La possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite
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La possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 maggio 2024| n. 12534.

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela derivante dalla mancata tempestiva attivazione dell’utenza telefonica
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Il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela derivante dalla mancata tempestiva attivazione dell’utenza telefonica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10885.

In tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela derivante dalla mancata tempestiva attivazione dell’utenza telefonica si qualifica come danno patrimoniale da perdita di chance. Tale genere di pregiudizio non consiste nella perdita di un vantaggio economico, essendo bensì rappresentato dalla definitiva perdita della possibilità di conseguirlo. Sicché, allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale, per la liquidazione del danno si procede in via equitativa, pur nell’impossibilità di quantificare con esattezza il numero di commesse e gli ordini persi dall’impresa fruitrice del servizio a seguito del distacco della linea telefonica. Ai fini della risarcibilità del danno, è sufficiente che il pregiudizio sia provato in termini di apprezzabile, seria e consistente possibilità perduta di acquisire nuova clientela, atteso che l’esistenza del danno non può essere negata dalla mera mancanza di documenti fiscali idonei a dimostrare l’avvenuta contrazione reddituale del fruitore; tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere la sussistenza di un danno risarcibile.

Il contenuto del contratto d’appalto con espressione con più sensi l’interpretazione è al senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto
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Il contenuto del contratto d’appalto con espressione con più sensi l’interpretazione è al senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12115.

Poiché il contratto d’appalto prevede la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi ed assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l’uso del “nomen iuris” appalto, un contratto atipico aleatorio, l’espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione.

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Gli effetti della deliberazione che ha deciso lo scioglimento e la liquidazione si producono dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12156.

Gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Disciplina del rapporto definitivo difforme da quella prevista nel preliminare
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Disciplina del rapporto definitivo difforme da quella prevista nel preliminare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12090.

Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.

L’actio negatoria servitutis è imprescrittibile
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L’actio negatoria servitutis è imprescrittibile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12095.

L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù.

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Omessa citazione dei testi la decadenza dalla prova dev’essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2024| n. 12110.

In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.

Le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate
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Le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 maggio 2024| n. 12314.

Tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate e nel caso di contestazione di una sanzione amministrativa derivante da un accertamento e fondata anche sul corretto funzionamento dell’apparecchiatura è onere dell’amministrazione dare prova sia dell’omologazione iniziale, sia della taratura periodica con la relativa documentazione.

Si presumono vessatorie le clausole con foro competente località diverse da quella della residenza del consumatore
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Si presumono vessatorie le clausole con foro competente località diverse da quella della residenza del consumatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 maggio 2024| n. 12315.

In tema di contratti del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo.