Liquidazione dei compensi e determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decisum
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Liquidazione dei compensi e determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decisum

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 688.

In tema di liquidazione dei compensi per l'esercizio della professione forense, nella determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decisum, laddove la sentenza di secondo grado abbia riconosciuto all'appellante una somma maggiore di quella tributatagli dal primo giudice, il decisum, con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell'impugnazione, in virtù dell'effetto sostitutivo tipico dell'appello.

Opposizione agli atti esecutivi e deduzione della violazione di norme processuali
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Opposizione agli atti esecutivi e deduzione della violazione di norme processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 903.

L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.

Applicabilità del principio della ragione più liquida
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Applicabilità del principio della ragione più liquida

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 693.

L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia.

Contemporanea regolamentazione dell’accordo originario e dell’accordo transattivo
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Contemporanea regolamentazione dell’accordo originario e dell’accordo transattivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 645.

In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.

In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata
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In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 635.

In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta.

Nei procedimenti minorili l’audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica
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Nei procedimenti minorili l’audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 437.

Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.

Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio
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Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 453.

Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.

Ai fini del mutamento della detenzione in possesso
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Ai fini del mutamento della detenzione in possesso

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 gennaio 2024| n. 483.

Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell'art. 1141 c.c., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore.

L’amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice
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L’amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 451.

L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.