Responsabilità degli amministratori e l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse
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Responsabilità degli amministratori e l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 aprile 2024| n. 10742.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio.

La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore al fine della revocatoria fallimentare
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La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore al fine della revocatoria fallimentare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 aprile 2024| n. 10780.

La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, deve essere effettiva e non meramente potenziale; agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato, la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi, sempre che questi (come ad esempio protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente, nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore; in particolare, ai fini della revocatoria fallimentare di compravendita ai senso dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto e iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo.

Liquidazione degli onorari per l’avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale
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Liquidazione degli onorari per l’avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10367.

In tema di liquidazione degli onorari, 

a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;

b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;

c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;

d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;

e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;

g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.

In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto
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In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10479.

In tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto con azione di rendiconto deve fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1716 c.c..

Risarcimento del danno da fatto illecito e gli interessi c.d. compensativi
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Risarcimento del danno da fatto illecito e gli interessi c.d. compensativi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10376.

In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito.

Il danno da indisponibilità diretta dell’immobile patito dal proprietario
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Il danno da indisponibilità diretta dell’immobile patito dal proprietario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10477.

Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.

In presenza di una causa di scioglimento della società gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale
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In presenza di una causa di scioglimento della società gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10413.

In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi.

La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio
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La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10430.

La missiva contenente la richiesta di pagamento "a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata" (nella specie peraltro inviata in corso di causa), in mancanza di una più univoca volontà abdicativa del professionista, non assume valore dispositivo e di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa ed a specifici diritti in esecuzione dell'incarico di patrocinio non essendo ammissibile frazionare l'unitarietà della prestazione professionale.

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Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10402.

Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.

Trasferimento d’azienda e successione nei contratti non aventi carattere personale
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Trasferimento d’azienda e successione nei contratti non aventi carattere personale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10487.

Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all’art. 2558 cod. civ. dell’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 cod. civ., 2610 cod. civ. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633.