esaminare anche il contenuto obbligatorio di tali accordi, anche se impugnato solo il contratto di cessione. Nel caso specifico, è stata confermata l'inefficacia dell'atto con cui il marito aveva ceduto gratuitamente alla moglie la metà di un immobile.

Sale and lease back ed il patto commissorio
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Sale and lease back ed il patto commissorio

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28553 del 6 novembre 2024, ha stabilito che nel contratto di "sale and lease back" non è necessario avere tutti e tre gli indici sintomatici per violare il divieto di patto commissorio. L'elemento fondamentale è se l'operazione negoziale ha come scopo una causa di garanzia vietata, piuttosto che un effettivo trasferimento di beni. Questo accertamento è rimesso al giudice di merito, che può basarsi su diversi indici rivelatori.

Estensione proprietà comune ed il mandato speciale condomini
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Estensione proprietà comune ed il mandato speciale condomini

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28675 del 7 novembre 2024, ha stabilito che la richiesta di estendere la proprietà comune di un condominio a un'area adiacente, acquisita per usucapione, supera i poteri dell'assemblea condominiale e dell'amministratore. Tale azione richiede un mandato speciale da parte di ogni condomino, poiché comporta l'accrescimento del diritto di comproprietà e l'assunzione proporzionale degli obblighi correlati.

Responsabilità precontrattuale trattative e affidamento
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Responsabilità precontrattuale trattative e affidamento

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28767 del 7 novembre 2024, ha stabilito che la responsabilità precontrattuale si verifica quando le trattative tra le parti creano un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, ma vengono interrotte senza giustificato motivo. È necessario che l'interruzione non sia dovuta a fatti che escludano tale affidamento, e la verifica di questi elementi spetta al giudice di merito, non contestabile in sede di legittimità se motivata adeguatamente.

Vendita di cose mobili e la vendita a distanza
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Vendita di cose mobili e la vendita a distanza

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28727 del 7 novembre 2024, ha chiarito che l'art. 1510 del codice civile, riguardante la vendita di cose mobili, è una norma speciale che consente al venditore di liberarsi dall'obbligo di consegna consegnando la merce al vettore o spedizioniere. Questa norma è intesa a facilitare i rapporti commerciali e la vendita a distanza e non può essere applicata in via analogica. Non può derogare ai principi generali delle obbligazioni, in particolare all'art. 1228 del codice civile.