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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 novembre 2015, n. 23616. I licenziamenti collettivi – nel regime anteriore alla legge n. 92 del 2012 – sono legittimi solo se la comunicazione di recesso ai lavoratori è inviata contestualmente alla comunicazione alle organizzazioni sindacali, salvo che il datore di lavoro provi in giudizio l’esistenza di precise e giustificate motivazioni oggettive

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 novembre 2015, n. 23616 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Irene – Consigliere Dott. DE MARINIS...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25801. In tema liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell’avvocato per l’opera pre­stata in un giudizio relativo ad azione revocato­ria, il valore della causa – laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile – si determina, ex art. 6, comma 2, del d.m. n. 127 del 2004, non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia. L’entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l’entità di quanto effettivamente percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima del­la redazione del piano di riparto definitivo. Sic­ché, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al “disputatum” , risulta plausibile il convinci­mento espresso dai giudici del merito che il valore effettivo della controversia vada determinato con riferimento al valore dei beni oggetto dell’azione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 dicembre 2015, n. 25801 Svolgimento del processo Con il decreto impugnato il Tribunale di Marsala ha rigettato il reclamo proposto dall’avv. V. S. avverso il decreto del giudice delegato che ha liquidato in e. 11.153,98, anziché nella misura di e. 45.655,02 richiesta, gli onorari spettantigli quale difensore...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 2573. Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. (del quale amplia l’ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente cui viene opposta l’exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall’utente, non esclude l’obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25731   Svolgimento del processo B.F. citò in giudizio, dinanzi al giudice di Pace di Foggia, l’Enel distribuzione denunciando l’inadempimento della società convenuta, consistente nella mancata fornitura di energia elettrica in conseguenza della quale erano a lui derivati danni di diversa natura dei quali...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24763. La presenza nell’unità immobiliare, quand’anche non abitabile, di intollerabili immissioni di fumo, così come la mancanza di idoneo isolamento acustico, costituiscono vizi che pregiudicano e menomano in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l’abitabilità dell’unità immobiliare e, come tali, rientranti nella disciplina di cui all’art. 1669 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 dicembre 2015, n. 24763 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere Dott. SCALISI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 dicembre 2015, n. 25442 . La circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle – assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (artt. 81 precitata delibera Consob e 94, comma 6 del regolamento intermediari Consob del 1998 n. 11522, applicabile ratione temporis, e della cui violazione risponde l’intermediario che abbia accettato modalità di pagamento difformi da quelle prescritte, come nel caso in esame alla luce del rendiconto sull’andamento dell’investimento) – non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell’intermediario preponente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  18 dicembre 2015, n. 25442 Svolgimento del processo G.G.B. convenne dinanzi al Tribunale di Milano T.S. e s.p.a. Rasbank, incorporante B.N.L. Investimenti, già B.N.L. Investimenti Sim, deducendo di aver consegnato al T. , promotore finanziario di B.N.L. dal 1992 ed iscritto all’albo a norma del D.lgs. n. 31...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140. L’accordo con il quale le parti, proprietarie di unità immobiliari in un edificio condominiale, si trasferiscano reciprocamente, nel corso di operazioni rivolte alla ristrutturazione dell’edificio, diritti immobiliari su porzioni in proprietà esclusiva e in proprietà comune (gli uni acconsentendo all’abbassamento dell’altezza del soffitto del proprio appartamento e al conseguente trasferimento di volumetria in favore dei proprietari del piano superiore; e questi trasferendo, a loro volta, in corrispettivo, l’esclusiva proprietà su un disimpegno e su un’area di accesso comuni), deve rivestire la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., trattandosi di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (contratto di certo non assimilabile al regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, realizzante un negozio di accertamento libero da forme). Poiché l’atto scritto costituisce, in tal caso, lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà degli effetti negoziali, esso non può essere sostituito da comportamenti concludenti, ed in particolare dalla sottoscrizione, ad opera delle parti, di progetti e da richieste di autorizzazione, essendo evidente che un progetto non può essere considerato un atto negoziale vincolante per le parti che lo sottoscrivono, attesa la sua funzione esclusiva di strumento diretto, unitamente alla relativa istanza, a conseguire la concessione o l’autorizzazione edilizia, in esso, l’espressione delle volontà, che necessariamente devono essere da ciascuna delle parti dirette all’altra, volte a trasferire, in maniera inequivocabile, reciproci diritti reali

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2001, V.C. e C.C. , proprietari di un appartamento ubicato al primo piano di un edificio in (OMISSIS) , assumevano: che – essendo stato raggiunto un accordo con gli altri...