Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione
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Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15102.

Il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento; il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'articolo 2948, n. 4, del Cc.

Fideiussione in favore di una società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della concedente società
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Fideiussione in favore di una società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della concedente società

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15033.

Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore.

Ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario la mancata consegna dell’atto per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero
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Ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario la mancata consegna dell’atto per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14705.

In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione
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Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14788.

Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto.

I rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale sono utilizzabili nell’ambito dei contratti delle società cooperative
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I rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale sono utilizzabili nell’ambito dei contratti delle società cooperative

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|28 maggio 2024| n. 14850.

Il principio in base al quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale non sono utilizzabili nell'ambito dei contratti societari, in quanto caratterizzati dalla comunione di scopo, non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio da parte del socio si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione alla vita sociale e non è caratterizzato dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra le prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo.

Originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c. e la successiva proposizione in comparsa conclusionale di domanda ex art. 2050 c.c.
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Originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c. e la successiva proposizione in comparsa conclusionale di domanda ex art. 2050 c.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 maggio 2024| n. 14960.

In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie.

La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente
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La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 maggio 2024| n. 14885.

La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all' articolo 2932 del codice civile, purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva e avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore.

In tema di concorrenza sleale il cd. storno vietato di dipendenti
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In tema di concorrenza sleale il cd. storno vietato di dipendenti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 maggio 2024| n. 14944.

In tema di concorrenza sleale, il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l'imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d'opera, che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica.

Usucapione interruzione in caso di azione o eccezione petitoria irritualmente proposta nel giudizio possessorio
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Usucapione interruzione in caso di azione o eccezione petitoria irritualmente proposta nel giudizio possessorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 maggio 2024| n. 14829.

Nel giudizio possessorio, sia l'azione che l'eccezione petitoria, ancorché irritualmente esperite o sollevate nonostante il divieto ex art. 705, comma 1, c.p.c., sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l'usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l'ammissibilità.

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Nel giudizio di reclamo sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo i fatti esistenti al momento della sua decisione e non quelli sopravvenuti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 maggio 2024| n. 14847.

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione.