Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2024| n. 5536.
L'identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei "contrassegni" di identificazione - così i dati catastali - ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente, che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale. Il codice civile non stabilisce un criterio generale di identificazione dei beni immobili ai fini della validità del contratto.