Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 febbraio 2024| n. 3901.
In tema di necessaria specificità dei motivi di ricorso ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove il ricorrente contesti l’erronea valutazione da parte del giudice di merito delle ragioni da lui poste a fondamento della domanda è necessario che riproduca il contenuto dell’atto che si assume malamente interpretato in modo da evidenziare l’errore denunciato. Ciò a pena di inammissibilità e a prescindere dal potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo.