Consiglio di Stato sezione V sentenza 26 settembre 2014, n. 4841 N. 04841/2014 N. 00403/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 403 del 2014, proposto dalla signora MONTAGNA...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2014, n. 4812. Le convenzioni di lottizzazione, rientrando a buon tritolo negli accordi tra privati e pubblica amministrazione, in via generale disciplinati dall'art. 11 della legge n. 241/1990, se pur risentono della disciplina civilistica dei contratti, nondimeno non si sottraggono ad una considerazione dell'immanenza dell'interesse pubblico che diviene oggetto dell'accordo, con il quale si disciplina, appunto, il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo, in questo caso sostituito dall'accordo stesso. Tale affermazione risulta confermata, per un verso, dal comma 1 del citato art. 11, che, nel prevedere la facoltà dell'amministrazione di stipulare accordi, precisa che questa è riconosciuta "in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse"; per altro verso, dal comma 2 che prevede l'applicabilità agli accordi "in quanto compatibili" non già delle norme del codice civile, bensì solo dei "principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti". Anche a volere assumere un'ottica prettamente civilistica, occorre affermare che la immanente previsione del perseguimento dell'interesse pubblico, conforma diversamente la causa dell'accordo, anche nell'ipotesi in cui questo, afferendo alla regolazione di aspetti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, tende ad assumere profili riportabili al contratto
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 settembre 2014, n. 4812 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4864 del 2012, proposto da: CE. SRL in liquidazione, Me. S.r.l. in liquidazione, F. S.p.A. in liquidazione,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4748. In tema di rapporto tra diritto di cronaca nell’esercizio dell’attività giornalistica e diritto di accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione, assumendo valore la libertà di informazione, si riconosce una posizione qualificata e differenziata della stampa in relazione alla conoscenza degli atti detenuti dalla pubblica Amministrazione, si rileva inoltre – sempre in linea di principio – i nuovi approdi dell’ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta evoluzione verso una società dell’informazione e della conoscenza. In relazione alla domanda di accesso formulata da giornalista in relazione ad atti detenuti dalla P.A., al fine di vagliarne la fondatezza, occorre tener presente l’ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela sottesa all’accesso, presupponendo, un siffatto diritto (art.22 della legge n.241/90 – legge sul procedimento amministrativo e art.2 comma 1 del DPR n.352/92 – regolamento di attuazione) un interesse personale e concreto , strumentale all’accesso, in quanto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (in tal senso Cons. Stato VI 13/7/2000 n.2109; idem 22/5/1998 n.820). Infatti, in linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nondimeno, non è consentito dilatare l’ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui all'art.22 della legge n. 241/1990
Consigli di Stato sezione VI sentenza 22 settembre 2014, n. 4748 N. 04748/2014 N. 02406/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2014, proposto da: Angelo Venti, rappresentato e difeso dall’avv. Herbert...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4739. Al fine di individuare il termine di decadenza per l'impugnativa giurisdizionale di un provvedimento amministrativo occorre fare riferimento all'art. 21 della legge n.1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali secondo cui il termine per ricorrere avverso un provvedimento decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento medesimo. Tale previsione trova il suo pendant nella norma recata dall' art.41, comma 2° c.p.a., secondo cui "il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza… entro il termine previsto dalla legge…. decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza…". Il concetto di " piena conoscenza", ai fini della tempestiva impugnazione, fa riferimento alla consapevolezza dell'atto ed alla portata lesiva dello stesso
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4739 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6830 del 2012, proposto da: Ad.Ma. ed altri (…) rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ve., Ma.Fi.,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4780. La d.i.a. una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in autotutela
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 22 settembre 2014, n. 4780 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 918 del 2014, proposto da: Hotel De Petris s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Cappella e Giorgio Micheletta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 settembre 2014, n. 4784. La locuzione "stipendio" nel pubblico impiego va intesa come paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità ed a scadenza fissa, con la conseguenza che al fine di stabilire l'idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento. In tal senso, in relazione alle forze di polizia, in particolare, nessuna disposizione di legge stabilisce la computabilità ai fini della indennità di buonuscita della indennità di polizia, della quale è stabilita espressamente soltanto la pensionabilità. Né sussiste una corrispondenza biunivoca necessaria tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nell'indennità di buonuscita
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 23 settembre 2014, n. 4784 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10205 del 2007, proposto da Mu.An., rappresentato e difeso dall’avv. De.Ve., con domicilio eletto presso la...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 settembre 2014, n. 4599. I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) "analogo" (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano (sentenza della Corte Cost. n. 199 del 20/7/2012). L'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 10 settembre 2014, n. 4599 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5504 del 2013, proposto dalla s.p.a. GE., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4735. L'esercizio del potere di autotutela amministrativa presuppone l'accertamento dell'illegittimità dell'atto originariamente adottato al fine di ripristinare la situazione di legalità violata, oltre alla valutazione della rispondenza della rimozione dell'atto illegittimamente a suo tempo emesso all'interesse pubblico concreto ed attuale. Tali condiciones iuris sono state prese in considerazione dal legislatore allorché, con la previsione di cui all'art.21 nonies, introdotta alla legge n.241 del 1990 è stato formalmente contemplato l'istituto dell'annullamento d'ufficio
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4735 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2008, proposto da: Ni.Fl., De.Cl., rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Ma., con domicilio eletto presso Gi.Ne....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 settembre 2014, n. 4702. La condanna, anche non definitiva, dello straniero per un qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, non importa se più o meno grave, comporta automaticamente il divieto ope legis del rilascio del permesso di soggiorno, secondo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998. In ipotesi siffatte, pertanto, il diniego di rinnovo assume la natura di atto vincolato, il quale nemmeno può essere soggetto ad un nuovo positivo vaglio giudiziale in assenza di sopravvenuti fatti nuovi, ovvero di mutamenti legislativi o derivanti dalla giurisprudenza costituzionale, idonei ad influire sul carattere automaticamente ostativo della condanna riportata dallo straniero e, dunque, suscettibili di richiedere anche un riesame del provvedimento, certamente legittimo, a suo tempo adottato
Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 settembre 2014, n. 4702 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2013, proposto da: Mo.Kh., rappresentato e difeso dall’avv. D.Gi., con domicilio eletto presso D.Gi....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 settembre 2014, n. 4696. Il proprietario può esperire un'azione avverso il silenzio qualora l'Amministrazione occupi illegittimamente un immobile senza restituire il bene e senza esperire la procedura di acquisizione ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/01.
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 15 settembre 2014, n. 4696 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2014, proposto da: Fe.Ma., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ni.Ta., Al.Ca., con domicilio eletto presso...