Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2024| n. 15643.
La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. In particolare, il danno risarcibile, resta circoscritto al c.d. interesse negativo, quale interesse al ristoro delle conseguenze della lesione della libertà negoziale, perpetrata con l’illecito precontrattuale