Danno da uccisione iure proprio dei congiunti
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Danno da uccisione iure proprio dei congiunti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25200.

In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Deve ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.

Solidarietà delle competenze anche per abbandono giudizio
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Solidarietà delle competenze anche per abbandono giudizio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 settembre 2024| n. 25271.

La solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 richiede un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista, in modo che al giudice sia sottratto il potere di pronunciare sul processo; ciò si verifica anche quando le parti hanno previsto l'abbandono della causa dal ruolo o hanno rinunciato agli atti del processo, con conseguente estinzione di questo, purché i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione, accettando che, nei loro confronti, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione abbia posto le spese giudiziali.

Il contratto di locazione o affine stipulato a “non domino”
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Il contratto di locazione o affine stipulato a “non domino”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 settembre 2024| n. 25339.

Il contratto di locazione o affine, stipulato a “non domino” non si scioglie automaticamente in caso di estinzione del diritto in capo al concedente. Gli effetti obbligatori prodotti da quel contratto – rispettivamente, obbligo di pagamento del canone e garanzia di pacifico godimento – permangono immutati: dunque, l’utilizzatore non potrà invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, se nessuna molestia riceva dal terzo proprietario o se, ricevendola, venga garantito dal concedente.

Mutuo di scopo e la causa del contratto
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Mutuo di scopo e la causa del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25193.
Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto.

Risoluzione e possibilità di rinunciare al relativo effetto
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Risoluzione e possibilità di rinunciare al relativo effetto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25128.

La parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione.

Prova documentale dell’e-mail
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Prova documentale dell’e-mail

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25131.

I princìpi desumibili dalla legge relativi al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’articolo 2712 cod. civ.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate; (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità; la c.d. “mail” semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice

Assegno di mantenimento ed il tenore di vita
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Assegno di mantenimento ed il tenore di vita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25055.
Per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge al quale non è addebitabile la separazione il giudice deve tenere conto del tenore di vita in costanza di matrimonio, non solo valutando la dichiarazione dei redditi, ma considerando nel complesso a prescindere dalla provenienza delle consistenze patrimoniali o reddituali. Infatti rilevano anche i redditi non fiscalmente dichiarati.

Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese
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Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25038.

Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre ricorso se durante il giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso di mancanza dell'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

Prescrizione ed atti interruttivi successivi alla domanda
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Prescrizione ed atti interruttivi successivi alla domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25171.

In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rientrando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.

Revocatoria fallimentare e l’onere della prova contraria
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Revocatoria fallimentare e l’onere della prova contraria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25166.

In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa.