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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3387. Nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non puo' essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiche' l'articolo 83, comma 3, nell'elencare gli atti a margine o in calce; ai quali puo' essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, e' necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal citato articolo 83, comma 2, cioe' con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest'ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui all'articolo 299 c.p.c. e segg., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore nella specie denominato comparsa di costituzione per sostituzione di difensore nel controricorso su cui possa essere apposta la procura speciale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 febbraio 2015, n. 3387 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3464. La rinunzia tacita ad avvalersi di una clausola compromissoria contenuta in un giudizio ormai concluso, non opera anche in un successivo giudizio relativo ad una controversia derivante sempre dal medesimo contratto ma avente diverso petitum e causa petendi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 febbraio 2015, n. 3464 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2899. Ai fini della parziale esenzione della parte datoriale dal versamento di contribuzione assistenziale e previdenziale relativamente ad indennità percepite per le trasferte e rimborsi spese, per la parte eccedente i limiti indicati dall'art. 48 (51) del d.p.r. n. 917/1986, come sostituuto dall'art. 3 del d.lgs. n. 314/1997, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 febbraio 2015, n. 2899 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. LORITO Matilde...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2800. La mera inerzia del lavoratore, non accompagnata da altre circostanze significative, non rappresenta condotta idonea a perfezionare la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 febbraio 2015, n. 2800 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. DORONZO...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3479. Illegittimo il licenziamento del dipendente che utilizzi autovettura, carta di credito e telepass dell'azienda. La regola vale a condizione che l'imprenditore non abbia imposto precisi oneri di rendicontazione sull'uso del mezzo, della carta di pagamento e del telepass facenti capo all'azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 febbraio 2015, n. 3479 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – rel. Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 marzo 2015, n. 4292. L'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669 terdecies e 703, 3 comma c.p.c. in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione . Tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi del 4 comma dell'art. 703 c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda; ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo. La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669-octies, ultimo comma c.p.c. (in base al rinvio agli artt. 669-bis e ss. in quanto compatibili: secondo comma dell'art. 703 c.p.c.), questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. La seconda ipotesi (da ritenersi preferibile, per ragioni di carattere sistematico) è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi del 4 comma dell'art. 703 c.p.c., determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell’art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-octies ultimo comma c.p.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nel 4 comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  4 marzo 2015, n. 4292 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. – Il Consigliere, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380 bis e 375 c.p.c.: “1. – Gli odierni ricorrenti, R.M.C. e G. , propongono...